N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 1995

                                N. 564
 Ordinanza  emessa  il  9  giugno  1995  dal  tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Cocco Antonio ed altro
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad  essere  giudicato in tempo ragionevole
    sancito  dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848   -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost.,  artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848,
    artt. 6, 101, 102 e 134).
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Cocco Antonio e Porcu Francesco, il  quale
 ha  chiesto  che  il  processo venga sospeso e rinviato, essendo egli
 assolutamente  impedito  a  comparire   per   legittimo   impedimento
 discendente  dalla  sua  adesione  alla  astensione dalle udienze nei
 procedimenti a carico di  imputati  non  detenuti,  proclamata  dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Cocco Antonio e Porcu Francesco,  sono  stati  tratti  all'odierno
 dibattimento  con  decreto  del 9 marzo 1992 del g.i.p. presso questo
 tribunale, per rispondere dei delitti di cui agli art. 110 e  61,  n.
 7, e 423 del c.p. In agro di Oschirri il 7 settembre 1991.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrano.
 95C1146