N. 574 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1995

                                N. 574
 Ordinanza  emessa  il  16  giugno  1995  dal tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Soggiu Salvatore
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad  essere  giudicato in tempo ragionevole
    sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848,
 art. 6).
(GU n.41 del 4-10-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Soggiu Salvatore, il quale ha chiesto  che
 il  processo  venga  sospeso  e  rinviato, essendo egli assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Soggiu  Salvatore  e'  stato  tratto  all'odierno dibattimento con
 decreto  30  marzo  1995  del  g.i.p.  presso  questo  tribunale  per
 rispondere  del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 629 e 61, n. 5 e
 11 del c.p.; e del delitto di cui all'art. 372 del c.p.
    Reati commessi in Alghero fino al 23 aprile 1994.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato.
 95C1157