N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1994- 3 luglio 1995

                                N. 462
 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte
    costituzionale  il  3  luglio  1995)  dal tribunale amministrativo
    regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso
    proposto da Patti Rosario ed altri contro il comune di Acireale.
 Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della
    validita' ed efficacia dei provvedimenti deliberativi  riguardanti
    il  trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31
    agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali ed operato
    inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n.  347,
    e  successive  modifiche  e  integrazioni  -  Conseguente  effetto
    estintivo dei giudizi in  corso  -  Arbitrarieta'  della  norma  -
    Lesione  del  principio  di  eguaglianza  nell'ambito  del  lavoro
    subordinato pubblico - Compressione del diritto di difesa  e/o  di
    resistenza   avverso   i   provvedimenti   della  p.a.  -  Mancata
    possibilita' di adire (o di resistere innanzi) il giudice naturale
    - Abuso del procedimento legislativo previsto per i  decreti-legge
    -  Elusione  del principio di copertura finanziaria per i maggiori
    oneri -  Trasgressione  del  principio  di  buon  andamento  e  di
    imparzialita'  della  p.a.  -  Mancata  tutela giurisdizionale dei
    diritti  e  degli interessi legittimi avverso gli atti della p.a.,
    in particolare, per l'esclusione dalla tutela di coloro che  siano
    stati pretermessi da un inquadramento illegittimo.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 1154/1994,
 proposto dai signori Rosario Patti, Giuseppe Valenti, Giovanni Spina,
 Salvatore Raciti, Filippo Leotta, Antonino Greco, Giovanni Inglese  e
 Salvatore  Leocata,  tutti  rappresentati  e  difesi  dal  prof. Enzo
 Silvestri e dall'avv. Stefano Massimino e domiciliati  per  legge  in
 Catania,  presso  la  segreteria  di  questo tribunale amministrativo
 regionale, contro il comune di Acireale, in persona del sig.  sindaco
 pro-tempore,   rappresentato  e  difeso  dal  prof.  Michele  Ali'  e
 dall'avv.  Gaetano  Grasso  Romeo  ed  elettivamente  domiciliato  in
 Catania,   alla  via  Crociferi  n.  60,  per  l'annullamento  previa
 sospensione, della deliberazione della giunta municipale di  Acireale
 n.  1146  del  14  ottobre 1993, con la quale sono stati annullati in
 autotutela  i  provvedimenti  d'inquadramento  dei  ricorrenti  nella
 qualifica  di  "Vicebrigadiere  dei  VV.UU." ex art. 40 del d.P.R. 25
 giugno 1983, n. 347; nonche' d'ogni altro atto presupposto,  connesso
 o   conseguenziale,   ivi  compresa  la  deliberazione  della  giunta
 municipale di Acireale n. 571 del 7 giugno 1993;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione nel presente  giudizio  dell'intimata
 Amministrazione comunale datrice di lavoro;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  Camera  di  consiglio  del  15  dicembre  1994  il
 consigliere dott. Silvestro Maria  Russo  e  uditi  altresi',  per  i
 ricorrenti,  l'avv.  Massimino e, per il comune di Acireale, il prof.
 Ali';
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 461/1995).
 95C1031