N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1991- 3 luglio 1995

                                N. 457
 Ordinanza   emessa   il   14  novembre  1991  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  3  luglio  1995)  dal  tribunale  di  Milano  nel
 procedimento penale a carico di Onesti Fabio
 Reato in genere - Bestemmia - Fattispecie incriminatrice -
    Indeterminatezza  dell'espressione  "religione di Stato" a seguito
    delle modifiche concordatarie (protocollo addizionale  all'accordo
    di  modifica  del  concordato lateranense: legge 25 marzo 1985, n.
    121, p. 1) - Lesione del principio  di  tassativita'  della  norma
    penale  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  alle confessioni
    religiose non cattoliche.
 (C.P., art. 724).
 (Cost., artt. 3, 8 e 25).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  deliberando  in  camera  di
 consiglio  sull'eccezione  avanzata  in  fase predibattimentale della
 difesa in ordine alla incostituzionalita'  dell'art.  724  del  c.p.,
 perche' in contrasto con gli artt. 3, 8 e 25 della Costituzione.
    1.  -  L'eccezione  avanzata dalla difesa e' rilevante nell'ambito
 del procedimento in corso e non manifestamente infondata.
    E' rilevante  poiche'  all'Onesti,  con  decreto  che  dispone  il
 giudizio  del  15  novembre  1990,  tra le altre imputazioni e' stata
 contestata la contravvenzione di cui all'art. 724 del c.p.
    Non e' manifestamente infondata poiche' la citata norma si pone in
 contrasto con gli artt. 25, secondo comma, ed 8 della Costituzione.
    L'art.  724  del  c.p.  sanziona  con l'ammenda la condotta di chi
 pubblicamente "bestemmia", con  invettive  o  parole  oltraggiose  la
 divinita'  o  i  simboli  o le persone venerati dalla religione dello
 Stato".
    Orbene, il protocollo  addizionale  all'Accordo  di  modifica  del
 concordato  lateranense  (legge  25  marzo 1985), al punto 1, prevede
 testualmente il  venir  meno  della  religione  cattolica  come  sola
 religione di Stato.
    Ne  consegue  una indeterminatezza della fattispecie penale di cui
 all'art.  724,  che,  come  osservato,   ancora   esplicitamente   la
 sussistenza del reato all'offesa della religione di Stato.
    La  censura  non  puo'  essere  superata osservando che l'art. 724
 riguarderebbe piu' propriamente la religione cattolica in quanto mera
 confessione religiosa piu' diffusa del paese" (Corte cost.  sent.  n.
 73/1914),  posto  che in questa sede non si discute della ratio della
 norma incriminatrice, ma della sua incompatibilita' con il  principio
 di tassativita'.
    Ne' puo' obbiettarsi che tale ultimo principio sarebbe rispettato,
 in  considerazione  del  fatto  che  la  norma  tutela  la  religione
 cattolica in quanto  "gia'  religione  di  Stato"  e  dunque  sarebbe
 individuabile  in  modo  certo  la  condotta  sanzionata,  posto  che
 nell'art. 724 non  e'  contenuto  alcun  riferimento  alla  religione
 cattolica,   che   era   oggetto   di  tutela  indiretta,  in  quanto
 normativamente qualificata come religione di Stato.
    2. - Peraltro, anche laddove si volesse ritenere  che  l'art.  724
 del  c.p.  contenga  un  riferimento  -  univoco ed obbiettivo - alla
 religione cattolica, sarebbe ravvisabile una violazione degli artt. 3
 e 8 della Costituzione.
    Infatti,   secondo   quanto   indicato    dalla    stessa    Corte
 costituzionale,  nella  sentenza  n. 925/1988, "'la limitazione della
 previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica' non
 puo' continuare a giustificarsi  con  l'appartenenza  ad  essa  della
 'quasi  totalita'' dei cittadini italiani .. e nemmeno con l'esigenza
 di tutelare  il  sentimento  religioso  della  'maggior  parte  della
 popolazione italiana' .. Il superamento della contrapposizione tra la
 religione  cattolica,  'sola  religione  di Stato', e gli altri culti
 'ammessi', sancito dal punto I del Protocollo del  1984,  renderebbe,
 infatti,  ormai  inaccettabile  ogni  tipo  di discriminazione che si
 basasse  sul  maggiore  o  minore  numero  degli  appartenenti   alle
 confessioni religiose ..".
    La  Corte,  poi,  a conclusione del proprio argomentare, osservava
 che "al legislatore incombe l'obbligo di addivenire a  una  revisione
 della fattispecie, cosi' da ovviare alla disparita' di disciplina con
 le altre religioni".
    La sentenza in questione, del resto, ribadiva le conclusioni circa
 la necessita' di un intervento legislativo in materia, gia' contenute
 nella  precedente  pronuncia  della  stessa  Corte (sent. 27 febbraio
 1973, n. 14), nella quale  si  legge:  "tuttavia  ..  per  una  piena
 attuazione  del principio costituzionale della liberta' di religione,
 il legislatore" dovrebbe "provvedere ad una revisione della norma".
    Rilevato che, ad  oggi,  il  legislatore  non  ha  in  alcun  modo
 recepito i reiterati inviti della Consulta, non puo' essere dubbia la
 fondatezza  dell'eccezione  proposta  dalla  difesa in relazione alle
 norme richiamate.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 724 del c.p., con riferimento agli  artt.
 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione;
    Dispone  la separazione del procedimento a carico di Onesti Fabio,
 per il reato di cui all'art. 724 del c.p.;
    Ordina la sospensione di quest'ultimo procedimento;
    Dispone la trasmissione della presente ordinanza e di copia  degli
 atti del procedimento alla Corte costituzionale.
      Milano, addi' 14 novembre 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 
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