N. 467 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1995

                                N. 467
 Ordinanza  emessa  il  25  gennaio  1995 dal tribunale amministrativo
 regionale della Calabria sezione  staccata  di  Reggio  Calabria  sui
 ricorsi riuniti proposti da Cianci Gaetano contro la regione Calabria
 Farmacia - Istituzione di sedi farmaceutiche - Previsione del
    criterio  topografico  solo  per  i  comuni con popolazione fino a
    12.500 abitanti - Irrazionale  disparita'  di  trattamento  per  i
    comuni  con  popolazione  superiore - Lesione del diritto alla sa-
    lute.
 (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, modificato dalla legge 8
    novembre 1991, n. 362, art. 2).
 (Cost., artt. 3 e 32).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi  numeri  1051  del
 1993  e 1751 del 1994 proposti dal dott. Gaetano Cianci rappresentato
 e difeso dall'avv. Giuseppe Arico'  presso  il  cui  studio  sito  in
 Reggio  Calabria,  via  Miraglia,  19,  c/o Albanese e' elettivamente
 domiciliato; contro la regione Calabria, in  persona  del  presidente
 pro-tempore    della    giunta   regionale,   non   costituita;   per
 l'annullamento:
      con il ricorso n. 1051 del 1993 della deliberazione della giunta
 regionale n. 1443 del 31 marzo 1993 recante la revisione della pianta
 organica delle farmacie limitatamente alla parte in cui prevede:
       1) per il comune di Reggio Calabria la soppressione delle sedi:
         a) numeri 52, 53, 54, vacanti, in quanto ubicate in zone gia'
 coperte da farmacie;
         b)  numeri  51  e  58  con  trasformazione  delle  stesse  in
 dispensari farmaceutici ex art. 6 della legge n. 362 del 1991;
         c)  numeri  50 e 60, soprannumerarie, poiche' non esistono le
 motivazioni di particolari condizioni terrritoriali;
         d)  n.  11,  vacante,  con  trasformazione  della  stessa  in
 soprannumero nella 55, sede vacante di Arghilla';
       2)  per  il  comune  di  Sinopoli  la  soppressione della sede,
 rurale, n. 2 in assenza dei presupposti di cui all'art.2 della  legge
 n. 362/1991;
       3)  per  il  comune  di Gerace la trasformazione in dispensario
 farmaceutico della sede rurale vacante istituita  nella  frazione  di
 Merici;
       4)  per  il  comune  di  Oppido  Mamertina la trasformazione in
 dispensario farmaceutico della sede n.  5  istituita  nella  frazione
 Piminoro;   nonche'   di   ogni   altro   atto  connesso,  collegato,
 presupposto, precedente e conseguenziale;
      ricorso n. 1751 del 1994 del decreto del presidente della giunta
 regionale n. 863  del  29  giugno  1993,  pubblicato  sul  bollettino
 ufficiale  della  regione  del  31  luglio  1993,  nella parte in cui
 prevede:
       1) per il comune di Reggio Calabria la soppressione delle sedi:
         a) numeri 52, 53, 54, vacanti, in quanto ubicate in zone gia'
 coperte da farmacie;
         b)  numeri  57  e  58  con  trasformazione  delle  stesse  in
 dispensari farmaceutici ex art. 6 della legge
 n. 362 del 1991;
         c)  numeri  50 e 60, soprannumerarie, poiche' non esistono le
 motivazioni di particolari condizioni territoriali;
         d)  n.  11,  vacante,  con  trasformazione  della  stessa  in
 soprannumero nella 55, sede vacante di Arghilla';
       2) per il  comune  di  Sinopoli  la  soppressione  della  sede,
 rurale, n. 2 in assenza dei presupposti di cui all'art. 2 della legge
 n. 362/1991;
       3)  per  il  comune  di Gerace la trasformazione in dispensario
 farmaceutico della sede rurale vacante istituita  nella  frazione  di
 Merici;
       4)  per  il  comune  di  Oppido  Mamertina la trasformazione in
 dispensario farmaceutico della sede n.  5  istituita  nella  frazione
 Piminoro;   nonche'   di   ogni   altro   atto  connesso,  collegato,
 presupposto, precedente e conseguenziale;
    Visto i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore il dott. Giuseppe Sapone;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con il gravame  n.  1051  del  1993,  in  epigrafe  descritto,  il
 ricorrente,  iscritto  all'Ordine  dei  farmacisti della provincia di
 Reggio Calabria ed in possesso di tutti i requisiti  richiesti  dalla
 vigente normativa (art.4, comma 2, legge 8 novembre 1991, n. 362) per
 partecipare  al  concorso  provinciale  per  titoli  ed  esami per il
 conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione,
 ha  impugnato  la  deliberazione  della  giunta  regionale,  pure  in
 epigrafe  indicata,  con  cui  e'  stata  disposta la revisione della
 pianta organica delle farmacie per il biennio 1991-1992.   L'istante,
 premessa   la   propria   legittimazione,  in  virtu'  dei  requisiti
 posseduti, ad impugnare provvedimenti,  come  quello  in  esame,  che
 sopprimono  sedi  farmaceutiche gia' istituite e vacanti in quanto in
 tal  modo  le  suddette  sedi  verrebbero  sottratte  alle  procedure
 concorsuali, avverso l'impugnata delibera deduce i seguenti motivi di
 doglianza:
    1.  -  Violazione  dell'art.  1  della legge 8 marzo 1968, n. 221,
 cosi' come sostituito dall'art. 6 della legge  8  novembre  1991,  n.
 362. Eccesso di potere per sviamento.
 Con tale motivo e' censurata la delibera impugnata nella parte in cui
 prevede  la  soppressione  di  alcune  sedi farmaceutiche, in assenza
 della richiesta distanza tra gli esercizi, e la trasformazione  delle
 stesse  in  dispensari farmaceutici.   Asserisce il ricorrente che la
 materia de qua e' disciplinata dall'art. 6  della  legge  8  novembre
 1991,   n.   362,   il  quale  prevede  l'istituzione  di  dispensari
 farmaceutici nei comuni, frazioni, o centri abitati  con  popolazione
 non superiore a 5000 abitanti, allorche' non sia prevista la farmacia
 privata  o  pubblica  prevista dalla pianta organica.   Dalla lettera
 della  richiamata  disposizione  si  deduce,  secondo  la  tesi   del
 ricorrente,  che  non  e'  possibile procedere - come invece ha fatto
 l'amministrazione  intimata  -  alla   soppressione   di   una   sede
 farmaceutica  ed  alla  contestuale  trasformazione  della  stessa in
 dispensario atteso che il presupposto individuato dalla normativa per
 l'attivazione dello stesso e' che nella localita' in cui e'  operante
 il   dispensario   sia   prevista  nella  pianta  organica  una  sede
 farmaceutica la  quale  risulti  non  funzionante.    Cio'  premesso,
 risulta  illegittimo, secondo il pensiero dell'interessato, l'operato
 dell'amministrazione che ha proceduto alla  soppressione  delle  sedi
 farmaceutiche   rurali   vacanti   ed  alla  loro  trasformazione  in
 dispensari farmaceutici.
    2.  -  Violazione  e  falsa  applicazione dei principi generali in
 materia di tipicita' dell'atto amministrativo.   Con  la  censura  in
 argomento     e'     prospettata     l'illegittimita'    dell'operato
 dell'amministrazione intimata la quale ha disposto  l'istituzione  di
 nuovi   dispensari   farmaceutici  nell'ambito  del  procedimento  di
 revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.  A sostegno
 della propugnata tesi  e'  fatto  presente  la  peculiarita'  assolta
 nell'ambito  del servizio di assistenza farmaceutica dal dispensario,
 la cui istituzione, quindi,  risulterebbe  totalmente  svincolata  da
 ogni valutazione relativa alla formazione della pianta organica delle
 ordinarie  sedi farmaceutiche.  Piu' precisamente, e' prospettato che
 dalla normativa disciplinante la materia de qua l'istituzione  di  un
 dispensario   farmaceutico  presuppone  la  formazione  della  pianta
 organica in quanto e' fatto dipendere da un'ulteriore valutazione con
 cui l'amministrazione valuta necessaria  l'attivazione  di  una  tale
 struttura  al fine di garantire un efficiente servizio in presenza di
 una sede farmaceutica non ancora operante.
    3. - Incostituzionalita' dell'art. 104 del testo unico delle leggi
 sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito
 dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli
 artt. 3 e 32 della Costituzione. Illegittimita'  derivata.    Con  il
 motivo  de  quo  e'  dedotta l'illegittimita' derivata dell'impugnata
 delibera della giunta  regionale  per  illegittimita'  costituzionale
 della  legge sulla base della quale e' stata assunta.  In particolare
 e' prospettata l'illegittimita' dell'art.  104  del  testo  unico  n.
 1265/1934,  come  novellato  dall'art. 2 della legge n.  362/1991, il
 quale  prevede  l'istituzione  di  farmacie  in  base   al   criterio
 topografico solamente in presenza dei seguenti presupposti:
      1) comuni con popolazione fino a 12500 abitanti;
      2) particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto
 alle condizioni topografiche e di viabilita';
      3)  distanza minima di 3000 metri della farmacia rurale rispetto
 alle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi;
      4) limite di una farmacia,  istituita  sulla  base  del  ricorso
 all'art. 104, per comune.
    Al   riguardo   il   ricorrente  denuncia  l'irrazionalita'  della
 normativa  in  questione  in  cui  prevede  il  ricorso  al  criterio
 topografico  solamente per i comuni fino a 12500 abitanti, atteso che
 i presupposti legittimanti l'istituzione di una farmacia  rurale  ben
 possono  rinvenirsi  anche  nei  comuni con popolazione maggiore.  E'
 censurata, altresi', per violazione del principio di  eguaglianza  la
 disposizione che prevede il limite massimo di una farmacia rurale per
 comune  atteso  che  nell'ambito di un determinato comune ben possono
 sussistere piu' frazioni in condizioni terrritoriali particolari  che
 necessitano dell'attivazione di una struttura farmaceutica.
    4.  -  Violazione  dei  principi  generali  di tipicita' dell'atto
 amministrativo, sotto altro profilo. Errore sui presupposti,  difetto
 e illogicita' della motivazione. Eccesso di potere.  Con il motivo in
 questione  e'  censurata  l'impugnata  delibera  nella  parte  in cui
 prevede, per il comune di Reggio Calabria, la soppressione della sede
 n.  11,  vacante,  e  la  trasformazione   della   stessa   in   sede
 soprannumeraria  vacante  n.  55  di  Arghilla'  atteso  che una sede
 vacante non puo' essere considerata in soprannumero.  Con il  secondo
 dei  ricorsi  in  trattazione  e'  stato  impugnato  il  decreto  del
 presidente  della  giunta  regionale,  in   epigrafe   indicato,   di
 approvazione  della  revisione  della pianta organica delle framacie.
 E' necessario far presente che il suddetto gravame e' stato  proposto
 in  quanto  questo  tribunale con sentenza interlocutoria n.  585 del
 1994, pronunciata sul ricorso n. 1951  del  1993,  ha  ravvisato  gli
 estremi per ritenere applicabile l'istituto dell'errore scusabile, ex
 art. 34 del testo unico n. 1054 del 1924, ed ha rimesso in termine il
 ricorrente  per  impugnare  il  decreto  del  presidente della giunta
 regionale.  Avverso tale atto sono stati dedotti i seguenti motivi di
 censura, analoghi a quelli  proposti  nei  confronti  della  delibera
 della giunta regionale:
      1)  violazione  dell'art.  1  della  legge 8 marzo 1968, n. 221,
 cosi' come sostituito dall'art. 6 della legge  8  novembre  1991,  n.
 362. Eccesso di potere per sviamento;
      2)  violazione  e  falsa  applicazione  dei principi generali in
 materia di tipicita' dell'atto amministrativo;
      3) incostituzionalita' dell'art. 104 del testo unico delle leggi
 sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito
 dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli
 artt. 3 e 32 della Costituzione. Illegittimita' derivata;
      4) violazione  dei  principi  generali  di  tipicita'  dell'atto
 amministrativo,  sotto altro profilo. Errore sui presupposti, difetto
 e illogicita' della motivazione. Eccesso di potere.
    Alla pubblica udienza del 25 gennaio 1995 i ricorsi in trattazione
 sono stati spediti in decisione.
                             D I R I T T O
    In primis il collegio ritiene opportuno  procedere  alla  riunione
 dei  ricorsi  in  questione  attesa  la connessione esistente tra gli
 stessi in virtu' dell'identita' degli elementi soggettivi e del nesso
 procedimentale esistente tra i provvedimenti impugnati.  Il tribunale
 ritiene, poi, in via pregiudiziale rispetto all'esame  delle  censure
 proposte dal ricorrente avverso gli impugnati provvedimenti, di dover
 vagliare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
 di   legittimita'  costituzionale  riguardante  l'asserito  contrasto
 dell'art. 104 del testo unico leggi sanitarie, approvato con r.d.  27
 luglio  1934,  n.  1265,  come  novellato  dall'art.2  della  legge 8
 novembre 1991, n. 362, con gli artt. 3 e 32 della Costituzione.  Tale
 norma subordina l'istituzione di sedi farmaceutiche  sulla  base  del
 criterio   della   distanza   solamente   in  presenza  dei  seguenti
 presupposti:
      1) comuni con popolazione fino a 12500 abitanti;
      2) particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto
 alle condizioni topografiche e di viabilita';
      3)  distanza  minima  di  3000  metri  rispetto  alle   farmacie
 esistenti anche se ubicate in un diverso comune;
      4)  limite  di una farmacia, attivata sulla base del criterio di
 cui all'art. 104 in questione, per ogni comune.
    Tale norma prevede, altresi', al secondo comma,  che  in  sede  di
 revisione  della  pianta  organica le farmacie gia' aperte in base al
 solo  criterio  della  distanza  dovranno  essere  riassorbite  nella
 determinazione  del  numero  complessivo  delle farmacie stabilito in
 base al parametro demografico e  qualora  eccedenti  i  limiti  ed  i
 requisiti  di  cui  all'art.  1  della legge n. 475 del 1968, sono da
 considerare  in  soprannumero  ai  sensi  dell'art. 380, comma 2, del
 predetto testo unico.
    Il ricorrente  afferma  che  il  limitare  l'istituzione  di  sedi
 farmaceutiche in base al criterio topografico solamente ai comuni con
 popolazione  fino a 12500 abitanti comporta una palese ed irrazionale
 disparita' di trattamento  con  conseguente  violazione  dell'art.  3
 della  Costituzione  in  quanto  e' innegabile che quelle particolari
 condizioni topografiche e di viabilita'  giustificanti  l'istituzione
 di  una sede farmaceutica ben possono rinvenirsi anche nei comuni con
 popolazione superiore a 12500 abitanti.   Afferma  l'istante  che  la
 norma  in  questione  deve  considerarsi  ugualmente incostituzionale
 laddove prevede, illogicamente,  che  ci  debba  essere  per  ciascun
 comune   solamente   una  farmacia  istituita  in  base  al  criterio
 topografico.  La suddetta norma, poi, conclude l'istante  comprensiva
 anche del secondo comma risulta essere in palese contrasto con l'art.
 32  della  Costituzione  che tutela il diritto alla salute, in quanto
 risulterebbe pregiudicato dalla  normativa  restrittiva  in  tema  di
 apertura  di farmacie introdotta dall'art. 2 della legge n. 362/1991.
 Il tribunale giudica innanzitutto rilevante la prospettata  questione
 di   costituzionalita'   ai   fini  della  decisione  della  presente
 controversia, atteso che in virtu' del predetto art. 2 della legge n.
 362/1991  e'  stata  disposta  con  gli  impugnati  provvedimenti  la
 soppressione  delle  sedi farmaceutiche numeri 52, 53, 54, 59 e 60 di
 Reggio Calabria e della sede  n.  2  del  comune  di  Sinopoli.    Il
 collegio  valuta,  poi,  non  manifestamente infondata la prospettata
 questione   di   costituzionalita'.        Invero    la    previsione
 dell'istituzione   di   farmacie  in  base  al  criterio  topografico
 solamente per i comuni con popolazione fino a 12500 abitanti  risulta
 essere  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione risolvendosi in
 un'illogica disparita' di trattamento nei confronti  dei  comuni  con
 popolazione  maggiore.    Innanzitutto  occorre  evidenziare  che ben
 possono  sussistere  particolari   condizioni   topografiche   e   di
 viabilita'  anche  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  12500
 abitanti giustificanti l'apertura di un esercizio farmaceutico.    Ma
 l'illogicita'  della  disparita'  di  trattamento concretizzata dalla
 disposizione in esame deriva, altresi', ad avviso del collegio  dalla
 circostanza  che  l'implicita  negazione  nei  comuni con popolazione
 superiore ai 12500 abitanti delle particolari condizioni topografiche
 e di viabilita', legittimanti l'istituzione di una sede farmaceutica,
 e' giustificata facendo ricorso al criterio della popolazione che non
 appare razionalmente raccordato con i citati presupposti  e  che  non
 puo'  considerarsi  in  alcun  modo  dimostrativo  dell'assenza degli
 stessi.  In sostanza ed in altri termini  dalla  circostanza  che  un
 comune  abbia  una  popolazione superiore a 12500 abitanti non appare
 razionalmente  deducibile   l'assenza   di   particolari   condizioni
 topografiche   e   di   viabilita'.      Appare,   altresi',   essere
 incostituzionale la ripetuta norma laddove prevede il limite  di  una
 farmacia, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 362/1991, per
 ogni   singolo   comune.     Invero  qualora  sussistono  i  suddetti
 presupposti in varie zone di un determinato comune appare irrazionale
 la preclusione all'istituzione di una farmacia in  base  al  criterio
 topografico,  atteso  che  l'interesse  perseguito dal legislatore di
 evitare  un'eccessiva  proliferazione  di  esercizi  farmaceutici  e'
 assicurato  dalla  previsione di una distanza minima di 3000 metri da
 altre  farmacie,  anche  se  ubicate  in un diverso comune.   Risulta
 essere,  infine,  costituzionalmente  fondata  la   tesi   ricorsuale
 prospettante  il  contrasto del citato art. 2 della legge n.  362 del
 1991 con l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla  sa-
 lute.    Invero  non appare contestabile che l'eccessiva limitazione,
 delineata dalla norma in esame, nell'apertura di  sedi  farmaceutiche
 piu'  che  garantire  l'equilibrio  tra  domanda  ed  offerta in tale
 settore puo' compromettere sensibilmente la corretta funzionalita' di
 tale servizio con conseguente compromissione del diritto alla  salute
 costituzionalmente tutelato.
                               P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 104  del  r.d.  27
 luglio  1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della legge n. 362
 del 1991, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione;
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Sospende  il  giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti  alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci  sulla
 questione   di  legittimita'  costituzionale  della  norma  di  legge
 sopraindicata;
    Dispone che a cura della segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alla  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
    Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio  del  25
 gennaio 1995.
                         Il presidente: BIANCHI
                                       Il magistrato estensore: SAPONE
 95C1036