N. 602 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1995

                                N. 602
 Ordinanza  emessa  il  28  giugno  1995  dal  pretore  di  Roma   nel
 procedimento penale a carico di Mantoni Piero ed altro
 Cave e torbiere - Regione Lazio - Attivita' estrattive lecitamente
    iniziate  in  zone  successivamente vincolate paesaggisticamente -
    Previsione, con legge regionale, della liceita' della prosecuzione
    di detta attivita' e di quella pregressa in  presenza  dei  citati
    presupposti  e  della  richiesta  per  il  nulla  osta - Lamentata
    introduzione di norma che rende lecito un comportamento sanzionato
    penalmente dalla legge dello  Stato  -  Indebita  ingerenza  della
    regione in materia penale.
 (Legge regione Lazio 5 maggio 1993, n. 27, art. 39, quarto e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 25, secondo comma, e 117).
(GU n.41 del 4-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 17726/1993, r.g.
 dib., proc. n. 26581/1992 r.g.m.p.
    Il  p.m.  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 39, quarto e quinto comma, della legge regionale  5  maggio
 1993,  n.  27,  per  contrasto con gli artt. 117 e 25, secondo comma,
 della Costituzione.
    Il pretore ritiene di accogliere la questione perche' rilevante  e
 non manifestamente infondata.
    In  ordine  alla  rilevanza  si  osserva:  gli imputati sono stati
 tratti a giudizio per le violazioni di cui agli artt. 110 e 20; lett.
 c), legge 1985 n. 47; artt. 110 c.p. e 1-sexies legge 8  agosto  1985
 n.  431;  artt. 110 e 734 c.p.; artt. 110 e 20 lett. a) legge 1985 n.
 47  -  questa  imputazione  contestata  dal  p.m.   nel   corso   del
 dibattimento  -, per avere intrapreso e condotto un'attivita' di cava
 in territorio sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n.
 431/1985, in quanto zona dichiarata di notevole interesse pubblico  e
 ricompresa  nel  comprensorio  della  Valle  del Tevere, con delibera
 della Giunta regionale del 1989. Trattasi quindi di  attivita'  posta
 in  essere in zona vincolata e proseguita senza alcuna autorizzazione
 paesistica. Trattasi, peraltro, di  vincolo  imposto  successivamente
 all'inizio  dell'attivita' estrattiva, dovendo l'inizio ritenersi che
 vada riferito, quanto meno alla  denuncia  di  inizio  lavori  e  che
 peraltro  trattasi  di  attivita' legittimamente iniziata, atteso che
 con riferimento alla entrata in vigore della legge 16 gennaio 1980 n.
 1  ed al regime transitorio posto, e' intervenuta da parte del t.a.r.
 ordinanza di sospensiva, del provvedimento di reiezione da parte  del
 Sindaco, della richiesta di autorizzazione alla prosecuzione ai sensi
 dell'art.  23,  legge regionale n. 1/1980. Talche' deve ritenersi che
 l'attivita' sia proseguita legittimamente in forza della ordinanza di
 sospensiva del t.a.r.
    E' intervenuta la legge regionale del Lazio 5 maggio 1993  n.  27,
 contenente  norme  per  la  coltivazione  delle  cave e torbiere, che
 all'art. 39 ha previsto un regime transitorio  per  le  attivita'  in
 corso all'entrata in vigore della legge. Infatti, all'art. 39, quarto
 comma,   prevede   "in   presenza   di   vincoli  ambientali  imposti
 successivamente al  legittimo  inizio  dell'attivita'  estrattiva,  i
 lavori  di  coltivazione  proseguono,  ma  l'esercente  e'  tenuto  a
 presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  all'autorita'  competente  in  materia  di   tutela
 ambientale  il progetto, corredato dallo studio di impatto ambientale
 a norma della lettera e), primo  comma,  dell'art.  15  ai  fini  del
 necessario nulla osta", mentre al successivo quinto comma prevede che
 "in assenza delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 o di mancato
 rilascio  del  nulla osta dell'autorita' competente entro centottanta
 giorni dalla richiesta, i lavori di coltivazione  delle  cave  devono
 cessare e l'interessato e' tenuto alla sistemazione dell'area".
    La  suddetta  legge  e'  entrata  in vigore il giorno successivo a
 quello della pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale  della  regione,
 avvenuta  il  13  maggio  1993.  In  presenza  di tali presupposti, -
 attivita'  legittimamente  iniziata,   vincoli   ambientali   imposti
 successivamente   all'inzio  dell'attivita'  estrattiva  -  e'  stata
 presentata  dalla  soc.  SO.R.E.I.  richiesta  nulla  osta  ai  sensi
 dell'art.  39 cit., con allegato progetto di coltivazione e studio di
 impatto ambientale. Risulta, peraltro, che la regione si e' riservata
 di provvedere  in  attesa  del  parere  della  commissione  regionale
 consultiva  ed  ha  sospeso  il termine previsto dall'art. 39, quinto
 comma, l.tic. sino all'emissione del suddetto parere.
    La Corte di cassazione, peraltro, investita della problematica sia
 pure a seguito di ricorso avverso un decreto di sequestro  preventivo
 del  g.i.p.,  emesso in altro e diverso procedimento, con la sentenza
 del 28 settembre  1993,  ha  ritenuto  che  la  regione  "ha  con  la
 disposizione  di  cui  sopra  reso  legittime,  salva l'ipotesi di un
 successivo  diniego  del  nulla   osta,   le   attivita'   estrattive
 lecitamente  iniziate  in  zone  successivamente  vincolate anche con
 riferimento  al  passato,  sicche'  la   sussistenza   dell'eventuale
 illecito  di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 potra'
 venire in questione solo  dopo  l'eventuale  non  accoglimento  della
 richiesta formulata dall'interessato".
    La  rilevanza della questione di incostituzionalita' dell'art. 39,
 nel caso in esame e' evidente anche alla luce di tale interpretazione
 giurisprudenziale.  Infatti,  essendo  stata   iniziata   l'attivita'
 estrattiva  legittimamente,  -  atteso che risulta ancora pendente il
 ricorso dinanzi al t.a.r., avverso il provvedimento  di  rigetto  del
 sindaco  dell'istanza alla prosecuzione ex art. 23 legge 1980 n. 1, e
 risultano emesse ordinanze di sospensiva del  suddetto  provvedimento
 di  rigetto  -, trattandosi poi di attivita' iniziata precedentemente
 all'imposizione del vincolo ambientale, ed essendo ancora in corso il
 termine  dei  centottanta  giorni  previsto dall'art. 39, l'attivita'
 posta in essere dagli imputati risulta essere legittima, ai sensi del
 decreto del dettato citato art. 39, e della interpretazione  riferita
 della suprema Corte, talche' non puo' configurarsi nessuna violazione
 di legge ai sensi dell'art. 1-sexies legge n. 431/1985.
    La rilevanza della questione nel caso in esame si pone anche sotto
 altro profilo.
    Invero, la Corte di cassazione S.U., ha affermato che per le opere
 autorizzate  ed  iniziate prima dell'entrata in vigore della legge n.
 431/1985, il giudice di merito, al fine della sussistenza  del  reato
 di  cui  all'art.  1-sexies  l.cit., deve accertare se vi sia stata o
 meno una "gia' avvenuta compromissione  dell'ambiente"  e  dunque  un
 danno  ambientale (cfr. sent. C. cass. S.U. 27 marzo 1992, Midolini).
 Invero, il legislatore regionale nello statuire nell'art.  39  l.cit.
 che  "i  lavori di coltivazione proseguono", naturalmente in presenza
 dei presupposti piu' volte  sopra  menzionati  -  attivita'  iniziata
 legittimamente,  vincoli  imposti  successivamente,  presentazione di
 istanza  per  il  nulla  osta  -,  ha  certamente  escluso  qualsiasi
 valutazione di "compromissione ambientale", in tal senso superando la
 interpretazione   riferita   della  giurisprudenza  di  legittimita',
 ritenendo lecite tutte  le  attivita'  di  coltivazione  pregresse  e
 dunque,   in  tal  modo,  rendendo  lecite,  anche  le  attivita'  di
 estrazione per le quali era configurabile il reato  di  cui  all'art.
 1-sexies  l.cit.,  non  avendo queste determinato una "compromissione
 ambientale" prima dell'imposizione del vincolo.
    Ne' peraltro puo' obiettarsi che l'assenza allo stato di qualsiasi
 provvedimento da parte della regione, di autorizzazione o diniego del
 nulla osta, puo' comportare la irrilevanza della questione  nel  caso
 in  esame.  Invero, la norma in commento, al comma 5, ha previsto che
 "i lavori di coltivazione devono cessare e  l'interessato  e'  tenuto
 alla sistemazione dell'area .. nel caso di mancato rilascio del nulla
 osta".  Tale previsione riguarda certamente le condotte future, cioe'
 di  prosecuzione  della  coltivazione  successivamente  all'eventuale
 diniego  del nulla osta da parte della regione, ma non riguarda anche
 le  attivita'  pregresse   che   dalla   norma   suddetta   risultano
 "autorizzate" e dunque lecite.
    In  punto  di  valutazione  della  non  manifesta infondatezza, in
 conformita' con le argomentazioni svolte  dal  p.m.,  si  rileva:  la
 regione  con  la norma di cui all'art. 39 sopra riportata, anche alla
 luce della interpretazione data dalla Corte di cassazione, ha  invaso
 l'area  di competenza legislativa dello Stato, introducendo una norma
 che  rende  sostanzialmente  lecito   un   comportamento   sanzionato
 penalmente  con  legge  dello  Stato.  Invero la legge n. 431/1985 ha
 posto un vincolo  di  tutela  su  determinate  aree,  prevedendo  una
 sanzione  penale  nel caso di violazioni di vincoli paesaggistici. La
 suddetta legge ha affidato alle regioni solo il compito di dettare la
 normativa d'uso  di  valorizzazione  ambientale.  Ora  prevedere  che
 l'attivita'  estrattiva,  iniziata  legittimamente e per la quale non
 sia stato  adottato  un  provvedimento  di  rigetto  nel  nulla  osta
 richiesto ex art. 39 l.cit., possa proseguire, equivale come detto, a
 rendere  lecite  le attivita' di estrazione, che in quanto realizzate
 in zona  tutelata  ai  sensi  della  legge  Galasso  ed  in  mancanza
 dell'autorizzazione  paesistica,  erano soggette alle sanzioni di cui
 all'art. 1-sexies l.cit. In tal senso si  e'  dunque  introdotta  una
 "deroga"  ad  una norma penale, rendendo lecita una attivita' che con
 legge statale e' considerata illecita e passabile di sanzione penale.
 E' evidente dunque che tale dettato normativo dell'art. 39  contrasta
 con la previsione generale di cui agli artt. 117 e 25, secondo comma,
 della  Costituzione,  potendo  solo  la  legge  statale legiferare in
 materia penale, cosi' come la Corte ha piu' volte affermato.
                                P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 costituzionalita'   dell'art.   39,  quarto  e  quinto  comma,  legge
 regionale 5 maggio 1993 n. 27, in relazione agli artt. 117 e 25 della
 Costituzione;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 presidente della Giunta regionale del Lazio e per la comunicazione al
 presidente del Consiglio regionale del Lazio.
      Roma, addi' 28 giugno 1995
                          Il pretore: GOZZER
 
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