N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1995
N. 465 Ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bjorling Henning Emanuel e la prefettura di Firenze Circolazione stradale - Veicolo, appartenente a cittadino italiano residente all'estero o a stranieri, privo di carta di circolazione - Previsione di sanzione amministrativa con obbligatoria applicazione della sanzione accessoria della confisca - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie piu' gravose. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 134, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 30-8-1995 )
IL PRETORE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva: in data 6 ottobre 1993 i vv.uu. del comune di Firenze accertavano a carico di Bjorling Henning Emanuel, cittadino svedese, la violazione dell'art. 134 del nuovo c.d.s. perche' "circolava alla guida del veicolo indicato (BMW 320 tg. EE837AH), con targa escursionisti esteri, avente la carta di circolazione scaduta di validita' in data 4 marzo 1993"; contestualmente il veicolo veniva posto sotto sequestro; il Bjorling proponeva opposizione avverso il sequestro ex artt. 203 e 213 del c.d.s. con ricorso datato 3 novembre 1993 al prefetto di Firenze; il prefetto con ordinanza (prot. n. 2177/F/93) di data 21 dicembre 1993 ingiungeva al Bjorling il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di L. 200.000 e disponeva la confisca del veicolo; il Bjorling, con ricorso ex artt. 205 del c.d.s. e 22 della legge n. 689/1981, depositato in data 11 febbraio 1994, proponeva opposizione dinanzi a questo pretore avverso il detto provvedimento di confisca deducendo, fra gli altri motivi, la illegittimita' costituzionale dell'art. 134/2 del c.d.s., norma che prevede obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo; leggesi nel ricorso in opposizione che la norma della quale viene posta in dubbio la legittimita' costituzionale deve essere correlata con l'art. 213 del c.d.s. per il quale si procede alla vendita del veicolo ed "il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non e' stata soddisfatta, nonche' delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale e' restituito all'avente diritto"; nel ricorso si osserva altresi' che, conseguentemente, la norma che per lo specifico illecito prevede la confisca obbligatoria e' del tutto irragionevole e contrastante come tale con l'art. 3 della Costituzione; il giudice deve sollevare questione di illegittimita' costituzionale di una norma di legge ove la questione appaia non manifestamente infondata (art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 23, commi 2 e 3, legge 11 marzo 1953, n. 87); nella fattispecie tale condizione sussiste in quanto la questione e' chiaramente rilevante nel presente giudizio, poiche' dalla dichiarazione di illegittimita' della norma deriverebbe l'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza di confisca, ed in quanto la questione appare non manifestamente infondata anche alla luce dei principi di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 27 ottobre 1994; con tale sentenza e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge 4 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione anche se gia' immatricolato, per essere la previsione della confisca obbligatoria in tale ipotesi obiettivamente ingiusta ed irrazionale, "con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione"; nella fattispecie che qui interessa e' prevista obbligatoriamente una sanzione accessoria (la confisca) di gran lunga piu' afflittiva della sanzione pecuniaria principale (prevista fra un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L. 400.000); infatti il Bjorling verrebbe ad essere privato di un veicolo di ingente valore (BMW 320) acquistato nuovo nel 1992, veicolo per il quale, per altro, ben avrebbe potuto ottenere una proroga della durata della carta di circolazione (l'art. 134, primo comma, del c.d.s., infatti, prevede la durata di un anno della carta di circolazione "salvo eventuale proroga"); inoltre la irragionevolezza e non proporzionalita' della confisca obbligatoria si manifestano ancor piu' ove si consideri che, ai sensi dell'art. 213/5 del c.d.s., la differenza fra il prezzo di vendita del veicolo confiscato e l'importo complessivo della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia dovrebbe essere restituito "all'avente diritto" e cioe' al proprietario che ha subito la confisca; questa, quindi, cosi' come e' configurata e' chiaramente finalizzata ad assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese, e cio' indiscriminatamente a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'obbligato (situazione che ben potrebbe essere del tutto rassicurante, e tale da non destare dubbi sulla possibilita' di effettiva soddisfazione della sanzione e di rimborso delle spese), ed a prescindere dal valore del veicolo (nella fattispecie per garantire il pagamento di una sanzione pecuniaria sostanzialmente modesta e delle spese accessorie verrebbe venduto un veicolo del valore di diversi milioni di lire); infine, se tale e' la finalita' della confisca, non e' dato capire per quale motivo questa dovrebbe essere obbligatoriamente prevista nella fattispecie e non in ipotesi di illeciti puniti con sanzione pecuniaria piu' gravosa (ad es. art. 142 del c.d.s. - limiti di velocita'); anche sotto tale profilo si prospetta una violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione per disparita' di trattamento;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma secondo, del c.d.s. per contrasto con l'art 3, comma primo della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Firenze, addi' 29 marzo 1995 Il pretore: MASCAGNI 95C1034