N. 575 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1995

                                 N. 575
 Ordinanza emessa il 6  giugno  1995  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Azzu Costanzo
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848,
 art. 6).
(GU n.41 del 4-10-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito  il difensore di Azzu Costanzo, il quale ha chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Azzu Costanzo e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto
 12 aprile 1995 del g.i.p. presso questo  tribunale,  per  rispondere:
 del  delitto  di  cui agli artt. 519, n. 2, e 542, terzo comma, n. 1,
 del c.p.; del delitto di cui agli artt. 61 n. 11, 81 c.p.v., 519 n. 2
 e 542, terzo comma, n. 1, del c.p.
    In Sassari fino ad epoca anteriore al 12 maggio 1994.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato.
 95C1158