N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1995

                                N. 549
 Ordinanza emessa il 31 maggio  1995  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Bacciu Giuseppe
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito   dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n.  848,
    artt. 6, 101, 102 e 134).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito  il  difensore di Bacciu Giuseppe, il quale ha chiesto che
 il processo venga sospeso  e  rinviato,  essendo  egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non prevede alcuna soluzione per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Bacciu Giuseppe, e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento  con
 decreto  12  maggio  1994  del  g.i.p.  presso  questo tribunale, per
 rispondere dei delitti di cui agli artt. 56, 575 e 577, secondo comma
 del c.p. e 81 cpv., del c.p.; 10, 12 e  14  della  legge  14  ottobre
 1974, n. 497, commessi in agro di Budduso il 25 aprile 1994.
    Con  missiva  in  data  30  maggio 1995 il presidente della Camera
 penale sarda ha informato il  tribunale  che  l'Unione  delle  camere
 penali  italiane  ha  proclamato  l'astensione degli avvocati a tempo
 indeterminato.
    La lettura del dettato dell'art. 486,  quinto  comma  del  c.p.p.,
 impone  al  tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno
 un legittimo impedimento, se dallo stesso  discenda  l'impossibilita'
 assoluta  di  comparire (con riferimento all'esercizio della funzione
 defensionale e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo  stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
    Sembra  ai  giudici  che  seri  problemi  non possano porsi ne' in
 ordine alla comunicazione, che e'  stata  tempestivamente  data,  ne'
 alla  legittimita'  dell'impedimento,  comunque  si vogliano definire
 l'atteggiamento della classe forense, posto che la suprema  Corte  ha
 piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio
 1991).  I  dubbi  che  potrebbero nascere dalla constatazione che non
 ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita'
 assoluta sembrano ai giudici da risolversi  nel  senso  indicato  dal
 p.m., datosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel
 caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.
    Cio'  posto,  e passando all'esame della questione di legittimita'
 costituzionale,  sembra  ai   giudici   che   la   stessa   non   sia
 manifestamente infondata.
    Cio'   perche'  nei  confronti  di  Bacciu  Giuseppe  la  funzione
 giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e'  amministrata
 (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato.
    Da  cio'  consegue,  inoltre, in modo irresolubile per il giudice,
 datosi che la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare  non  e'
 minimamente   prevista   dalla   norma   in   esame,   la   materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
    Tanto  premesso  ed  osservato  che la stessa Carta costituzionale
 all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati.
    Rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato  dell'art.
 6  della  legge  4  agosto  1955, n. 848, laddove e' sancito che ogni
 persona ha diritto che la sua causa sia  esaminata  ..  in  un  tempo
 ragionevole,   diritto   vanificato   da   una  astensione,  a  tempo
 indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale  ed  indispensabile
 allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale.
    Osservato che la stessa Corte costituzionale esaminando il dettato
 dell'articolo  in  oggetto ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29
 aprile 1991) non  fondata  la  questione,  in  quanto  in  quel  caso
 ravvisava  la  sussistenza  per  il giudice di un potere di controllo
 che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.
    Osservato, in conclusione, come si verta, nel caso di  specie,  in
 ipotesi   in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti  potrebbero
 risultare in insuperabile conflitto  tra  di  loro;  che  cio'  rende
 vieppiu'  non  manifestamente  infondata la questione e necessario il
 ricorso al giudizio  della  Corte  costituzionale;  ritenuto  che  il
 presente  giudizio  non  puo' essere definito indipendentemente dalla
 risoluzione della questione proposta.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6  della  legge  4
 agosto  1955,  n.  848),  101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta non manifestamente infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di
 cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.
      Sassari, addi' 31 maggio 1995
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 
 95C1131