N. 542 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 1994- 11 agosto 1995

                                N. 542
 Ordinanza  emessa  il  4  novembre   1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  l'11  agosto 1995) dal tribunale di Busto Arsizio nel
 procedimento civile vertente tra impresa "N.T. - Nizzoli Trasporti" e
 America Marcello
 Lavoro  (rapporto  di) - Micro impresa - Licenziamento del lavoratore
    senza giusta causa o giustificato motivo - Previsione del  diritto
    di  scelta,  a favore del datore di lavoro, tra la riassunzione in
    servizio del lavoratore ed il risarcimento del danno  -  Deteriore
    trattamento   del   lavoratore   di  impresa  minore  rispetto  al
    lavoratore di impresa maggiore cui spetta, invece, la  scelta  tra
    reintegrazione  nel  posto  di  lavoro  e risarcimento del danno -
    Incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunziato la seguente  ordinanza  nella  causa  n.  7/94  tra
 impresa "N.T. - Nizzoli Trasporti" contro America Marcello.
    Rilevato  che  nella  presente  controversia  e'  a discutersi del
 diritto del lavoratore ad esigere il risarcimento del danno  anziche'
 la  reintegrazione  nel posto di lavoro disposta dal datore di lavoro
 di impresa minore ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
 604, come novellato dall'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108;
   Rilevato che con l'espressione "impresa minore" ci si  riferisce  a
 quella  impresa  che - per i suoi dati dimensionali - non giunge alla
 tutela concessa dalla legge 20 maggio 1970,  n.  300,  ex  artt.  18,
 primo comma, e 35 della citata legge;
    Rilevato  che pertanto in prosieguo l'impresa di cui alla legge n.
 300/1970 sara' a definirsi "impresa maggiore";
    Rilevato che il  pretore  della  pretura  circondariale  di  Busto
 Arsizio  -  sezione  distaccata  di  Gallarate - il 12 marzo 1993 con
 sentenza n. 304  -  dichiarata  l'esistenza  di  rapporto  di  lavoro
 subordinato  tra le parti in epigrafe indicate - ordinava all'impresa
 minore di reintegrare l'America nel posto di lavoro entro tre  giorni
 od in mancanza di risarcire il danno quantificandolo in L. 9.901.500,
 oltre accessori;
    Rilevato  che  tale  statuizione  era  emessa  in applicazione del
 citato art. 8 della legge n. 604/1966;
    Rilevato che l'impresa nella stessa giornata  del  12  marzo  1993
 invitava  -  con  telegramma e con lettera raccomandata - l'America a
 presentarsi al lavoro per il giorno 15 marzo 1993;
    Rilevato che l'America non  si  presentava  e  proponeva  precetto
 contro   l'impresa  per  il  pagamento  del  risarcimento  del  danno
 suddetto;
    Rilevato che nella  presente  controversia  e'  a  discutersi  del
 diritto  del  lavoratore  a  rifiutare,  ex  art.  8  della  legge n.
 604/1966, la reintegrazione optando per il risarcimento;
    Rilevato che tale diritto del lavoratore e' pacifico per quello di
 impresa maggiore in quanto l'art. 18, quinto comma,  della  legge  n.
 300/1970 prevede che il lavoratore abbia facolta' di scegliere fra la
 reintegrazione  od il risarcimento ed, in ogni caso, il lavoratore ha
 diritto all'ulteriore risarcimento di cui all'art. 18, quarto  comma,
 della legge n. 300/1970;
    Rilevato  che  invece al lavoratore di impresa minore non solo non
 e' attribuito il diritto a pretendere il doppio  risarcimento  ma  il
 diritto  o  facolta' di riassumere o risarcire il danno appare essere
 concesso al datore di lavoro;
    Rilevato  infatti che l'art. 8 della legge n. 604/1966 prevede che
 il datore di lavoro e'  tenuto  a  riassumere  il  lavoratore  od  in
 mancanza a risarcirgli il danno;
    Rilevato  che  pertanto dal dettato normativo si evince che mentre
 nell'art. 18 della legge n.  300/1970  per  le  imprese  maggiori  e'
 previsto che la facolta' di scelta del risarcimento - in sostituzione
 della  reintegrazione  (rimane  fermo  il  diritto  del lavoratore al
 risarcimento di  cui  all'art.  18,  quarto  comma,  della  legge  n.
 300/1970)  - compete al creditore/lavoratore invece nell'art. 8 della
 legge n. 604/1966 - per le imprese minori -  la  facolta'  di  scelta
 compete  al debitore/datore di lavoro, (come gia' ritenuto da Cass. 3
 gennaio 1986, n. 33);
    Rilevato  che  pertanto  le  fattispecie   vanno   rispettivamente
 indicate  come  obbligazione  alternativa  con  facolta'  di scelta a
 favore  del  creditore/lavoratore   nella   legge   n.   300/1970   e
 obbligazione facoltativa da parte del debitore/datore di lavoro nella
 legge n. 604/1z966;
    Rilevato  che,  alla  stregua  di tale principio, il lavoratore di
 impresa minore che non si presenti in impresa dopo l'esercizio  della
 scelta  da  parte del datore di lavoro di riassumere avrebbe perso il
 diritto al risarcimento, ex art. 1286 secondo comma, del c.c.;
    Rilevato che in tal modo al dipendente di impresa minore non  solo
 viene  attribuito  un  trattamento  diverso e sfavorevole rispetto al
 dipendente di impresa maggiore ma  per  di  piu'  non  e'  assicurata
 alcuna tutela concreta dei suoi diritti;
    Ritenuto  infatti  che  la  diversita' di trattamento non ha alcun
 logico fondamento in quanto il lavoratore meno  tutelato  di  impresa
 minore  ha  un  trattamento  piu' sfavorevole rispetto al lavoratorte
 piu' tutelato di impresa maggiore;
    Rilevato che il lavoratore di  impresa  maggiore  e'  maggiormente
 tutelato   anche  perche'  -  come  detto  -  ha  diritto  al  doppio
 risarcimento a sua scelta;
    Rilevato che inoltre la maggiore tutela  dianzi  detta  si  ricava
 essenzialmente  dall'applicazione nei confronti dell'impresa maggiore
 del disposto della legge n. 300/1970 non applicabile per buona  parte
 all'impresa minore;
    Ritenuto  che  in  base a tale previsione non si consente concreta
 tutela  all'esercizio  dell'azione  per  la  tutela  del  diritto  di
 lavoratore  di  impresa  minore  in quanto, essendo fatto notorio, ex
 art. 115 del c.p.c., per  la  decisione  giudiziaria  in  materia  di
 licenziamento  e'  necessario  il decorso di almeno un anno fino alla
 sentenza esecutiva di primo grado;
    Rilevato che  per  un  anno  almeno  il  lavoratore  non  dovrebbe
 lavorare  al fine di impedire che, all'esito della causa, non potendo
 piu' essere reintegrato, essendosi occupato presso  altra  impresa  e
 non   potendo  inviare  un  preavviso  di  tre  giorni  (termine  per
 l'esercizio dell'azione da parte del datore di lavoro ex art. 8 della
 legge n. 604/1966), perda il diritto al risarcimento;
    Rilevato che pertanto la previsione del diritto di scelta a favore
 del debitore/ datore di lavoro di  cui  all'art.  8  della  legge  n.
 604/1966  appare costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione
 in rapporto al lavoratore di impresa maggiore - per  i  motivi  sopra
 detti  - ed in violazione dell'art. 24 della Costituzione non essendo
 in concreto concessa tutela al lavoratore di impresa minore;
    Ritenuto che la questione e' rilevante nella presente controversia
 in quanto dalla decisione della medesima dipende l'esito del presente
 giudizio  di  appello  alla  sentenza  del pretore di Busto Arsizio -
 sezione distaccata di Gallarate - il quale il 15 settembre  1993  con
 sentenza   n.  304  ebbe  a  rigettare  l'opposizione  all'esecuzione
 proposta dall'impresa in epigrafe indicata;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 ritiene   rilevante   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per violazione  degli
 artt.  3  e  24  della  Costituzione,  nella  parte in cui prevede il
 diritto di scelta fra la riassunzione ed il risarcimento a favore del
 datore di lavoro;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  ed  alle  parti e per le
 comunicazioni alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;
    Sospende la presente causa;
    Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale di  copia  degli
 atti di causa e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle
 avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate.
    Cosi' deciso in Busto Arsizio, addi' 4 novembre 1994.
                         Il presidente: BRUNI
                                      Il giudice estensore: LIMONGELLI
 95C1123