N. 540 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1994- 8 agosto 1995

                                N. 540
 Ordinanza   emessa   il   29   marzo   1994   (pervenuta  alla  Corte
    costituzionale l'8 agosto 1995) dalla  Commissione  tributaria  di
    primo  grado  di  Milano sui ricorsi riuniti proposti da Squintani
    Rosalba ed altra contro Intendenza di finanza di Milano.
 Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della  tassabilita',
    con  effetto  retroattivo  rispetto alla data di entrata in vigore
    della norma impugnata,  delle  indennita'  di  esproprio  o  somme
    percepite   a   seguito   di  cessioni  volontarie  nel  corso  di
    procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque  dovute  per
    effetto  di  acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni
    d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni  destinati
    a  opere  pubbliche  ovvero  a interventi di edilizia residenziale
    pubblica  -  Assoggettamento  a  imposizione  fiscale  con   legge
    retroattiva  di  fatti  passati che hanno esaurito completamente i
    loro effetti economici e patrimoniali  e  non  possono,  pertanto,
    essere indici di capacita' contributiva.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).
 (Cost., artt. 3, 53 e 97).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente decisione:
      sul  ricorso  n.  93/8290 presentato il 13 maggio 1993 (avverso:
 s/rif su i.rimb, Irpef -  91)  da:  Squintani  Rosalba,  residente  a
 Milano in via Volta, 11;
      sul  ricorso  n.  93/8291 presentato il 13 maggio 1993 (avverso:
 s/rif su i.rimb, Irpef -  91)  da:  Squintani  Giovanna  residente  a
 Milano in via Volta, 11, contro l'Intendenza di finanza di Milano.
            OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
                       E MOTIVI DELLA DECISIONE
    Squintani  Giovanna  e  Squintani  Rosalba hanno ricorso contro il
 silenzio-rifiuto   dell'Amministrazione   finanziaria    in    ordine
 all'istanza  di  rimborso  presentata  all'Intendenza  di  finanza di
 Milano in data 1  febbraio  1993  e  con  cui  avevano  richiesto  il
 rimborso  dell'importo  complessivo  di L. 31.100.000, da ciascuna di
 esse ricorrenti pagato per Irpef 1991, in forza delle disposizioni di
 cui all'art. 11, commi 5 e seguenti della legge 30 dicembre 1991,  n.
 413,  sul  reddito  da  esse conseguito per "plusvalenze realizzate a
 seguito di cessioni a  titolo  oneroso  di  terreni  suscettibili  di
 utilizzazione  edificatoria al momento della cessione" (art. 11 primo
 comma, lett. f) della citata legge n. 413/1991).
    Esponevano al riguardo le ricorrenti:
      che  esse  erano  state  proprietarie,  ciascuna  per  la  quota
 indivisa di 2/7, di terreni in comune di Pizzighettone, sottoposti da
 quest'ultimo nel 1987 ad espropriazione per pubblica utilita' e che a
 seguito di trattative vennero percio' allo stesso comune bonariamente
 ceduti,  nel  giugno  1991  per  il  corrispettivo  di L. 311.000.000
 riferito alla loro complessiva quota di 4/7 dei predetti  terreni  in
 esproprio;
      che dopo la stipula in data 17 giugno 1991 dell'atto di cessione
 in  questione,  venne  emanata  la  legge  30  dicembre 1991, n. 413,
 entrata in  vigore  il  1  gennaio  1992,  la  quale  -  con  effetto
 retroattivo  alla data del 1 gennaio 1989 - introduceva la tassazione
 delle plusvalenze conseguenti alla percezione, da  parte  di  persone
 fisiche    non   esercenti   attivita'   d'impresa,   di   indennita'
 espropriative o di corrispettivi  di  cessione  volontaria  dei  beni
 assoggettati  ad  esproprio,  relative  a  terreni destinati ad opere
 pubbliche o ad infrastrutture urbane, ovvero destinate ad  interventi
 di  edilizia  residenziale pubblica economico-popolare, a sensi della
 legge 18 aprile 1962, n. 167;
      che  la  legge  innovativa  in   questione,   considerava   tali
 plusvalenze  tassabili  come  "reddito diverso" ai sensi dell'art. 81
 t.u.i.d.  ed  imponeva  agli  enti  esproprianti  di  operare   sulle
 indennita'  erogate  ai  titoli  di cui sopra, una ritenuta del 20% a
 titolo di imposta, con facolta' poi per il  percettore  delle  stesse
 indennita'  di optare nella dichiarazione annuale dei propri redditi,
 per la tassazione ordinaria;
      che in ossequio  a  tali  previsioni  di  legge,  il  comune  di
 Pizzighettone  nell'effettuare  in  data  3  marzo 1992 il versamento
 dell'ultima rata  di  prezzo  di  L.  21.000.000,  aveva  operato  la
 predetta   ritenuta   d'acconto  di  L.  4.200.000  e  le  ricorrenti
 inserivano a loro volta nella rispettiva  dichiarazione  dei  redditi
 1991,  presentata  nel  giugno  1992,  l'importo loro corrisposto dal
 comune di Pizzighettone nel corso del 1991 e pari  a  complessive  L.
 290.000.000,  appunto  tra  i  "redditi diversi" di cui al quadro "L"
 Mod. 740/92, versando l'imposta nella misura  del  20%  del  suddetto
 importo  e  cosi'  in complessive L. 58.000.000 (come da attestati di
 versamento allegati al ricorso);
      che  tale  normativa   si   presta   a   numerose   censure   di
 illegittimita'  costituzionale,  per la disparita' di trattamento che
 essa determina rispetto a situazioni del tutto identiche  e  che  non
 presentando  alcuna ragionevole giusticazione, risultano in contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione nonche' violatrici delle altre  norme
 costituzionali   che   pongono   vincoli  alla  discrezionalita'  del
 legislatore  fiscale,  ed   in   particolare   dell'art.   53   della
 Costituzione.
    All'udienza   di   discussione,   la   Commissione  -  sentito  il
 rappresentante  delle  ricorrenti  -  si  riservava  di  decidere   e
 successivamente, a scioglimento di tale riserva, emetteva la seguente
 ordinanza.
    Ritiene  il  collegio  che  tutte  le  eccezioni di illegittimita'
 costituzionale sollevate dalle  ricorrenti  in  ordine  all'art.  11,
 comma  nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, appaiono rilevanti
 e non manifestamente infondate.
    In particolare:
      1) la norma denunciata, dopo avere previsto la tassabilita'  dei
 redditi  derivanti  da  alienazioni  di aree edificabili - sia che si
 tratti di  corrispettivi  di  alienazioni  volontarie  che  di  somme
 percette a titolo di indennita' espropriative o equipollenti (quali i
 corrispettivi  di  cessioni  volontarie a favore di enti pubblici nel
 quadro  di  procedimenti  espropriativi)   -   stabilisce   poi   che
 limitatamente   alle   somme  percette  a  questo  secondo  titolo  -
 indennita' espropriative o equipollenti - l'imposizione debba operare
 retroattivamente a decorrere dal  31  dicembre  1988,  se  l'atto  di
 trasferimento non ha scontato l'INVIM.
    Cosi'  facendo,  la  norma  in  esame determina per il triennio di
 retroattivita'  (1988-1991)  una   inspiegabile   ed   ingiustificata
 disparita'  di  trattamento tra due situazioni che nello stesso testo
 vengono equiparate e che, per il futuro,  verranno  infatti  entrambe
 considerate   allo   stesso   titolo   come   fonte  di  imposizione.
 Discriminando tra le due situazioni sopraindicate, ne deriva  che  il
 fatto che il trasferimento consegua ad un procedimento espropriativo,
 viene  a  configurarsi come autonoma causa di imponibilita' per cui a
 parita' di tutte le altre condizioni (di oggetto,  di  corrispettivo,
 di   tempo)   da'   luogo   ad  imposizione  -  per  il  triennio  di
 retroattivita' - solo se consegue ad una procedura  espropriativa.  E
 cio'  in  violazione  sia  dei principi di uguaglianza e di capacita'
 contributiva  di  cui  rispettivamente  agli  artt.  3  e  53   della
 Costituzione;
      2)  tali  principi costituzionali appaiono vulnerati dalla norma
 denunciata anche laddove la stessa subordina la retroattivita'  della
 imposizione al mancato assoggettamento del trasferimento ad INVIM.
    Previsione   anche   quest'ultima  che  appare  ingiustificata  ed
 irragionevole,  giacche'   viene   a   configurare   un   trattamento
 esonerativo  in  dipendenza  di fatti del tutto avulsi dai criteri di
 imponibilita' diretta del reddito e con l'effetto di porre in  essere
 una  tassazione  ispirata  a  criteri  del  tutto  incomprensibili  e
 casuali.
    Tanto piu' che i  trasferimenti  coattivi  o  comunque  realizzati
 nell'ambito  di  una  procedura  espropriativa sono ex lege esenti da
 INVIM;
      3) infine, la stessa norma di cui all'art. 11, comma nono, della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413, appare ledere, oltre che  i  principi
 di  uguaglianza  e di capacita' contributiva di cui agli artt. 3 e 53
 della  Costituzione,  anche  l'altro   principio   di   imparzialita'
 dell'azione amministrativa contemplato dall'art. 97 della Corte.
    E  cio'  in  conseguenza  della  sua  influenza  su contratti gia'
 conclusi (come nella fattispecie) e che  determina  -  attraverso  il
 nuovo   prelievo   fiscale   -  una  ingiustificata  alterazione  del
 sinallagma  in  precedenza  valutato  ed   accettato   dalle   parti,
 devolvendo per di piu' ad una delle parti (ai sensi dello stesso art.
 11,  comma  undicesimo)  il  provento dell'imposta prelevato a carico
 dell'altra. Nonche'  della  disparita'  determinata  dal  riferimento
 "all'atto   o   provvedimento"   che   costituisce  la  discriminante
 cronologica della retroattivita', sicche'  l'imposizione  retroattiva
 viene  sostanzialmente  a  dipendere dalla maggiore o minore solerzia
 dell'ente espropriante nella emanazione del decreto di esproprio.
    Col  riferimento  agli  atti  o   provvedimenti   conclusivi   del
 procedimento  di  espropriazione,  anziche'  alla  data  di inizio di
 quest'ultimo, la norma denunciata finisce con l'inserire un  elemento
 di  "causalita'"  impositiva,  inammissibile,  perche'  tali  atti  o
 provvedimenti possono intervenire casualmente  ad  un  intervallo  di
 tempo piu' o meno lungo rispetto all'inizio del procedimento, per cui
 la  retroattivita'  della  imposizione  non  risulta piu' limitata al
 triennio, ma riferibile in concreto ad un  periodo  indeterminato  di
 tempo.
                               P. Q. M.
    La   Commissione  ritenutane  la  rilevanza  e  la  non  manifesta
 infondatezza,  ordina   la   rimessione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale   per   l'esame   delle  questioni  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11, comma  nono,  della  legge  30  dicembre
 1991,  n.  413,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  53  e  97 della
 Costituzione.  Manda  la  Segreteria  per  le  comunicazioni  e   gli
 adempimenti di legge.
      Milano, addi' 29 marzo 1994
                         Il presidente: BIANCO
                                                    Il relatore: GUELI
 95C1121