N. 490 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 1995

                                N. 490
 Ordinanza  emessa  il  17  maggio  1995  dal tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti dal comune di
 Cantu' ed altri contro la regione Lombardia ed altri
 Regione  Lombardia  -  Edilizia  e  urbanistica  -  Progetto  per  la
    localizzazione  di discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi
    urbani - Previsione di un procedimento in cui  il  giudizio  sulle
    scelte  finali  spetta  ad  un apposito gruppo tecnico formato dai
    responsabili dei servizi regionali alle cui riunioni il sindaco e'
    solo   invitato   a   partecipare  -  Incidenza  sui  principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a. ed  eccesso  dai  limiti
    della competenza regionale, in quanto la partecipazione dei comuni
    nel  procedimento  di localizzazione della discarica e' ridotto al
    semplice  invito  rivolto  al  sindaco   in   sostituzione   delle
    conferenze degli enti interessati previste dal d.P.R. n. 915/1982.
 (Legge  regione  Lombardia  9 settembre 1989, n. 42, art. 3, ottavo e
    nono comma).
 (Cost., artt. 97, primo comma, 117, primo comma, e 128).
(GU n.38 del 13-9-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ordinanza nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 1995  (in
 prosecuzione delle camere di consiglio dei giorni 14 giugno 1994 e 17
 ottobre 1994) nei giudizi relativi ai ricorsi:
      1.1.  -  n.  2699/1990, relativo alla delibera di costruzione di
 discarica di rifiuti solidi urbani; proposto dal  comune  di  Cantu',
 rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Giancarlo Tanzarella e Antonio
 Spallino contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo  Berardelli,  Arnaldo
 Ventura e Ruggero Tumbiolo; I.G.M. s.p.a.;
      1.2. - n. 2712/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica   di  rifiuti;  proposto  dal  Comune  di  Cerro  Maggiore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
      1.3. - n. 2713/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica  di   rifiuti;   proposto   dal   comune   di   Rescaldina,
 rappresentato   e   difeso  dall'avv.  Aldo  Travi,  contro  e/o  nei
 confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
      1.4. - n. 3847/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica di  rifiuti  urbani;  proposto  dal  comune  di  Cermenate,
 rappresentato  e  difeso dagli avv. Maura Carta e Sala Antonio contro
 e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo  Berardelli,  Arnaldo
 Ventura e Ruggero Tumbiolo;
      1.5. - n. 4012/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica   di  rifiuti;  proposto  dal  comune  di  Cerro  Maggiore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
        C)  dell'A.M.S.A.  -  Azienda  municipale  servizi  ambientali
 Milano, con l'avv. Ezio Antonini;
      1.6.  - n. 4013/1990 relativo alla costruzione di una discarica;
 proposto dal comune di Rescaldina, rappresentato e  difeso  dall'avv.
 Aldo Travi contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
        C)  dell'A.M.S.A.  -  Azienda  municipale  servizi  ambientali
 Milano, con l'avv. Ezio Antonini;
      1.7. - n.  3051/1991  relativo  all'affidamento  dei  lavori  di
 costruzione di discarica di rifiuti solidi urbani proposto dal comune
 di  Carimate,  rappresentato  e  difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo
 Mantegazza contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Progesam Ecosistemi  s.r.l.  rappresentata  e  difesa
 dagli  avv.  Giuseppe  Franco  Ferrari,  Arnaldo  Ventura  e Giuseppe
 Pericu; Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali;
      1.8.  -  n.  3514/1991  relativo  alla  delibera  della   giunta
 regionale  della  Lombardia del 21 giugno 1991, n. 10176, proposto da
 Orlandini Carlo, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Benzoni  Luca
 Washington e Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)   della   Gesam   s.p.a.   -  Gestione  servizi  ambientali
 rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe  Franco  Ferrari;  Arnaldo
 Ventura e Giuseppe Pericu;
        C)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentata e difesa
 dagli avv.  Giuseppe  Franco  Ferrari;  Arnaldo  Ventura  e  Giuseppe
 Pericu;
      1.9.  - n. 3989/1991 relativo alla delibera di subingresso della
 ditta  residente  alla  Gesam;  proposto  dalla  A.C.S.M.  -  Azienda
 canturina  servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian
 Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, non costituitasi in giudizio;
        B) della Progesam Ecosistemi  s.r.l.  rappresentata  e  difesa
 dagli  avv.  Giuseppe  Franco  Ferrari;  Arnaldo  Ventura  e Giuseppe
 Pericu;
      1.10 - n. 1056/1992 relativo alla delibera concernente discarica
 per rifiuti solidi urbani; proposto  da  Orlandini  Carlo  ed  altri,
 rappresentati  e  difesi dagli avv. Benzoni Luca Washington e Gaetano
 Bruccoleri contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Progesam Ecosistemi  s.r.l.  rappresentata  e  difesa
 dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura;
      1.11.  -  n.  1614/1992  relativo alla proroga della concessione
 lavori di costruzione discarica rifiuti di Carimate;  proposto  dalla
 A.C.S.M.  -  Azienda  canturina  servizi  municipali, rappresentata e
 difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei
 confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) Progesam Ecosistemi s.r.l.  rappresentata  e  difesa  dagli
 avv. Giuseppe Franco Ferrari e Arnaldo Ventura;
      1.12.  - n. 4588/1992 relativo alla delibera di integrazioni per
 l'utilizzo di discariche  di  rifiuti  solidi  urbani;  proposto  dal
 comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica Paolo
 Mantegazza contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentata e difesa
 dall'avv. Franco Giuseppe Franco Ferrari;
      1.13. - n.  198/1993  relativo  alla  approvazione  di  variante
 tecnica  migliorativa  concernente discarica di rifiuti; proposto dal
 comune di Carimate rappresentato e difeso dagli  avv.  Marco  Sica  e
 Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentato e difesa
 dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari;
      1.14.  -  n.  3124/1990,  relativo  a  delibera  di  g.r.l.   di
 approvazione  progetto  discarica  in Carimate; proposto da Orlandini
 Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Benzoni  Luca  Washington  e
 Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) del comune di Carimate;
        C)   della   Gesam   s.p.a.   -  Gestione  servizi  ambientali
 rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e
 Ruggero Tumbiolo;
        D) di I.G.M. s.p.a.;
      1.15. - n. 833/1992, relativo  a  provvedimento  di  proroga  di
 attivita' di discarica sino al 31 maggio 1992; proposto dal comune di
 Cerro  Maggiore,  rappresentato  e difeso dall'avv. Aldo Travi contro
 e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Sala Giuseppe;
      1.16. - n. 1597/1992 relativo a delibera  concernente  discarica
 di   rifiuti   solidi   urbani;   proposto  dal  comune  di  Carimate
 rappresentato e difeso dagli  avv.  Marco  Sica  e  Paolo  Mantegazza
 contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentata e difesa
 dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari;
      1.17. - n. 2354/1990 relativa  all'annullamento  della  delibera
 della  regione  Lombardia  del  18  maggio 1990 n. IV-54490; proposto
 dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali,  rappresentata
 e  difesa  dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o
 nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con gli avv. Ezio Antonini;
        B) del comune di Carimate;
        C) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali,  con  gli
 avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo;
        D) di I.G.M. s.p.a.;
      1.18.  - n. 2765/1990 relativo alla delibera di approvazione del
 progetto di discarica nel comune di Carimate; proposto dalla A.C.S.M.
 - Azienda canturina servizi municipali rappresentata e  difesa  dagli
 avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Gesam  s.p.a.  Gestione servizi ambientali, con gli
 avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo;
   I. - Considerato che i ricorsi in epigrafe sono connessi  fra  loro
 ex  re  e,  inoltre, formalmente, concernono anche - direttamente e/o
 indirettamente - l'annullamento della delibera n. 57260 del 3  agosto
 1990,  con  cui  la  giunta  della  regione  Lombardia ha approvato i
 progetti di discariche controllate per i  rifiuti  solidi  urbani  ed
 assimilabili,  da  ubicarsi  nei  comuni di: Carimate (Como); Mozzate
 (Como); Cerro Maggiore e Rescaldina (Milano); Buscate (Milano).
    II. - Considerato che la predetta delibera n. 57260 del  3  agosto
 1990  e'  stata emessa in base alla "legge regionale 9 settembre 1989
 n. 42, con la quale la giunta regionale  e'  autorizzata  a  disporre
 direttamente  gli  interventi  necessari  per  la  localizzazione, la
 realizzazione e la gestione di  discariche  controllate  al  fine  di
 assicurare  la  copertura  integrale del fabbisogno di smaltimento di
 rifiuti urbani e assimilabili fino al  31  dicembre  1991"  (Del.  n.
 57260 del 3 agosto 1990 cit.);
    III.  -  Considerato  che  nella ricordata delibera n. 57260 del 3
 agosto 1990 vengono indicati espressamente, in particolare, gli artt.
 3, sesto comma; 4, 5, 6 e 8 della legge della regione Lombardia del 9
 settembre 1989 n. 42;
    IV. - Richiamato il ricorso n. 2764/1990 proposto da Comi Giovanni
 e altri, rappresentati e difesi dagli avv.  Luca  Benzoni  e  Gaetano
 Bruccoleri contro e/o nei confronti:
       A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
       B) il comune di Carimate, non costituitosi in giudizio;
       C)   lo   Stato   Membro   Italia,  costituitosi  in  giudizio,
 rappresentato e difeso ex  lege  dell'Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato di Milano;
       D)   la   G.E.S.A.M.  -  Gestione  servizi  ambientali  s.p.a.,
 costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli  avv.  Arnaldo
 Ventura,   Ruggero   Tumbiolo,   Giuseppe   Franco  Ferrari  e  Paolo
 Berardinelli;
       E) l'I.G.M. non costituitasi  in  giudizio  per  l'annullamento
 della  delibera  della  giunta  regionale  Lombardia 3 agosto 1990 n.
 57260, nonche'  della  delibera  8  maggio  1990  n.  54490  inerenti
 l'approvazione  di  una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune
 di Carimate;
    V. - Considerato che nel ricorso n. 2764/1990 sub punto IV, questo
 t.a.r. ha emesso l'ordinanza n. 878 del  14  giugno  1994/17  ottobre
 1994 con la quale:
       A)  ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha
 deferito alla  Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  legge della regione Lombardia 9 settembre 1989
 n. 42, art. 3, ottavo e nono comma,  in  relazione  agli  artt.  117,
 primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza
 e  di  buon  andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo
 comma della Costituzione;
       B) ha sospeso il giudizio relativo ed ha ordinato l'invio degli
 atti alla  Corte  costituzionale,  per  quanto  di  competenza  della
 medesima;
    VI.  -  Considerato  che  relativamente  ai  giudizi  in  epigrafe
 (concernenti tutti, sostanzialmente, la  medesima  materia  in  senso
 lato   e   riguardanti   anche,   formalmente   -   direttamente  e/o
 indirettamente - la delibera n.  57260  del  3  agosto  1990)  appare
 opportuno,  disporre la loro riunione e, inoltre, per motivi analoghi
 a quelli evidenziati nel giudizio  di  cui  al  predetto  ricorso  n.
 2764/94, sub punto IV appare opportuno:
       A)   deferire   alla   Corte  costituzionale  la  questione  di
 legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42
 del 1989, artt. 3, ottavo e nono comma, in relazione agli artt.  117,
 primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza
 e  di  buon  andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo
 comma della Costituzione;
       B) sospendere il giudizio relativo ed  ordinare  l'invio  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale,  per  quanto  di  competenza della
 medesima;
    Quanto   sopra   (data   anche   la   complessita'  della  materia
 controversa, considerata nei suoi profili di  diritto  sostanziale  e
 processuale;  di  diritto  nazionale e di diritto comunitario; tenuto
 conto del disposto di cui all'art.  130  S  dell'A.U.E.),  anche  per
 consentire  alle  parti  dei  ricorsi  in epigrafe, di partecipare al
 giudizio avanti alla  Corte  costituzionale  (di  cui  alla  predetta
 ordinanza  n.  878  del  14  giugno  1994/17  ottobre 1994) di questo
 t.a.r.);
                               P. Q. M.
    Dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;
    Deferisce alla Corte costituzionale la questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  legge  della regione Lombardia n. 42 del 1989,
 artt. 3, ottavo e nono comma, in  relazione  agli  artt.  117,  primo
 comma  e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di
 buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97, primo  comma
 della  Costituzione  (come  da ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17
 ottobre 1994, che qui si intende integralmente richiamata);
    Sospende i giudizi relativi ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla
 Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima;
    Manda   alla   segreteria   della  sezione,  per  gli  adempimenti
 conseguenziali analoghi a quelli di cui all'ordinanza citata  n.  878
 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994.
      Milano, addi' 17 maggio 1995
                        Il presidente: MANGIONE
 
 95C1062