N. 547 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1995
N. 547 Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Liuzzi Livio ed altri Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).(GU n.40 del 27-9-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Liuzzi Livio, Bittan Marco e Scano Sergio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Liuzzi Livio, Bittan Marco e Scano Sergio, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 3 dicembre 1992 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 595 del c.p.; art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, commesso in Sassari il 6 maggio 1992.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrano. 95C1129