N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1995

                                N. 465
 Ordinanza emessa  il  29  marzo  1995  dal  pretore  di  Firenze  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Bjorling  Henning  Emanuel  e la
 prefettura di Firenze
 Circolazione stradale - Veicolo, appartenente a cittadino italiano
    residente all'estero o a stranieri, privo di carta di circolazione
    -  Previsione  di   sanzione   amministrativa   con   obbligatoria
    applicazione   della   sanzione   accessoria   della   confisca  -
    Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi
    di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie piu' gravose.
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 134, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva:
      in  data  6  ottobre  1993  i  vv.uu.  del  comune  di   Firenze
 accertavano  a carico di Bjorling Henning Emanuel, cittadino svedese,
 la violazione dell'art. 134 del nuovo c.d.s. perche' "circolava  alla
 guida   del  veicolo  indicato  (BMW  320  tg.  EE837AH),  con  targa
 escursionisti esteri, avente la  carta  di  circolazione  scaduta  di
 validita'  in  data  4 marzo 1993"; contestualmente il veicolo veniva
 posto sotto sequestro;
      il Bjorling proponeva opposizione avverso il sequestro ex  artt.
 203  e  213 del c.d.s. con ricorso datato 3 novembre 1993 al prefetto
 di Firenze;
      il prefetto con  ordinanza  (prot.  n.  2177/F/93)  di  data  21
 dicembre  1993  ingiungeva  al  Bjorling  il pagamento della sanzione
 pecuniaria amministrativa di L. 200.000 e disponeva la  confisca  del
 veicolo;
      il  Bjorling,  con  ricorso  ex  artt. 205 del c.d.s. e 22 della
 legge n. 689/1981, depositato in data  11  febbraio  1994,  proponeva
 opposizione  dinanzi  a questo pretore avverso il detto provvedimento
 di confisca  deducendo,  fra  gli  altri  motivi,  la  illegittimita'
 costituzionale   dell'art.   134/2  del  c.d.s.,  norma  che  prevede
 obbligatoriamente  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
 confisca del veicolo;
      leggesi  nel  ricorso  in  opposizione  che la norma della quale
 viene posta in dubbio  la  legittimita'  costituzionale  deve  essere
 correlata  con  l'art.  213  del  c.d.s. per il quale si procede alla
 vendita del veicolo ed "il prezzo di vendita serve alla soddisfazione
 della sanzione  pecuniaria,  se  questa  non  e'  stata  soddisfatta,
 nonche'  delle  spese  di  trasporto  e  di  custodia del veicolo. Il
 residuo eventuale e' restituito all'avente diritto"; nel  ricorso  si
 osserva altresi' che, conseguentemente, la norma che per lo specifico
 illecito  prevede la confisca obbligatoria e' del tutto irragionevole
 e contrastante come tale con l'art. 3 della Costituzione;
      il  giudice   deve   sollevare   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  di  una  norma  di  legge ove la questione appaia non
 manifestamente infondata (art.  1  legge  costituzionale  9  febbraio
 1948, n. 1, art. 23, commi 2 e 3, legge 11 marzo 1953, n. 87);
      nella   fattispecie   tale  condizione  sussiste  in  quanto  la
 questione e' chiaramente rilevante  nel  presente  giudizio,  poiche'
 dalla   dichiarazione   di  illegittimita'  della  norma  deriverebbe
 l'accoglimento  del  ricorso  con  annullamento  della  ordinanza  di
 confisca,  ed  in  quanto  la  questione  appare  non  manifestamente
 infondata anche alla luce dei principi di cui alla  recente  sentenza
 della Corte costituzionale n. 371 del 27 ottobre 1994;
      con   tale   sentenza  e'  stata  dichiarata  la  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge 4 novembre 1981, n.
 689, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo  privo  della
 carta  di  circolazione  anche  se  gia' immatricolato, per essere la
 previsione della confisca obbligatoria in tale ipotesi obiettivamente
 ingiusta ed irrazionale, "con evidente lesione del canone generale di
 ragionevolezza   desumibile   dall'art.   3,   primo   comma,   della
 Costituzione";
      nella    fattispecie    che    qui    interessa    e'   prevista
 obbligatoriamente una sanzione accessoria (la confisca) di gran lunga
 piu' afflittiva della sanzione pecuniaria principale (prevista fra un
 minimo di L. 100.000  ed  un  massimo  di  L.  400.000);  infatti  il
 Bjorling  verrebbe  ad essere privato di un veicolo di ingente valore
 (BMW 320) acquistato nuovo nel 1992, veicolo per il quale, per altro,
 ben avrebbe potuto ottenere una proroga della durata della  carta  di
 circolazione  (l'art.  134, primo comma, del c.d.s., infatti, prevede
 la durata di un anno della carta  di  circolazione  "salvo  eventuale
 proroga");
      inoltre   la   irragionevolezza  e  non  proporzionalita'  della
 confisca obbligatoria si manifestano ancor piu' ove si consideri che,
 ai sensi dell'art. 213/5 del c.d.s., la differenza fra il  prezzo  di
 vendita del veicolo confiscato e l'importo complessivo della sanzione
 pecuniaria  e  delle  spese  di  trasporto e custodia dovrebbe essere
 restituito "all'avente diritto" e cioe' al proprietario che ha subito
 la confisca; questa, quindi, cosi' come e' configurata e' chiaramente
 finalizzata ad assicurare il pagamento della  sanzione  pecuniaria  e
 delle   spese,   e   cio'  indiscriminatamente  a  prescindere  dalla
 situazione patrimoniale dell'obbligato (situazione che  ben  potrebbe
 essere  del  tutto  rassicurante,  e  tale da non destare dubbi sulla
 possibilita' di effettiva soddisfazione della sanzione e di  rimborso
 delle  spese),  ed  a  prescindere  dal  valore  del  veicolo  (nella
 fattispecie per garantire il pagamento  di  una  sanzione  pecuniaria
 sostanzialmente  modesta e delle spese accessorie verrebbe venduto un
 veicolo del valore di diversi milioni di lire);
      infine, se tale e' la finalita'  della  confisca,  non  e'  dato
 capire  per  quale  motivo  questa  dovrebbe essere obbligatoriamente
 prevista nella fattispecie e non in ipotesi di  illeciti  puniti  con
 sanzione pecuniaria piu' gravosa (ad es. art. 142 del c.d.s. - limiti
 di  velocita');  anche sotto tale profilo si prospetta una violazione
 dell'art.  3,  comma  1,  della  Costituzione   per   disparita'   di
 trattamento;
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 134, comma secondo, del c.d.s. per contrasto
 con l'art 3, comma primo della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e la rimessione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti  e  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      Firenze, addi' 29 marzo 1995
                         Il pretore: MASCAGNI
 
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