N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1995

                                N. 562
 Ordinanza  emessa  il  30  maggio  1995  dal tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Macciocu Salvatore
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad  essere  giudicato in tempo ragionevole
    sancito  dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848   -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost.,  artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848,
    artt. 6, 101, 102 e 134).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Macciocu Salvatore, il  quale  ha  chiesto
 che  il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in  cui  non  prevede  alcuna  soluzione  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Macciocu  Salvatore  e'  stato tratto all'odierno dibattimento con
 decreto 9 febbraio 1995  del  g.i.p.  presso  questo  tribunale,  per
 rispondere  del  delitto di cui all'art. 2, secondo comma della legge
 n. 516/1982, commesso nel 1987 ed accertato in Sassari (nel 1990)  il
 13 novembre 1990.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 549/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.
 95C1144