N. 536 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 1995

                                N. 536
 Ordinanza emessa il 7  giugno  1995  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Piretta Giovanni Tommaso ed altri
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito   dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n.  848,
    artt. 6, 101, 102 e 134).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito  il difensore di: 1) Piretta Giovanni Tommaso, 2) Poddighe
 Costantino, 3) Giorico  Angelo,  4)  Demontis  Pasqualino,  5)  Fiore
 Gianfranco,  il  quale  ha  chiesto  che  il processo venga sospeso e
 rinviato,  essendo  egli  assolutamente  impedito  a  comparire   per
 legittimo  impedimento discendente della sua adesione alla astensione
 dalle udienze nei procedimenti a carico  di  imputati  non  detenuti,
 proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, comma quinto
 c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e  cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Piretta Giovanni Tommaso,  Poddighe  Costantino,  Giorico  Angelo,
 Demontis  Pasqualino e Fiore Gianfranco sono stati tratti all'odierno
 dibattimento con decreto del presidente in data 24 novembre 1993  per
 rispondere:  il primo e il secondo: del delitto di cui agli artt. 110
 e 81 cpv., 61 n. 7, 317 c.p., in  Sassari  il  24  aprile  1985;  del
 delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 317 c.p., in Sassari fino al
 4  settembre  1987;  il terzo: del delitto di cui agli artt. 81 e 378
 c.p. in Sassari il 22 e 28 dicembre 1987; il secondo: del delitto  di
 cui  agli  artt.  81 e 346 c.p. in Sassari fino al 2 gennaio 1988; il
 quarto: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p. in Sassari il  12
 aprile  1989;  il quinto: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p.
 in Sassari il 14 aprile 1989; il quarto e il quinto: del  delitto  di
 cui agli artt. 110 e 648 c.p. in Sassari nell'ottobre 1983.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 530/1995) salvo, ove ricorre, il nome degli imputati.
 95C1117