N. 543 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 1995

                                N. 543
 Ordinanza  emessa  il  27  giugno  1995  dal  tribunale di Torino nel
 procedimento penale a carico di Tita Paolo
 Amnistia - Amnistia per reati tributari -  Prevista  sospensione  dei
    procedimenti penali in corso dalla data dell'entrata in vigore del
    d.P.R.  n.  23/1992  (23  gennaio  1992)  fino  al  momento  della
    comunicazione dell'ufficio finanziario competente, "evitando  ogni
    ritardo",  al tribunale precedente degli elementi necessari per la
    valutazione della concessione del beneficio - Ritenuta sospensione
    anche dei termini di  prescrizione  -  Lamentata  indeterminatezza
    della   norma   con   conseguente   ingiustificata  disparita'  di
    trattamento tra imputati.
 (D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 2, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza del 27 giugno 1995;
    Vista la richiesta di declaratoria di  estinzione  del  reato  per
 compiuta  prescrizione  avanzata dalla difesa di Tita Paolo in ordine
 all'imputazione di cui al capo 3) del proc. n. 337/88 r.g.;
    Visto il parere contrario espresso dal p.m.;
    Rilevato che ai sensi dell'art. 2, terzo comma, d.P.R. 20  gennaio
 1992,  n.  23,  il  termine  massimo  di  prescrizione  per  il reato
 contestato all'imputato  al  suddetto  capo  3)  non  risulta  ancora
 scaduto,  calcolando  la  sospensione  del  procedimento  a decorrere
 dall'entrata in vigore del citato decreto (23 gennaio 1992) fino alla
 data (8 settembre 1994) nella quale l'ufficio distrettuale ii.dd.  di
 Torino  ha  comunicato al tribunale la risposta prevista dal suddetto
 art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 23/1992;
    Rilevato  che  la  documentazione  relativa  al condono presentato
 dall'imputato fu prodotta all'udienza del 30  settembre  1992  e  che
 questo  tribunale  interpello' a riguardo l'ufficio ii.dd. in data 12
 ottobre 1992, ottenendo da quest'ultimo ufficio la risposta  soltanto
 in  data  8  settembre  1994,  e  cioe'  dopo che era stato inoltrato
 espresso sollecito con richiesta del 23 agosto 1994;
    Rilevato che nel caso di specie non sembra essere stato rispettato
 il disposto di cui al citato art. 2, terzo comma, d.P.R. n.  23/1992,
 il  quale  esige  che  la  risposta  dell'ufficio  fiscale intervenga
 "evitando ogni ritardo";
    Rilevato che la disciplina come sopra dettata  da  tale  norma  in
 materia  di  sospensione  dei  termini  di  prescrizione,  per la sua
 genericita'  ed  indeterminatezza,  urta  contro  il   principio   di
 ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione, in quanto non
 fornisce   al   giudice   di  merito  alcun  parametro  concreto  per
 individuare con precisione il momento temporale a partire  dal  quale
 si  debba calcolare la ripresa dei termini prescrizionali nel caso di
 inerzia  degli  uffici  fiscali   nell'ottemperare   alla   richiesta
 dell'ufficio giudiziario procedente;
    Rilevato   che   tale   indeterminatezza   si   risolve   in   una
 ingiustificata   disparita'   di   trattamento,   poiche'   l'effetto
 favorevole  della  declaratoria  di estinzione del reato viene in tal
 modo a dipendere da un evento  incerto  nel  "quando"  e  diverso  da
 imputato a imputato;
                               P. Q. M.
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 2, terzo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, in relazione
 all'art. 3 della  Costituzione  e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  sospendendo il giudizio in
 corso;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 
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