N. 603 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 1995

                                N. 603
 Ordinanza emessa il 24 luglio 1995 dal giudice di pace di Bologna sul
 ricorso proposto da Lenzi Annalisa contro l'A.T.C. di Bologna
 Regione - Regione Emilia Romagna - Sanzioni amministrative -
    Attribuzione al direttore dell'Azienda  trasporti  consorziali  di
    Bologna  della  competenza  a  ricevere  il  rapporto  relativo  a
    violazioni delle norme che disciplinano il trasporto e ad  emanare
    l'ordinanza-ingiunzione per le relative sanzioni pecuniarie, i cui
    proventi vengono devoluti alla azienda stessa - Lamentata mancanza
    nel  direttore  in  questione  dei  requisiti  di  imparzialita' e
    terzieta'  e,  viceversa,  sussistenza   in   capo   allo   stesso
    dell'interesse al pagamento del massimo della sanzione - Incidenza
    sui  principi  di  eguaglianza e di imparzialita' e buon andamento
    della p.a. - Eccedenza dai limiti della competenza  regionale  per
    l'attribuzione  di  potesta'  sanzionatoria  a  soggetti  estranei
    all'organizzazione regionale.
 (Legge regione Emilia Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, artt. 4, 5 e 6).
 (Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).
(GU n.41 del 4-10-1995 )
                          IL GIUDICE DI PACE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  proposto  dalla
 sig.ra   Lenzi   Annalisa,  contro  l'Azienda  Trasporti  Consorziali
 (A.T.C.) di Bologna in persona del suo direttore  generale  e  legale
 rappresentante   per   il   pagamento   rateale   del   provvedimento
 sanzionatorio  di  L.  189.200   inflittole   per   avere   circolato
 sull'autobus  della  linea  37  in  Bologna,  sprovvista  di regolare
 documento di viaggio;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  citazione  in  giudizio  dell'Azienda  Trasporti
 Consorziali (A.T.C.) e le memorie e documentazioni da essa prodotte;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  la  parte  resistente  alla  pubblica udienza del 13 luglio
 1995;
    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
                           RITENUTO IN FATTO
    Che  in data 17 novembre 1994 la sig.ra Lenzi Annalisa, viaggiando
 su un autobus della linea 37 della A.T.C. in Bologna,  risultava,  da
 un  controllo  del  personale  della  medesima  A.T.C., sprovvista di
 biglietto;
    Che con ricorso presentato il 31 maggio  1995  la  Lenzi  Annalisa
 proponeva  opposizione  avverso  il provvedimento sanzionatorio sovra
 menzionato, regolarmente notificatole;
    Che la  ricorrente  adduceva  la  estrema  precarieta'  della  sua
 situazione  economica, producendo in atti fotocopie della pensione di
 reversibilita' della madre, unica fonte di  reddito  del  suo  nucleo
 familiare e del libretto suo di disoccupazione;
    Che   non   contestando   il   fatto   cosi'  come  esposto  nella
 verbalizzazione dell'agente accertatore  della  A.T.C.,  chiedeva  la
 rateizzazione della somma dovuta;
    Che,  fissata l'udienza e disposta la comparizione delle parti, si
 costituiva l'Azienda  Trasporti  Consorziali  di  Bologna  A.T.C.  in
 pesona  del  suo  direttore  generale e legale rappresentante a mezzo
 dell'avv. Cesare Agostini, depositando in atti copia del  verbale  di
 accertamento  e  dell'ingiunzione opposta, chiedendo il rigetto della
 domanda della ricorrente e la sua condanna anche al  pagamento  delle
 spese di lite, quantificate in L. 250.000;
    Che  la  ricorrente  non  compariva all'udienza del 13 luglio 1995
 mentre  l'Azienda  A.T.C.,  a  mezzo  come  sopra,  sostituito  dalla
 dott.ssa proc. Magnani, si riportava ai motivi di ricorso enunciati;
    Che  la  sanzione  e'  stata comminata in foza degli artt. 4, 5, 6
 della legge regionale dell'Emilia Romagna del 29 gennaio 1987  n.  4,
 nella   misura   massima   edittale,   cosi'  come  risulta  stampato
 nell'apposito modulo di versamento allegato all'ingiunzione;
    Che i citati  articoli  della  legge  regionale  attribuiscono  al
 direttore  generale  dell'Azienda speciale resistente sia la funzione
 di ricevere il rapporto sulla violazione (art. 4), sia la potesta' di
 emettere  l'ordinanza   ingiunzione   (art.   5),   devoluta   quindi
 direttamente all'Azienda stessa (art. 6);
    Che   gli   artt.   4,   5,   6   della   legge   regionale  n.  4
 dell'Emilia-Romagna del 29 gennaio 1987 appaiono al giudice  di  pace
 in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 97, 117 et 118 della
 Costituzione.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.   -  La  rateizzazione  richiesta  dalla  ricorrente  trova  un
 insormontabile ostacolo nelle  inequivoche  disposizioni  della  l.r.
 dell'Emilia-Romagna  29  gennaio  1987  n.  4 che, non prestandosi ad
 alcuna diversa interpretazione,non permettono  il  pagamento  rateale
 delle  sanzioni,  poiche'  "  ..  le  leggi  che  prevedono  sanzioni
 amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi  in  esse
 considerati .." (art. 1.2, legge 24 novembre 1981, n. 689).
    2.  -  L'art.  17.3 della legge n. 689/1981 prevede, relativamente
 alle sanzioni amministrative e nelle materie di competenza  regionale
 o   per   le   funzioni   amministrative   delegate  a  codesti  enti
 territoriali, che il  rapporto  circa  l'accertata  violazione  venga
 inoltrato  ..  all'ufficio  regionale  competente".  E,  sempre nella
 stessa legge, l'art.  18  stabilisce  che  e'  dovere  dell'autorita'
 competente  a ricevere il rapporto di valutarne la fondatezza nonche'
 di determinare l'entita' della somma dovuta dal trasgressore  per  la
 violazione e infine di ingiungerne il pagamento.
    Pare  quindi  emergere con sufficiente chiarezza che nelle materie
 di competenza delle Regioni puo' attribuirsi  potesta'  sanzionatoria
 soltanto  ad  un  ufficio  della  Regione  stessa. Principio peraltro
 accolto  nella  legge  regionale   n.   21   del   28   aprile   1984
 dell'Emilia-Romagna,  in  cui  agli artt. 14 e 15 si attribuiscono ad
 organi bene  individuati  degli  enti  territoriali  la  funzione  di
 ricevere  il  rapporto  e  la potesta' sanzionatoria; organi quali il
 presidente della Giunta regionale, il sindaco,  il  presidente  della
 Giunta  provinciale  (del  comitato  circondariale di Rimini) e delle
 comunita' montane.
    Nonostante cio', gli artt. 4 e 5 della legge regionale 29  gennaio
 1987 n. 4 dell'Emilia-Romagna, citata, hanno attribuito la competenza
 a  ricevere il rapporto e ad erogare la successiva sanzione, nel caso
 del viaggiatore sprovvisto  di  biglietto,  utente  di  un  mezzo  di
 trasporto  dell'Azienda speciale A.T.C., non ad un ufficio regionale,
 come richiesto dall'art. 17 della legge n. 689/1981, e neppure ad uno
 degli organi indicati dalla legge regionale n.  21/1984  bensi'  allo
 stesso  direttore  generale  dell'Azienda che gestisce il servizio di
 trasporto pubblico in regime di  monopolio  legale,  e,  sempre  allo
 stesso  direttore  generale  e'  demandata la potesta' sanzionatoria,
 conferendo in tal modo, si dica cosi', dignita' di ufficio  regionale
 ad  un  organo  aziendale  che,  viceversa,  e' direttore di un "ente
 strumentale dell'ente locale, dotato di  personalita'  giuridica,  di
 autonomia patrimoniale e aziendale e di proprio statuto". (V. art. 23
 della legge 8 giugno 1990 n. 142).
    Appare  sufficientemente  palese  dalla  lettera e dalla ratio dei
 combinati disposti delle citate leggi nn. 689/1981 e legge  regionale
 21/1984,   viceversa,   l'intenzione   dei  legislatori  di  delegare
 competenza in campo  di  sanzioni  amministrative  ad  enti  pubblici
 politici  e  non  ad  enti  pubblici  economici  o  aziende speciali.
 Principio questo che sposa perfettamente l'art. 118 Cost. in tema  di
 deleghe di funzioni amministrative.
    Nel  disposto  costituzionale  si  individuano  fra  gli eventuali
 delegatari  Province,  Comuni  o  altri  enti  locali.  Difficilmente
 accoglibile  la  pretesa di ricomprendervi anche una Azienda speciale
 come l'A.T.C. (legge 22 luglio 1975, d.P.R. 24 luglio 1977  n.  616),
 certamente  non  assimilabile  ad un "ufficio della Regione", come al
 contrario, viene imposto dagli artt. 4 e 5 della legge  regionale  n.
 4/87.
    Si  consideri  ora che in forza dell'art. 23 della legge n. 142/90
 l'Azienda  ha  l'obbligo  di  indirizzare  e  informare  la   propria
 attivita' secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita'.
    Adempiendo  l'Azienda  a  tale disposto, puo' sorgere giustificato
 dubbio relativamente al requisito della "terzieta'"  di  qualsivoglia
 organo dotato di potesta' sanzionatoria. Il requisito della terzieta'
 di   qualsivoglia   organo   giudicante   costituisce  l'incoercibile
 presupposto della sua indifferenza e distacco da interessi  materiali
 ed  economici,  ed  e' garanzia prima di imparzialita' di giudizio. E
 percio' stesso che, nella  storia,  sono  sempre  apparse  gravemente
 inficiate  da  pregiudiziali  di  natura  economica  quelle  pronunce
 giurisdizionali emesse dagli stessi organi che poi ne  lucravano  gli
 esiti.
    Nel  caso  di  specie,  non vi e' dubbio che l'organo che si vuole
 dotare di potesta' sanzionatoria ex artt. 4 e 5  legge  regionale  n.
 4/1987,  propenda  costantemente  in  ossequio  al  conseguimento  di
 profitti economici; non per altro la sanzione pecuniaria, nel caso di
 mancata conciliazione in misura ridotta, e' applicata al trasgressore
 sempre nella misura massima che, non a caso, risulta gia' prestampata
 nei moduli di versamento inviati al contravventore.
    In  tal  modo  sembrano  pregiudicati  i  principi   di   corretta
 amministrazione  ex  art.  97  della  Costituzione, poiche' una buona
 amministrazione ha l'obbligo di essere precisa, puntuale ed equa; mai
 vessatoria perche' assillata da esigenze di bilancio.  Cosi'  che  e'
 lecito domandarsi se non sia in contrasto con il citato art. 97 Cost.
 lo  spogliarsi  da  parte  della  Regione  Emilia-Romagna  di una sua
 potesta'  delegandola  ad  altri  e  diversi  soggetti  di   diritto,
 portatori di precisi e propri interessi economici.
    5.  -  Altro  punto  in  cui  non  appare manifestamente infondata
 l'ipotesi di incostituzionalita' degli artt. 4 e 5 legge regionale n.
 4/1987 si puo' intravedere in relazione all'art. 3 della Costituzione
 perche' cittadini che si trovino in condizioni diverse, in  occasioni
 diverse  vengono comunque tutti assoggettati alla stessa sanzione, la
 cui somma, si ripete uguale per tutti nella misura massima,  e'  gia'
 stampata sul modulo allegato all'ordinanza ingiunzione di pagamento.
    Ma  cosi'  facendo,  si  finisce  per  applicare  un  principio di
 responsabilita'  oggettiva  che  giunge  a   sovvertire   l'idea   di
 uguaglianza di fronte alla legge.
    Come  ad  esempio il caso di chi, provenendo da altra citta', dopo
 l'orario di chiusura degli esercizi che vendono "titoli di  viaggio",
 essendone   quindi  sprovvisto,  salga  tuttavia  sull'autobus  nella
 presunzione e speranza di trovare ivi un dispositivo distributore che
 gli  renda  possibile   la   prestazione   incombentegli,   come   si
 auspicherebbe  posto  che  il  creditore  deve facilitare il debitore
 dell'adempimento, quantomeno non aggravarglielo, e il caso di chi, in
 altre condizioni, altri orari,  magari  per  sua  negligenza  risulti
 sprovvisto di biglietto.
    Sembra  cosi'  violato anche il principio desumibile dal combinato
 disposto dell'art. 3.1 e 97 della Costituzione, sia sotto il  profilo
 della  ragionevolezza,  per  cui  la  legge  deve trattare in maniera
 uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse, sia
 sotto quello piu' specifico dell'imparzialita', onde  non  sconfinare
 nell'arbitraria tutela di altri e vari interessi.
    6.  -  Pertanto,  sugli  articoli 4, 5, 6 della legge regionale 29
 gennaio 1987 n. 4  dell'Emilia-Romagna,  va  sollevata  d'ufficio  la
 questione  di  costituzionalita' in relazione agli artt. 3, 97, 117 e
 118 della Costituzione.
    7. - La rilevanza della questione appare indubitabile ai fini  del
 decidere,  non  potendo  altrimenti essere definito il giudizio senza
 dare applicazione alle norme in questione della cui costituzionalita'
 si deve invece dubitare.
    8. - Quanto all'aspetto della  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  costituzionalita'  degli  artt.  4,  5,  6 della legge
 regionale dell'Emilia-Romagna n. 4/1987, si assumono violati:
       a)  art.  117  della  Costituzione,  che  indica  nei  principi
 fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato un limite invalicabile
 all'esercizio  del  potere legislativo delle Regioni. In particolare,
 la Corte costituzionale con sentenza del
 6/14  ottobre 1993 ha affermato che l'art. 17 della legge 689/81 deve
 essere considerato come limite per il potere  legislativo  regionale,
 posto   che   esso   "   ..   introduce  un  principio  sugli  uffici
 territorialmente competenti che  vincola  il  legislatore  regionale,
 anche    a    salvaguardia    del   buon   andamento   dell'attivita'
 amministrativa".
    Al contrario, gli artt. 4 e 5 della  legge  regionale  n.  4  piu'
 volte  citata hanno attribuito la competenza a ricevere il rapporto e
 la  conseguente  potesta'  sanzionatoria  non  ad  un  ufficio  della
 Regione,  ex  art. 17, legge 689/81, bensi' al Direttore dell'impresa
 che gestisce in regime di monopolio legale il trasporto pubblico;
       b) art. 118 della Costituzione ultimo  comma.  La  Regione  non
 puo'  delegare  proprie  funzioni  amministrative  se  non  agli Enti
 indicati dall'art. 118 Cost.
    Al  contrario,  gli  artt.  4  e  5  legge  regionale  n.   4/1987
 dell'Emilia-Romagna   assegnano  ai  direttori  di  aziende  speciali
 funzioni e compiti che non possono essere loro  delegati,  posto  che
 l'art.  23  legge  n. 142/1990 esclude le aziende speciali dal novero
 degli enti locali che, ai sensi degli artt. 2, 18,  28  della  stessa
 legge  sono unicamente i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane
 e le Comunita' montane;
       c)   art.   3   della   Costituzione.   Si   ravvisa,   secondo
 l'insegnamento  del  giudice delle leggi, violazione dei parametri di
 razionalita'  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione   in
 presenza  di  irragionevoli disparita' di trattamento legislativo (v.
 sentenza dell'Alta Corte n. 375 del 6-14 ottobre 1993)  nel  caso  di
 incongrua contraddizione di legge regionale con principi di carattere
 generale,  pure  affermati dalla medesima legislazione regionale. Nel
 caso di specie si rileva una incongruenza tra le norme  denunciate  e
 gli  artt.  5, 14 e 15 della legge regionale Emilia-Romagna 28 aprile
 1984  n.  21  sulla  "Disciplina  delle  sanzioni  amministrative  di
 competenza  regionale" che attribuiscono esclusivamente ad organi ben
 individuati degli Enti locali territoriali la funzione di ricevere il
 rapporto e la conseguente potesta' sanzionatoria.
    L'irragionevolezza della scelta emerge, oltre  che  dal  conflitto
 affermato  dalla precedente legge regionale n. 21/84, anche dal fatto
 che la deroga non riguarda l'intera procedura di  accertamento  della
 violazione  e  della  sanzione (per la quale la legge regionale 4/87,
 art.  3  richiama  le  norme  della  legge   regionale   21/84),   ma
 esclusivamente  e  irragionevolmente  l'individuazione dell'autorita'
 competente a ricevere il rapporto e sanzionare l'infrazione;
       d) art. 97 della Costituzione. Indispensabile e'  il  requisito
 della   "terzieta'"  da  parte  dell'organo  accertatore-sanzionatore
 rispetto ad interessi patrimoniali inerenti l'intera  questione.  Nel
 caso  di  specie l'organo accertatore, ai sensi dei nominati articoli
 della legge regionale n. 4/1987, e' invece portatore  di  un  proprio
 interesse  al pagamento della sanzione nella misura massima edittale;
 e cio' contrasta con i principi generali della legge 24 novembre 1981
 n. 689, art. 1, che stabilisce i  criteri  per  l'applicazione  delle
 sanzioni  amministrative che debbono essere irrogate con gradualita',
 tenuto conto  della  gravita'  della  violazione,  dell'opera  svolta
 dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
 violazione,  nonche'  della  personalita' dello stesso trasgressore e
 delle  sue  condizioni  economiche,  che,  nel  caso  di  specie,  la
 ricorrente ha documentato.
    I predetti  principi  di  terzieta',  di  imparzialita',  di  buon
 andamento  della  p.a.  mancano  sicuramente  nel  caso in esame, dal
 momento  che  le  norme  di  legge  regionale  affidano  la  funzione
 sanzionatoria  al  dirigente  responsabile dell'azienda speciale che,
 gestendo il servizio di trasporto pubblico, e' vincolata  all'obbligo
 di  pareggio  del  bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei
 costi e dei ricavi (art. 23 legge n. 142/1990).
    Applicando la sanzione sempre nella misura massima, e lo provano i
 moduli con la cifra gia' prestampata, viene anche  violato  l'art.  3
 della  Costituzione  poiche'  in  pratica  si applica il principio di
 responsabilita'  oggettiva  a  situazioni  diverse,  ma  il  disposto
 dell'art.  6  legge  regionale  n.  4/1987  si appalesa in violazione
 dell'art. 97 della Costituzione poiche' la  norma  regionale  prevede
 che  i  proventi  delle sanzioni siano devoluti alle medesime imprese
 che gestiscono il servizio.  Evidente  appare  cosi'  l'interesse  ad
 applicare  la sanzione massima sempre e comunque al fine esclusivo di
 bilancio.
    Per le considerazioni che precedono, si rende quindi necessaria la
 sospensione del giudizio con la rimessione della questione suindicata
 alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  135  della  Costituzione,  n.  1  della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata per contrasto
 con gli artt. 3, 97, 117 e 118 della  Costituzione  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  4,  5  e  6  della  legge
 regionale dell'Emilia-Romagna del 29 gennaio 1987 n. 4 nella parte in
 cui essi attribuiscono rispettivamente la  funzione  di  ricevere  il
 rapporto   e  la  potesta'  di  emettere  l'ordinanza-ingiunzione  al
 direttore dell'azienda speciale che  gestisce  il  servizio  pubblico
 nello  svolgimento  del  quale  e' avvenuta l'infrazione dell'utente,
 devolvendo all'azienda speciale stessa di cui e'  organo  i  proventi
 delle sanzioni irrogate;
    Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone anche che la presente ordinanza sia notificata alle  parti
 e   al   presidente  della  Giunta  regionale  dell'Emilia-Romagna  e
 comunicata, a cura della cancelleria,  al  presidente  del  Consiglio
 regionale dell'Emilia-Romagna.
      Bologna, addi' 24 luglio 1995
                       Il giudice di pace: PREDA
 
 95C1186