N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 28 luglio 1995
N. 511 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 1995) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Podio Valerio ed altra contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte. Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Destinazione di una quota pari all'otto per mille dell'imposta liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso gestiti dalla Chiesa cattolica o da enti di culto - Incidenza sul principio della capacita' contributiva per la destinazione a fini non pubblici di una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la volonta' di alcuni contribuenti. (Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 47, secondo e terzo comma; legge 22 novembre 1988, n. 517, artt. 30 e 23). (Cost., art. 53).(GU n.39 del 20-9-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente decisione - sul ricorso n. 8953/1994 presentato il 14 settembre 1994 (avverso: s/rif su i. rimb., Irpef -) da: Podio Valerio, residente a Pinerolo in via Virginio, 28, Ruffino Ines, residente a Pinerolo in via Virginio, 28, contro la d.r.e. Piemonte (sez. Torino); Sentiti il ricorrente e il rappresentante della d.r.e. dott. Auricchio; Udito il relatore dott. S. Fazio; Ritenuto in fatto che trattasi di ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla d.r.e. all'istanza presentata dalla parte e volta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla quota dell'8 per mille dell'Irpef versata dal ricorrente sui redditi anno 1989. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente chiede la restituzione della somma in questione invocando l'illegittimita' costituzionale della norma impositiva (art. 47, secondo e terzo comma, legge n. 222 del 20 maggio 1985; art. 30, legge n. 517 del 22 novembre 1988; art. 23 della legge n. 517 del 22 novembre 1988) in quanto in contrasto con l'art. 53 della Costituzione. La Commissione, richiamando i motivi del ricorso, ritiene: la rilevanza della questione sollevata in quanto la destinazione di una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a fini non pubblici per volonta' di alcuni contribuenti, potrebbe porsi in evidente contraddizione con il principio dell'imposizione fondata sulla capacita' contributiva di ciascun cittadino, prevista dall'art. 53 della Costituzione; la non manifesta infondatezza della questione sollevata di illegittimita' costituzionale sotto il profilo dell'articolo 53 della Costituzione, degli articoli delle leggi sopracitate laddove anche la destinazione allo Stato italiano della percentuale dell'8 per mille, prevede il contributo fiscale solo di una parte dei contribuenti e non gia' di tutti. Tutto cio' premesso, la Commissione sospende il procedimento tributario in esame ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; art. 295 c.p.c. Ordina che a cura della segreteria di questa sezione venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' proposta; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Torino, addi' 23 gennaio 1995 Il presidente: BARBANO Il relatore: FAZIO 95C1087