N. 540 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1994- 8 agosto 1995
N. 540 Ordinanza emessa il 29 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 agosto 1995) dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Squintani Rosalba ed altra contro Intendenza di finanza di Milano. Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita', con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennita' di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono, pertanto, essere indici di capacita' contributiva. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma). (Cost., artt. 3, 53 e 97).(GU n.40 del 27-9-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione: sul ricorso n. 93/8290 presentato il 13 maggio 1993 (avverso: s/rif su i.rimb, Irpef - 91) da: Squintani Rosalba, residente a Milano in via Volta, 11; sul ricorso n. 93/8291 presentato il 13 maggio 1993 (avverso: s/rif su i.rimb, Irpef - 91) da: Squintani Giovanna residente a Milano in via Volta, 11, contro l'Intendenza di finanza di Milano. OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Squintani Giovanna e Squintani Rosalba hanno ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'istanza di rimborso presentata all'Intendenza di finanza di Milano in data 1 febbraio 1993 e con cui avevano richiesto il rimborso dell'importo complessivo di L. 31.100.000, da ciascuna di esse ricorrenti pagato per Irpef 1991, in forza delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 5 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sul reddito da esse conseguito per "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria al momento della cessione" (art. 11 primo comma, lett. f) della citata legge n. 413/1991). Esponevano al riguardo le ricorrenti: che esse erano state proprietarie, ciascuna per la quota indivisa di 2/7, di terreni in comune di Pizzighettone, sottoposti da quest'ultimo nel 1987 ad espropriazione per pubblica utilita' e che a seguito di trattative vennero percio' allo stesso comune bonariamente ceduti, nel giugno 1991 per il corrispettivo di L. 311.000.000 riferito alla loro complessiva quota di 4/7 dei predetti terreni in esproprio; che dopo la stipula in data 17 giugno 1991 dell'atto di cessione in questione, venne emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 413, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, la quale - con effetto retroattivo alla data del 1 gennaio 1989 - introduceva la tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, di indennita' espropriative o di corrispettivi di cessione volontaria dei beni assoggettati ad esproprio, relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane, ovvero destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica economico-popolare, a sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; che la legge innovativa in questione, considerava tali plusvalenze tassabili come "reddito diverso" ai sensi dell'art. 81 t.u.i.d. ed imponeva agli enti esproprianti di operare sulle indennita' erogate ai titoli di cui sopra, una ritenuta del 20% a titolo di imposta, con facolta' poi per il percettore delle stesse indennita' di optare nella dichiarazione annuale dei propri redditi, per la tassazione ordinaria; che in ossequio a tali previsioni di legge, il comune di Pizzighettone nell'effettuare in data 3 marzo 1992 il versamento dell'ultima rata di prezzo di L. 21.000.000, aveva operato la predetta ritenuta d'acconto di L. 4.200.000 e le ricorrenti inserivano a loro volta nella rispettiva dichiarazione dei redditi 1991, presentata nel giugno 1992, l'importo loro corrisposto dal comune di Pizzighettone nel corso del 1991 e pari a complessive L. 290.000.000, appunto tra i "redditi diversi" di cui al quadro "L" Mod. 740/92, versando l'imposta nella misura del 20% del suddetto importo e cosi' in complessive L. 58.000.000 (come da attestati di versamento allegati al ricorso); che tale normativa si presta a numerose censure di illegittimita' costituzionale, per la disparita' di trattamento che essa determina rispetto a situazioni del tutto identiche e che non presentando alcuna ragionevole giusticazione, risultano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nonche' violatrici delle altre norme costituzionali che pongono vincoli alla discrezionalita' del legislatore fiscale, ed in particolare dell'art. 53 della Costituzione. All'udienza di discussione, la Commissione - sentito il rappresentante delle ricorrenti - si riservava di decidere e successivamente, a scioglimento di tale riserva, emetteva la seguente ordinanza. Ritiene il collegio che tutte le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dalle ricorrenti in ordine all'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, appaiono rilevanti e non manifestamente infondate. In particolare: 1) la norma denunciata, dopo avere previsto la tassabilita' dei redditi derivanti da alienazioni di aree edificabili - sia che si tratti di corrispettivi di alienazioni volontarie che di somme percette a titolo di indennita' espropriative o equipollenti (quali i corrispettivi di cessioni volontarie a favore di enti pubblici nel quadro di procedimenti espropriativi) - stabilisce poi che limitatamente alle somme percette a questo secondo titolo - indennita' espropriative o equipollenti - l'imposizione debba operare retroattivamente a decorrere dal 31 dicembre 1988, se l'atto di trasferimento non ha scontato l'INVIM. Cosi' facendo, la norma in esame determina per il triennio di retroattivita' (1988-1991) una inspiegabile ed ingiustificata disparita' di trattamento tra due situazioni che nello stesso testo vengono equiparate e che, per il futuro, verranno infatti entrambe considerate allo stesso titolo come fonte di imposizione. Discriminando tra le due situazioni sopraindicate, ne deriva che il fatto che il trasferimento consegua ad un procedimento espropriativo, viene a configurarsi come autonoma causa di imponibilita' per cui a parita' di tutte le altre condizioni (di oggetto, di corrispettivo, di tempo) da' luogo ad imposizione - per il triennio di retroattivita' - solo se consegue ad una procedura espropriativa. E cio' in violazione sia dei principi di uguaglianza e di capacita' contributiva di cui rispettivamente agli artt. 3 e 53 della Costituzione; 2) tali principi costituzionali appaiono vulnerati dalla norma denunciata anche laddove la stessa subordina la retroattivita' della imposizione al mancato assoggettamento del trasferimento ad INVIM. Previsione anche quest'ultima che appare ingiustificata ed irragionevole, giacche' viene a configurare un trattamento esonerativo in dipendenza di fatti del tutto avulsi dai criteri di imponibilita' diretta del reddito e con l'effetto di porre in essere una tassazione ispirata a criteri del tutto incomprensibili e casuali. Tanto piu' che i trasferimenti coattivi o comunque realizzati nell'ambito di una procedura espropriativa sono ex lege esenti da INVIM; 3) infine, la stessa norma di cui all'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, appare ledere, oltre che i principi di uguaglianza e di capacita' contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche l'altro principio di imparzialita' dell'azione amministrativa contemplato dall'art. 97 della Corte. E cio' in conseguenza della sua influenza su contratti gia' conclusi (come nella fattispecie) e che determina - attraverso il nuovo prelievo fiscale - una ingiustificata alterazione del sinallagma in precedenza valutato ed accettato dalle parti, devolvendo per di piu' ad una delle parti (ai sensi dello stesso art. 11, comma undicesimo) il provento dell'imposta prelevato a carico dell'altra. Nonche' della disparita' determinata dal riferimento "all'atto o provvedimento" che costituisce la discriminante cronologica della retroattivita', sicche' l'imposizione retroattiva viene sostanzialmente a dipendere dalla maggiore o minore solerzia dell'ente espropriante nella emanazione del decreto di esproprio. Col riferimento agli atti o provvedimenti conclusivi del procedimento di espropriazione, anziche' alla data di inizio di quest'ultimo, la norma denunciata finisce con l'inserire un elemento di "causalita'" impositiva, inammissibile, perche' tali atti o provvedimenti possono intervenire casualmente ad un intervallo di tempo piu' o meno lungo rispetto all'inizio del procedimento, per cui la retroattivita' della imposizione non risulta piu' limitata al triennio, ma riferibile in concreto ad un periodo indeterminato di tempo.
P. Q. M. La Commissione ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Manda la Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Milano, addi' 29 marzo 1994 Il presidente: BIANCO Il relatore: GUELI 95C1121