N. 561 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1995

                                N. 561
 Ordinanza emessa il 30 maggio  1995  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Ottonello Monica
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito   dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n.  848,
    artt. 6, 101, 102 e 134).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito  il difensore di Ottonello Monica, il quale ha chiesto che
 il processo venga sospeso  e  rinviato,  essendo  egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non prevede alcuna soluzione per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Ottonello Monica e'  stata  tratta  all'odierno  dibattimento  con
 decreto  9  febbraio  1995  del  g.i.p.  presso  questo tribunale per
 rispondere del delitto di cui all'art. 2, secondo comma  della  legge
 n. 516/1982 commesso nel 1985 e accertato nel 1990.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 549/1995) salvo il nome dell'imputata, ove ricorre.
 95C1143