N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1995

                                N. 582
 Ordinanza  emessa  il  22  marzo  1995  dal  tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da  Saporito  Learco  contro
 l'Universita' degli Studi di Chieti ed altri
 Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa
    senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo
    di  restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite,
    ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa  medesima
    - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento
    riservato  ai  docenti  universitari  rispetto agli altri pubblici
    dipendenti, pure in assenza della  preclusione  per  i  professori
    universitari    in    aspettativa    per    mandato   parlamentare
    dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista
    invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione -
    Incidenza sui principi del la  tutela  dell'insegnamento  e  della
    retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.
 (D.-Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71; legge 23 dicembre 1994, n.
    724, art. 22, trentottesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 33, 36 e 77).
(GU n.41 del 4-10-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9388 del 1993
 proposto dal sig. Learco Saporito rappresentato e difeso dagli avv.ti
 Lorenzo Acquarone e Roberto De Santis, presso il cui studio ha eletto
 domicilio in Roma, largo Toniolo, 6; contro l'Universita' degli studi
 "G. D'Annunzio" di Chieti, in persona del rettore, la Presidenza  del
 Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed il
 Ministero   del   tesoro,   in   persona   dei  Ministri  in  carica,
 rappresentati   e   difesi   dall'avv.    Alessandro    De    Stefano
 dell'Avvocatura  generale  dello Stato; per l'annullamento della nota
 19 febbraio 1993, con la quale il rettore ha invitato  il  ricorrente
 ad  esercitare l'opzione tra l'indennita' di carica da Senatore della
 Repubblica e quella  di  professore  universitario,  in  applicazione
 dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'Amministrazione
 resistente;
    Viste le memorie depositate dalle parti;
    Vista l'ordinanza n. 617 del 1993, con la quale e'  stata  accolta
 la  domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in
 via incidentale dal ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito, alla pubblica udienza del 22 marzo 1995, il relatore  cons.
 Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                               F A T T O
    Il  ricorrente  e' professore universitario e ricopre nel contempo
 la carica di senatore della Repubblica.
    Con atto notificato in data 15 giugno 1993, egli impugna  la  nota
 19  febbraio  1993,  con  la  quale  il  rettore  lo  ha collocato in
 aspettativa per la durata della XI legislatura, nella parte in cui lo
 prova  degli  assegni,  salva  l'opzione  per  la  conservazione  del
 trattamento   economico   quale   docente   univeritario   in   luogo
 dell'indennita' parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R.
 3 febbraio 1993, n. 29.
    Deduce a sostegno del gravame le seguenti censure:
      1) violazione e falsa applicazione  degli  artt.  71  e  72  del
 d.lgs.  3  febbraio  1993, n. 29 anche in relazione a quanto previsto
 dall'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dagli artt. 6 e segg.
 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  nonche'  dell'art.  2,  comma  5,
 della   legge  23  ottobre  1992,  n.  421.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento dei fatti ed illogicita' manifesta;
      2)  in subordine. Illegittimita' costituzionale degli artt. 71 e
 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per contrasto con gli artt.  33
 e 36 della Costituzione.
    Conclude  chiedendo  l'annullamento  dell'atto  impugnato con ogni
 ulteriore statuizione di legge.
    Resiste al ricorso l'Ammministrazione intimata, la quale  osserva,
 tra  l'altro,  che le norme in parola, nell'interpretazione che ne ha
 dato l'Universita', sono conformi al principio stabilito dall'art. 2,
 comma 1, della legge-delega n. 421 del  1992,  secondo  il  quale  "i
 dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al  Parlamento
 nazionale .. sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la
 durata del mandato".
    Nelle  more del giudizio e' entrato in vigore l'art. 22, comma 38,
 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in forza del  quale  "le  norme
 sull'aspettativa  per  mandato  parlamentare  per  i dipendenti delle
 pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del d.lgs.  3  febbraio
 1993,  n.  29,  si  interpretano  autenticamente nel senso della loro
 applicabilita' anche  ai  professori  e  ricercatori  universitari  a
 decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".
    Con  memoria dell'8 marzo 1995, il ricorrente ribadisce, alla luce
 dell'interpretazione  autentica  effettuata  dalla  legge   n.   724,
 l'illegittimita'   costituzionale   delle  norme  in  questione,  per
 contrasto con gli artt, 3, 33, 36 e 77 della Costituzione.
                             D I R I T T O
    Oggetto  dell'impugnativa  proposta  dal  ricorrente,   professore
 unversitario e senatore della Repubblica nella
 XI  legislatura,  e' la nota, con la quale il rettore lo ha collocato
 in aspettativa per mandato parlamentare, nella parte in cui lo  priva
 degli  assegni,  salva l'opzione per la conservazione del trattamento
 economico  quale  docente  universitario  in  luogo   dell'indennita'
 parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. n. 29 del 1993.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 580/1995).
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