N. 607 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 1995
N. 607 Ordinanza emessa il 27 marzo 1995 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Salvi Sergio Henry Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo, munito di depuratore, in acque superficiali, privo di autorizzazione - Prevista sanzione penale - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi piu' gravi, ma punite con minor severita' e, in particolare, rispetto ad insediamenti produttivi che scarichino in pubbliche fognature senza autorizzazione, condotta punita solo con sanzione amministrativa. (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 6). (Cost., art. 3).(GU n.41 del 4-10-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. O S S E R V A Salvi Sergio Henry e' imputato del reato di cui all'art. 21, primo comma, legge n. 319/1976 perche', quale legale rappresentante della s.r.l. Viva, effettuava lo scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione in un corpo idrico superficiale senza autorizzazione; detta norma ha subito una sostanziale modifica ad opera dell'art. 6 del d.-l. n. 79/1995 che, a parere di questo giudice, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento ingiustificata in quanto non fondata su presupposti logici ed obiettivi e su esigenze concrete. In particolare l'art. 6 del d.-l. n. 79/1995 ha depenalizzato tutte le ipotesi di effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature serviti o meno da impianti pubblici di depurazione senza autorizzazione, rimanendo cosi' la sanzione penale riservata agli scarichi da insediamenti produttivi. Se puo' essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti da insediamenti civili, potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente, non altrettanto puo' dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature, infatti a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per cui non e' possibile formulare un giudizio preventivo e generale di minore pericolosita'. Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 79/1995, dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo, anche se munito di depuratore, in assenza di autorizzazione ex legge n. 319/1976 viene sanzionato penalmente, costituisce invece semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralita' di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche in assenza di autorizzazione e in presenza quindi di un potenziale nocumento alla situazione ambientale. La nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non gia', come sarebbe ragionevole, sulla potenzialita' inquinante e quindi sulla gravita' del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (privato o ente pubblico), dando corpo cosi' al sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, considerato altresi' che la giurisprudenza da tempo ritiene preminente, ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile al singolo scarico, la valutazione delle caratteristiche effettive e non gia' l'accertamento della relativa provenienza (Cass. s.u. 16 novembre 1987, Ciardi). La violazione dell'art. 3 della Costituzione e' ancora rilevabile dal raffronto fra il disposto di cui all'art. 23, primo comma, e l'ultimo comma dell'art. 21, della legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 79/1995; se con quest'ultima disposizione e' stata infatti depenalizzata la condotta costituita dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione, ne consegue che, mentre chi attivi uno scarico di pubblica fognatura prima di avere ottenuto l'autorizzazione gia' richiesta e' punito con una sanzione penale; la condotta, certamente piu' grave, di chi attivi lo scarico senza avere neppure richiesto l'autorizzazione costituisce semplice illecito amministrativo. Naturalmente la questione prospettata e' rilevante per i titolari di scarichi di insediamenti produttivi diretti in corpo idrico superficiale che si vedono gravati da un obbligo, quello di richiedere l'autorizzazione, penalmente sanzionato e la cui inosservanza comporta invece soltanto sanzioni amministrative per i loro omologhi che effettuino scarichi in pubbliche fognature. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.-l. n. 79/1995 per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione e' pertanto, per i motivi esposti, non manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante ai fini del presente giudizio vista la imputazione cosi' come sopra specificata.
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo comma, della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Brescia, addi' 27 marzo 1995 Il pretore: MORELLI 95C1190