N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1991- 3 luglio 1995
N. 457 Ordinanza emessa il 14 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Onesti Fabio Reato in genere - Bestemmia - Fattispecie incriminatrice - Indeterminatezza dell'espressione "religione di Stato" a seguito delle modifiche concordatarie (protocollo addizionale all'accordo di modifica del concordato lateranense: legge 25 marzo 1985, n. 121, p. 1) - Lesione del principio di tassativita' della norma penale - Disparita' di trattamento rispetto alle confessioni religiose non cattoliche. (C.P., art. 724). (Cost., artt. 3, 8 e 25).(GU n.36 del 30-8-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza deliberando in camera di consiglio sull'eccezione avanzata in fase predibattimentale della difesa in ordine alla incostituzionalita' dell'art. 724 del c.p., perche' in contrasto con gli artt. 3, 8 e 25 della Costituzione. 1. - L'eccezione avanzata dalla difesa e' rilevante nell'ambito del procedimento in corso e non manifestamente infondata. E' rilevante poiche' all'Onesti, con decreto che dispone il giudizio del 15 novembre 1990, tra le altre imputazioni e' stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 724 del c.p. Non e' manifestamente infondata poiche' la citata norma si pone in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, ed 8 della Costituzione. L'art. 724 del c.p. sanziona con l'ammenda la condotta di chi pubblicamente "bestemmia", con invettive o parole oltraggiose la divinita' o i simboli o le persone venerati dalla religione dello Stato". Orbene, il protocollo addizionale all'Accordo di modifica del concordato lateranense (legge 25 marzo 1985), al punto 1, prevede testualmente il venir meno della religione cattolica come sola religione di Stato. Ne consegue una indeterminatezza della fattispecie penale di cui all'art. 724, che, come osservato, ancora esplicitamente la sussistenza del reato all'offesa della religione di Stato. La censura non puo' essere superata osservando che l'art. 724 riguarderebbe piu' propriamente la religione cattolica in quanto mera confessione religiosa piu' diffusa del paese" (Corte cost. sent. n. 73/1914), posto che in questa sede non si discute della ratio della norma incriminatrice, ma della sua incompatibilita' con il principio di tassativita'. Ne' puo' obbiettarsi che tale ultimo principio sarebbe rispettato, in considerazione del fatto che la norma tutela la religione cattolica in quanto "gia' religione di Stato" e dunque sarebbe individuabile in modo certo la condotta sanzionata, posto che nell'art. 724 non e' contenuto alcun riferimento alla religione cattolica, che era oggetto di tutela indiretta, in quanto normativamente qualificata come religione di Stato. 2. - Peraltro, anche laddove si volesse ritenere che l'art. 724 del c.p. contenga un riferimento - univoco ed obbiettivo - alla religione cattolica, sarebbe ravvisabile una violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione. Infatti, secondo quanto indicato dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 925/1988, "'la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica' non puo' continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della 'quasi totalita'' dei cittadini italiani .. e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della 'maggior parte della popolazione italiana' .. Il superamento della contrapposizione tra la religione cattolica, 'sola religione di Stato', e gli altri culti 'ammessi', sancito dal punto I del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle confessioni religiose ..". La Corte, poi, a conclusione del proprio argomentare, osservava che "al legislatore incombe l'obbligo di addivenire a una revisione della fattispecie, cosi' da ovviare alla disparita' di disciplina con le altre religioni". La sentenza in questione, del resto, ribadiva le conclusioni circa la necessita' di un intervento legislativo in materia, gia' contenute nella precedente pronuncia della stessa Corte (sent. 27 febbraio 1973, n. 14), nella quale si legge: "tuttavia .. per una piena attuazione del principio costituzionale della liberta' di religione, il legislatore" dovrebbe "provvedere ad una revisione della norma". Rilevato che, ad oggi, il legislatore non ha in alcun modo recepito i reiterati inviti della Consulta, non puo' essere dubbia la fondatezza dell'eccezione proposta dalla difesa in relazione alle norme richiamate.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 724 del c.p., con riferimento agli artt. 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione; Dispone la separazione del procedimento a carico di Onesti Fabio, per il reato di cui all'art. 724 del c.p.; Ordina la sospensione di quest'ultimo procedimento; Dispone la trasmissione della presente ordinanza e di copia degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Milano, addi' 14 novembre 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 95C1026