N. 575 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1995
N. 575 Ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Azzu Costanzo Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).(GU n.41 del 4-10-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Azzu Costanzo, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Azzu Costanzo e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 12 aprile 1995 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere: del delitto di cui agli artt. 519, n. 2, e 542, terzo comma, n. 1, del c.p.; del delitto di cui agli artt. 61 n. 11, 81 c.p.v., 519 n. 2 e 542, terzo comma, n. 1, del c.p. In Sassari fino ad epoca anteriore al 12 maggio 1994.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato. 95C1158