N. 533 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1995

                                N. 533
 Ordinanza  emessa  il  31  maggio  1995  dal tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Bifulco Alfonso
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad  essere  giudicato in tempo ragionevole
    sancito  dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848   -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost.,  artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848,
    artt. 6, 101, 102 e 134).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Bifulco Alfonso il quale ha chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 468, comma quinto
 c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi
 in  cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio'
 in  contrasto  col  dettato  degli  artt.  2,  3,  10   della   Carta
 costituzionale;
                             O S S E R V A
    Bifulco  Alfonso  e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento con
 decreto  21  gennaio  1995  del  presidente,  per  rispondere   delle
 contravvenzioni  di cui agli artt. 3, secondo comma, 1, quarto comma;
 1, secondo comma, e quarto comma del d.-l. 10  luglio  1982,  n.  429
 convertito  in  legge  7 agosto 1982 n.  516; accertato in Sassari 16
 settembre 1987.
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 532/1995) salvo, ove ricorre, il nome dell'imputato.
 95C1114