N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1994- 3 luglio 1995
N. 462 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Patti Rosario ed altri contro il comune di Acireale. Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validita' ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali ed operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modifiche e integrazioni - Conseguente effetto estintivo dei giudizi in corso - Arbitrarieta' della norma - Lesione del principio di eguaglianza nell'ambito del lavoro subordinato pubblico - Compressione del diritto di difesa e/o di resistenza avverso i provvedimenti della p.a. - Mancata possibilita' di adire (o di resistere innanzi) il giudice naturale - Abuso del procedimento legislativo previsto per i decreti-legge - Elusione del principio di copertura finanziaria per i maggiori oneri - Trasgressione del principio di buon andamento e di imparzialita' della p.a. - Mancata tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi avverso gli atti della p.a., in particolare, per l'esclusione dalla tutela di coloro che siano stati pretermessi da un inquadramento illegittimo. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis). (Cost., artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113).(GU n.36 del 30-8-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1154/1994, proposto dai signori Rosario Patti, Giuseppe Valenti, Giovanni Spina, Salvatore Raciti, Filippo Leotta, Antonino Greco, Giovanni Inglese e Salvatore Leocata, tutti rappresentati e difesi dal prof. Enzo Silvestri e dall'avv. Stefano Massimino e domiciliati per legge in Catania, presso la segreteria di questo tribunale amministrativo regionale, contro il comune di Acireale, in persona del sig. sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. Michele Ali' e dall'avv. Gaetano Grasso Romeo ed elettivamente domiciliato in Catania, alla via Crociferi n. 60, per l'annullamento previa sospensione, della deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 1146 del 14 ottobre 1993, con la quale sono stati annullati in autotutela i provvedimenti d'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di "Vicebrigadiere dei VV.UU." ex art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347; nonche' d'ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresa la deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 571 del 7 giugno 1993; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione nel presente giudizio dell'intimata Amministrazione comunale datrice di lavoro; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla Camera di consiglio del 15 dicembre 1994 il consigliere dott. Silvestro Maria Russo e uditi altresi', per i ricorrenti, l'avv. Massimino e, per il comune di Acireale, il prof. Ali'; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 461/1995). 95C1031