N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 28 luglio 1995

                                N. 511
 Ordinanza   emessa   il   23   gennaio  1995  (pervenuta  alla  Corte
    costituzionale il 28 luglio 1995) dalla Commissione tributaria  di
    primo  grado  di  Torino  sul ricorso proposto da Podio Valerio ed
    altra contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte.
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) -  Destinazione
    di  una quota pari all'otto per mille dell'imposta liquidata dagli
    uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, in parte,  a  scopi
    di  interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione
    statale e, in parte, a scopi di carattere religioso gestiti  dalla
    Chiesa  cattolica  o  da  enti  di culto - Incidenza sul principio
    della capacita'  contributiva  per  la  destinazione  a  fini  non
    pubblici  di  una  parte  dell'imposta  sul  reddito delle persone
    fisiche per la volonta' di alcuni contribuenti.
 (Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 47, secondo e terzo comma;  legge
    22 novembre 1988, n. 517, artt. 30 e 23).
 (Cost., art. 53).
(GU n.39 del 20-9-1995 )
                       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
    Ha  emesso  la  seguente  decisione  -  sul  ricorso  n. 8953/1994
 presentato il 14 settembre 1994 (avverso: s/rif su i. rimb., Irpef -)
 da: Podio Valerio, residente a Pinerolo in via Virginio, 28,  Ruffino
 Ines,  residente  a  Pinerolo  in  via Virginio, 28, contro la d.r.e.
 Piemonte (sez. Torino);
    Sentiti il ricorrente  e  il  rappresentante  della  d.r.e.  dott.
 Auricchio;
    Udito il relatore dott. S. Fazio;
    Ritenuto   in   fatto   che   trattasi   di   ricorso  avverso  il
 silenzio-rifiuto opposto dalla d.r.e.  all'istanza  presentata  dalla
 parte e volta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla quota
 dell'8  per  mille dell'Irpef versata dal ricorrente sui redditi anno
 1989.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Il ricorrente chiede la  restituzione  della  somma  in  questione
 invocando  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  impositiva
 (art. 47, secondo e terzo comma, legge n. 222  del  20  maggio  1985;
 art.  30,  legge  n. 517 del 22 novembre 1988; art. 23 della legge n.
 517 del 22 novembre 1988) in quanto in contrasto con l'art. 53  della
 Costituzione.
    La Commissione, richiamando i motivi del ricorso, ritiene:
      la rilevanza della questione sollevata in quanto la destinazione
 di  una  parte  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a fini
 non pubblici per volonta' di alcuni contribuenti, potrebbe  porsi  in
 evidente  contraddizione  con  il  principio dell'imposizione fondata
 sulla capacita' contributiva di ciascun cittadino, prevista dall'art.
 53 della Costituzione;
      la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  sollevata di
 illegittimita' costituzionale sotto il profilo dell'articolo 53 della
 Costituzione, degli articoli delle leggi sopracitate laddove anche la
 destinazione allo Stato italiano della percentuale dell'8 per  mille,
 prevede  il  contributo  fiscale solo di una parte dei contribuenti e
 non gia' di tutti.
    Tutto cio'  premesso,  la  Commissione  sospende  il  procedimento
 tributario  in  esame ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo
 1953, n. 87; art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; art. 295 c.p.c.
    Ordina che  a  cura  della  segreteria  di  questa  sezione  venga
 disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Dichiara    non    manifestamente    infondata    l'eccezione   di
 incostituzionalita' proposta;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Torino, addi' 23 gennaio 1995
                        Il presidente: BARBANO
                                                    Il relatore: FAZIO
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