N. 467 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1995
N. 467 Ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria sezione staccata di Reggio Calabria sui ricorsi riuniti proposti da Cianci Gaetano contro la regione Calabria Farmacia - Istituzione di sedi farmaceutiche - Previsione del criterio topografico solo per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti - Irrazionale disparita' di trattamento per i comuni con popolazione superiore - Lesione del diritto alla sa- lute. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 2). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.36 del 30-8-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 1051 del 1993 e 1751 del 1994 proposti dal dott. Gaetano Cianci rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Arico' presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via Miraglia, 19, c/o Albanese e' elettivamente domiciliato; contro la regione Calabria, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, non costituita; per l'annullamento: con il ricorso n. 1051 del 1993 della deliberazione della giunta regionale n. 1443 del 31 marzo 1993 recante la revisione della pianta organica delle farmacie limitatamente alla parte in cui prevede: 1) per il comune di Reggio Calabria la soppressione delle sedi: a) numeri 52, 53, 54, vacanti, in quanto ubicate in zone gia' coperte da farmacie; b) numeri 51 e 58 con trasformazione delle stesse in dispensari farmaceutici ex art. 6 della legge n. 362 del 1991; c) numeri 50 e 60, soprannumerarie, poiche' non esistono le motivazioni di particolari condizioni terrritoriali; d) n. 11, vacante, con trasformazione della stessa in soprannumero nella 55, sede vacante di Arghilla'; 2) per il comune di Sinopoli la soppressione della sede, rurale, n. 2 in assenza dei presupposti di cui all'art.2 della legge n. 362/1991; 3) per il comune di Gerace la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede rurale vacante istituita nella frazione di Merici; 4) per il comune di Oppido Mamertina la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede n. 5 istituita nella frazione Piminoro; nonche' di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale; ricorso n. 1751 del 1994 del decreto del presidente della giunta regionale n. 863 del 29 giugno 1993, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione del 31 luglio 1993, nella parte in cui prevede: 1) per il comune di Reggio Calabria la soppressione delle sedi: a) numeri 52, 53, 54, vacanti, in quanto ubicate in zone gia' coperte da farmacie; b) numeri 57 e 58 con trasformazione delle stesse in dispensari farmaceutici ex art. 6 della legge n. 362 del 1991; c) numeri 50 e 60, soprannumerarie, poiche' non esistono le motivazioni di particolari condizioni territoriali; d) n. 11, vacante, con trasformazione della stessa in soprannumero nella 55, sede vacante di Arghilla'; 2) per il comune di Sinopoli la soppressione della sede, rurale, n. 2 in assenza dei presupposti di cui all'art. 2 della legge n. 362/1991; 3) per il comune di Gerace la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede rurale vacante istituita nella frazione di Merici; 4) per il comune di Oppido Mamertina la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede n. 5 istituita nella frazione Piminoro; nonche' di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale; Visto i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il dott. Giuseppe Sapone; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; F A T T O Con il gravame n. 1051 del 1993, in epigrafe descritto, il ricorrente, iscritto all'Ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Calabria ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa (art.4, comma 2, legge 8 novembre 1991, n. 362) per partecipare al concorso provinciale per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, ha impugnato la deliberazione della giunta regionale, pure in epigrafe indicata, con cui e' stata disposta la revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 1991-1992. L'istante, premessa la propria legittimazione, in virtu' dei requisiti posseduti, ad impugnare provvedimenti, come quello in esame, che sopprimono sedi farmaceutiche gia' istituite e vacanti in quanto in tal modo le suddette sedi verrebbero sottratte alle procedure concorsuali, avverso l'impugnata delibera deduce i seguenti motivi di doglianza: 1. - Violazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, cosi' come sostituito dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Eccesso di potere per sviamento. Con tale motivo e' censurata la delibera impugnata nella parte in cui prevede la soppressione di alcune sedi farmaceutiche, in assenza della richiesta distanza tra gli esercizi, e la trasformazione delle stesse in dispensari farmaceutici. Asserisce il ricorrente che la materia de qua e' disciplinata dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il quale prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni, frazioni, o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti, allorche' non sia prevista la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica. Dalla lettera della richiamata disposizione si deduce, secondo la tesi del ricorrente, che non e' possibile procedere - come invece ha fatto l'amministrazione intimata - alla soppressione di una sede farmaceutica ed alla contestuale trasformazione della stessa in dispensario atteso che il presupposto individuato dalla normativa per l'attivazione dello stesso e' che nella localita' in cui e' operante il dispensario sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica la quale risulti non funzionante. Cio' premesso, risulta illegittimo, secondo il pensiero dell'interessato, l'operato dell'amministrazione che ha proceduto alla soppressione delle sedi farmaceutiche rurali vacanti ed alla loro trasformazione in dispensari farmaceutici. 2. - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di tipicita' dell'atto amministrativo. Con la censura in argomento e' prospettata l'illegittimita' dell'operato dell'amministrazione intimata la quale ha disposto l'istituzione di nuovi dispensari farmaceutici nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche. A sostegno della propugnata tesi e' fatto presente la peculiarita' assolta nell'ambito del servizio di assistenza farmaceutica dal dispensario, la cui istituzione, quindi, risulterebbe totalmente svincolata da ogni valutazione relativa alla formazione della pianta organica delle ordinarie sedi farmaceutiche. Piu' precisamente, e' prospettato che dalla normativa disciplinante la materia de qua l'istituzione di un dispensario farmaceutico presuppone la formazione della pianta organica in quanto e' fatto dipendere da un'ulteriore valutazione con cui l'amministrazione valuta necessaria l'attivazione di una tale struttura al fine di garantire un efficiente servizio in presenza di una sede farmaceutica non ancora operante. 3. - Incostituzionalita' dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Illegittimita' derivata. Con il motivo de quo e' dedotta l'illegittimita' derivata dell'impugnata delibera della giunta regionale per illegittimita' costituzionale della legge sulla base della quale e' stata assunta. In particolare e' prospettata l'illegittimita' dell'art. 104 del testo unico n. 1265/1934, come novellato dall'art. 2 della legge n. 362/1991, il quale prevede l'istituzione di farmacie in base al criterio topografico solamente in presenza dei seguenti presupposti: 1) comuni con popolazione fino a 12500 abitanti; 2) particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita'; 3) distanza minima di 3000 metri della farmacia rurale rispetto alle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi; 4) limite di una farmacia, istituita sulla base del ricorso all'art. 104, per comune. Al riguardo il ricorrente denuncia l'irrazionalita' della normativa in questione in cui prevede il ricorso al criterio topografico solamente per i comuni fino a 12500 abitanti, atteso che i presupposti legittimanti l'istituzione di una farmacia rurale ben possono rinvenirsi anche nei comuni con popolazione maggiore. E' censurata, altresi', per violazione del principio di eguaglianza la disposizione che prevede il limite massimo di una farmacia rurale per comune atteso che nell'ambito di un determinato comune ben possono sussistere piu' frazioni in condizioni terrritoriali particolari che necessitano dell'attivazione di una struttura farmaceutica. 4. - Violazione dei principi generali di tipicita' dell'atto amministrativo, sotto altro profilo. Errore sui presupposti, difetto e illogicita' della motivazione. Eccesso di potere. Con il motivo in questione e' censurata l'impugnata delibera nella parte in cui prevede, per il comune di Reggio Calabria, la soppressione della sede n. 11, vacante, e la trasformazione della stessa in sede soprannumeraria vacante n. 55 di Arghilla' atteso che una sede vacante non puo' essere considerata in soprannumero. Con il secondo dei ricorsi in trattazione e' stato impugnato il decreto del presidente della giunta regionale, in epigrafe indicato, di approvazione della revisione della pianta organica delle framacie. E' necessario far presente che il suddetto gravame e' stato proposto in quanto questo tribunale con sentenza interlocutoria n. 585 del 1994, pronunciata sul ricorso n. 1951 del 1993, ha ravvisato gli estremi per ritenere applicabile l'istituto dell'errore scusabile, ex art. 34 del testo unico n. 1054 del 1924, ed ha rimesso in termine il ricorrente per impugnare il decreto del presidente della giunta regionale. Avverso tale atto sono stati dedotti i seguenti motivi di censura, analoghi a quelli proposti nei confronti della delibera della giunta regionale: 1) violazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, cosi' come sostituito dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Eccesso di potere per sviamento; 2) violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di tipicita' dell'atto amministrativo; 3) incostituzionalita' dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Illegittimita' derivata; 4) violazione dei principi generali di tipicita' dell'atto amministrativo, sotto altro profilo. Errore sui presupposti, difetto e illogicita' della motivazione. Eccesso di potere. Alla pubblica udienza del 25 gennaio 1995 i ricorsi in trattazione sono stati spediti in decisione. D I R I T T O In primis il collegio ritiene opportuno procedere alla riunione dei ricorsi in questione attesa la connessione esistente tra gli stessi in virtu' dell'identita' degli elementi soggettivi e del nesso procedimentale esistente tra i provvedimenti impugnati. Il tribunale ritiene, poi, in via pregiudiziale rispetto all'esame delle censure proposte dal ricorrente avverso gli impugnati provvedimenti, di dover vagliare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale riguardante l'asserito contrasto dell'art. 104 del testo unico leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato dall'art.2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, con gli artt. 3 e 32 della Costituzione. Tale norma subordina l'istituzione di sedi farmaceutiche sulla base del criterio della distanza solamente in presenza dei seguenti presupposti: 1) comuni con popolazione fino a 12500 abitanti; 2) particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita'; 3) distanza minima di 3000 metri rispetto alle farmacie esistenti anche se ubicate in un diverso comune; 4) limite di una farmacia, attivata sulla base del criterio di cui all'art. 104 in questione, per ogni comune. Tale norma prevede, altresi', al secondo comma, che in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza dovranno essere riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro demografico e qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 475 del 1968, sono da considerare in soprannumero ai sensi dell'art. 380, comma 2, del predetto testo unico. Il ricorrente afferma che il limitare l'istituzione di sedi farmaceutiche in base al criterio topografico solamente ai comuni con popolazione fino a 12500 abitanti comporta una palese ed irrazionale disparita' di trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto e' innegabile che quelle particolari condizioni topografiche e di viabilita' giustificanti l'istituzione di una sede farmaceutica ben possono rinvenirsi anche nei comuni con popolazione superiore a 12500 abitanti. Afferma l'istante che la norma in questione deve considerarsi ugualmente incostituzionale laddove prevede, illogicamente, che ci debba essere per ciascun comune solamente una farmacia istituita in base al criterio topografico. La suddetta norma, poi, conclude l'istante comprensiva anche del secondo comma risulta essere in palese contrasto con l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute, in quanto risulterebbe pregiudicato dalla normativa restrittiva in tema di apertura di farmacie introdotta dall'art. 2 della legge n. 362/1991. Il tribunale giudica innanzitutto rilevante la prospettata questione di costituzionalita' ai fini della decisione della presente controversia, atteso che in virtu' del predetto art. 2 della legge n. 362/1991 e' stata disposta con gli impugnati provvedimenti la soppressione delle sedi farmaceutiche numeri 52, 53, 54, 59 e 60 di Reggio Calabria e della sede n. 2 del comune di Sinopoli. Il collegio valuta, poi, non manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalita'. Invero la previsione dell'istituzione di farmacie in base al criterio topografico solamente per i comuni con popolazione fino a 12500 abitanti risulta essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione risolvendosi in un'illogica disparita' di trattamento nei confronti dei comuni con popolazione maggiore. Innanzitutto occorre evidenziare che ben possono sussistere particolari condizioni topografiche e di viabilita' anche nei comuni con popolazione superiore a 12500 abitanti giustificanti l'apertura di un esercizio farmaceutico. Ma l'illogicita' della disparita' di trattamento concretizzata dalla disposizione in esame deriva, altresi', ad avviso del collegio dalla circostanza che l'implicita negazione nei comuni con popolazione superiore ai 12500 abitanti delle particolari condizioni topografiche e di viabilita', legittimanti l'istituzione di una sede farmaceutica, e' giustificata facendo ricorso al criterio della popolazione che non appare razionalmente raccordato con i citati presupposti e che non puo' considerarsi in alcun modo dimostrativo dell'assenza degli stessi. In sostanza ed in altri termini dalla circostanza che un comune abbia una popolazione superiore a 12500 abitanti non appare razionalmente deducibile l'assenza di particolari condizioni topografiche e di viabilita'. Appare, altresi', essere incostituzionale la ripetuta norma laddove prevede il limite di una farmacia, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 362/1991, per ogni singolo comune. Invero qualora sussistono i suddetti presupposti in varie zone di un determinato comune appare irrazionale la preclusione all'istituzione di una farmacia in base al criterio topografico, atteso che l'interesse perseguito dal legislatore di evitare un'eccessiva proliferazione di esercizi farmaceutici e' assicurato dalla previsione di una distanza minima di 3000 metri da altre farmacie, anche se ubicate in un diverso comune. Risulta essere, infine, costituzionalmente fondata la tesi ricorsuale prospettante il contrasto del citato art. 2 della legge n. 362 del 1991 con l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla sa- lute. Invero non appare contestabile che l'eccessiva limitazione, delineata dalla norma in esame, nell'apertura di sedi farmaceutiche piu' che garantire l'equilibrio tra domanda ed offerta in tale settore puo' compromettere sensibilmente la corretta funzionalita' di tale servizio con conseguente compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 104 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della legge n. 362 del 1991, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale della norma di legge sopraindicata; Dispone che a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995. Il presidente: BIANCHI Il magistrato estensore: SAPONE 95C1036