N. 490 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 1995
N. 490 Ordinanza emessa il 17 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Cantu' ed altri contro la regione Lombardia ed altri Regione Lombardia - Edilizia e urbanistica - Progetto per la localizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani - Previsione di un procedimento in cui il giudizio sulle scelte finali spetta ad un apposito gruppo tecnico formato dai responsabili dei servizi regionali alle cui riunioni il sindaco e' solo invitato a partecipare - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. ed eccesso dai limiti della competenza regionale, in quanto la partecipazione dei comuni nel procedimento di localizzazione della discarica e' ridotto al semplice invito rivolto al sindaco in sostituzione delle conferenze degli enti interessati previste dal d.P.R. n. 915/1982. (Legge regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, art. 3, ottavo e nono comma). (Cost., artt. 97, primo comma, 117, primo comma, e 128).(GU n.38 del 13-9-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ordinanza nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 1995 (in prosecuzione delle camere di consiglio dei giorni 14 giugno 1994 e 17 ottobre 1994) nei giudizi relativi ai ricorsi: 1.1. - n. 2699/1990, relativo alla delibera di costruzione di discarica di rifiuti solidi urbani; proposto dal comune di Cantu', rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tanzarella e Antonio Spallino contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; I.G.M. s.p.a.; 1.2. - n. 2712/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti; proposto dal Comune di Cerro Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; 1.3. - n. 2713/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti; proposto dal comune di Rescaldina, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi, contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; 1.4. - n. 3847/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti urbani; proposto dal comune di Cermenate, rappresentato e difeso dagli avv. Maura Carta e Sala Antonio contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; 1.5. - n. 4012/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti; proposto dal comune di Cerro Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; C) dell'A.M.S.A. - Azienda municipale servizi ambientali Milano, con l'avv. Ezio Antonini; 1.6. - n. 4013/1990 relativo alla costruzione di una discarica; proposto dal comune di Rescaldina, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; C) dell'A.M.S.A. - Azienda municipale servizi ambientali Milano, con l'avv. Ezio Antonini; 1.7. - n. 3051/1991 relativo all'affidamento dei lavori di costruzione di discarica di rifiuti solidi urbani proposto dal comune di Carimate, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali; 1.8. - n. 3514/1991 relativo alla delibera della giunta regionale della Lombardia del 21 giugno 1991, n. 10176, proposto da Orlandini Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Benzoni Luca Washington e Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; C) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; 1.9. - n. 3989/1991 relativo alla delibera di subingresso della ditta residente alla Gesam; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, non costituitasi in giudizio; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; 1.10 - n. 1056/1992 relativo alla delibera concernente discarica per rifiuti solidi urbani; proposto da Orlandini Carlo ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Benzoni Luca Washington e Gaetano Bruccoleri contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura; 1.11. - n. 1614/1992 relativo alla proroga della concessione lavori di costruzione discarica rifiuti di Carimate; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari e Arnaldo Ventura; 1.12. - n. 4588/1992 relativo alla delibera di integrazioni per l'utilizzo di discariche di rifiuti solidi urbani; proposto dal comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giuseppe Franco Ferrari; 1.13. - n. 198/1993 relativo alla approvazione di variante tecnica migliorativa concernente discarica di rifiuti; proposto dal comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentato e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari; 1.14. - n. 3124/1990, relativo a delibera di g.r.l. di approvazione progetto discarica in Carimate; proposto da Orlandini Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Benzoni Luca Washington e Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) del comune di Carimate; C) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; D) di I.G.M. s.p.a.; 1.15. - n. 833/1992, relativo a provvedimento di proroga di attivita' di discarica sino al 31 maggio 1992; proposto dal comune di Cerro Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Sala Giuseppe; 1.16. - n. 1597/1992 relativo a delibera concernente discarica di rifiuti solidi urbani; proposto dal comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; 1.17. - n. 2354/1990 relativa all'annullamento della delibera della regione Lombardia del 18 maggio 1990 n. IV-54490; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con gli avv. Ezio Antonini; B) del comune di Carimate; C) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali, con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; D) di I.G.M. s.p.a.; 1.18. - n. 2765/1990 relativo alla delibera di approvazione del progetto di discarica nel comune di Carimate; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. Gestione servizi ambientali, con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; I. - Considerato che i ricorsi in epigrafe sono connessi fra loro ex re e, inoltre, formalmente, concernono anche - direttamente e/o indirettamente - l'annullamento della delibera n. 57260 del 3 agosto 1990, con cui la giunta della regione Lombardia ha approvato i progetti di discariche controllate per i rifiuti solidi urbani ed assimilabili, da ubicarsi nei comuni di: Carimate (Como); Mozzate (Como); Cerro Maggiore e Rescaldina (Milano); Buscate (Milano). II. - Considerato che la predetta delibera n. 57260 del 3 agosto 1990 e' stata emessa in base alla "legge regionale 9 settembre 1989 n. 42, con la quale la giunta regionale e' autorizzata a disporre direttamente gli interventi necessari per la localizzazione, la realizzazione e la gestione di discariche controllate al fine di assicurare la copertura integrale del fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili fino al 31 dicembre 1991" (Del. n. 57260 del 3 agosto 1990 cit.); III. - Considerato che nella ricordata delibera n. 57260 del 3 agosto 1990 vengono indicati espressamente, in particolare, gli artt. 3, sesto comma; 4, 5, 6 e 8 della legge della regione Lombardia del 9 settembre 1989 n. 42; IV. - Richiamato il ricorso n. 2764/1990 proposto da Comi Giovanni e altri, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Benzoni e Gaetano Bruccoleri contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) il comune di Carimate, non costituitosi in giudizio; C) lo Stato Membro Italia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano; D) la G.E.S.A.M. - Gestione servizi ambientali s.p.a., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Arnaldo Ventura, Ruggero Tumbiolo, Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Berardinelli; E) l'I.G.M. non costituitasi in giudizio per l'annullamento della delibera della giunta regionale Lombardia 3 agosto 1990 n. 57260, nonche' della delibera 8 maggio 1990 n. 54490 inerenti l'approvazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune di Carimate; V. - Considerato che nel ricorso n. 2764/1990 sub punto IV, questo t.a.r. ha emesso l'ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994 con la quale: A) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha deferito alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia 9 settembre 1989 n. 42, art. 3, ottavo e nono comma, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo comma della Costituzione; B) ha sospeso il giudizio relativo ed ha ordinato l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima; VI. - Considerato che relativamente ai giudizi in epigrafe (concernenti tutti, sostanzialmente, la medesima materia in senso lato e riguardanti anche, formalmente - direttamente e/o indirettamente - la delibera n. 57260 del 3 agosto 1990) appare opportuno, disporre la loro riunione e, inoltre, per motivi analoghi a quelli evidenziati nel giudizio di cui al predetto ricorso n. 2764/94, sub punto IV appare opportuno: A) deferire alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42 del 1989, artt. 3, ottavo e nono comma, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo comma della Costituzione; B) sospendere il giudizio relativo ed ordinare l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima; Quanto sopra (data anche la complessita' della materia controversa, considerata nei suoi profili di diritto sostanziale e processuale; di diritto nazionale e di diritto comunitario; tenuto conto del disposto di cui all'art. 130 S dell'A.U.E.), anche per consentire alle parti dei ricorsi in epigrafe, di partecipare al giudizio avanti alla Corte costituzionale (di cui alla predetta ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994) di questo t.a.r.);
P. Q. M. Dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe; Deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42 del 1989, artt. 3, ottavo e nono comma, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma della Costituzione (come da ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994, che qui si intende integralmente richiamata); Sospende i giudizi relativi ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima; Manda alla segreteria della sezione, per gli adempimenti conseguenziali analoghi a quelli di cui all'ordinanza citata n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994. Milano, addi' 17 maggio 1995 Il presidente: MANGIONE 95C1062