N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 settembre 1995

                                 N. 31
 Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7
 settembre 1995 (della regione Molise)
 Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia  residenziale
    pubblica:  criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per
    la determinazione  dei  canoni  -  Disciplina  minuziosa  di  ogni
    aspetto   della   materia,   dai   requisiti  per  l'assegnazione,
    all'autogestione,   ai   casi    di    annullamento    e    revoca
    dell'assegnazione,  ai  criteri per la determinazione dei canoni -
    Violazione della sfera  di  competenza  regionale  in  materia  di
    edilizia   residenziale   pubblica   per   l'adozione  di  criteri
    analiticamente vincolanti nei confronti dei legislatori  regionali
    -   Riferimenti  alle  sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.
    159/1969, 193/1976 e 347/1993.
 (Deliberazione del C.I.P.E. del 13 marzo 1995).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.47 del 15-11-1995 )
   Giudizio per conflitto di attribuzione  della  regione  Molise,  in
 persona  del  presidente  pro-tempore  rappresentato e difeso, giusta
 mandato a margine del presente atto,  dall'avv.  Vincenzo  Colalillo,
 presso  il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Appia Nuova
 n. 519 presso avv.  Clementino  Palmiero  contro  la  Presidenza  del
 Consiglio   dei   Ministri,  in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore; e il Comitato Interministeriale  per  la  Programmazione
 economica,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore, in
 relazione e per la caducazione della delibera  del  C.I.P.E.  del  13
 marzo  1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
 1995 con la  quale  si  sono  statuiti  i  criteri  generali  per  la
 assegnazione  degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonche'
 per la determinazione dei relativi canoni.
                            FATTO E DIRITTO
   La regione Molise con il presente giudizio solleva un conflitto  di
 attribuzione  in  riferimento alla delibera CIPE in quanto la materia
 disciplinata in tale atto rientra nella competenza della  regione  in
 applicazione  del  combinato  disposto  degli  artt.  117 e 118 della
 Costituzione.
   A tale fine necessita premettere che nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
 122  del 27 maggio 1995 e' stata pubblicata la deliberazione del CIPE
 13 maggio 1995 avente ad  oggetto:  edilizia  residenziale  pubblica;
 criteri   generali   per   l'assegnazione  degli  alloggi  e  per  la
 determinazione  dei  canoni  con  la  quale   l'organo   statale   ha
 disciplinato  gli  ambiti di applicazione inerenti la assegnazione di
 alloggi popolari la cui materia rientra nelle competenze regionali  e
 per le quali la regione Molise ha gia' legiferato.
   Sostanzialmente con tale atto di indirizzo il CIPE ritiene di poter
 impartire  disposizioni  cui  devono uniformarsi e dare attuazioni le
 regioni  limitando  la  propria  sfera   decisionale   ed   autonomia
 amministrativa e legislativa.
   Tale  delibera  e'  stata  emanata in attuazione dell'art. 2, comma
 secondo, della legge 5 agosto 1978 n.  457,  recante  "norme  per  la
 edilizia  residenziale".  Detto  articolo  recita in particolare: "il
 CIPE  ...  determina,  su  proposta  del  Comitato   per   l'edilizia
 residenziale,  i  criteri  generali  per  le  assegnazioni  e  per la
 fissazione dei  canoni  delle  abitazioni  di  edilizia  residenziale
 pubblica...".
   La  deliberazione  CIPE  del  13 marzo 1995 concretamente incide in
 modo penetrante in materia, rispetto al limite  contenutistico  della
 stessa  norma  tanto da ledere l'autonomia regionale sotto molteplici
 assetti.
   1. - In primo luogo, i criteri in ordine  alla  determinazione  dei
 canoni  (8.2  del provvedimento) sono tali da vanificare in concreto,
 l'esercizio,  da  parte  della  Regione,  delle  proprie  competenze,
 poiche'   non  consentono,  se  non  entro  limiti  molto  ristretti,
 l'adeguamento degli stessi alle diverse realta' locali sia  sotto  il
 profilo  della capacita' reddituale dell'utenza, sia sotto quello dei
 valori catastali.
   In particolare, il punto 8.2 della deliberazione de qua  determina,
 per  la  fascia  B  dei  canoni, un valore di "canone di riferimento"
 fisso pari al 4,50% del valore catastale degli alloggi.
   Data l'estrema variabilita' del valore  catastale,  sia  a  livello
 regionale  che  nazionale,  la  scelta  di  un  parametro univoco non
 suscettibile di correttivi che tengono conto delle specificita' delle
 situazioni locali, puo' comportare risultati  fortemente  lesivi  del
 principio di uguaglianza di trattamento dell'utenza.
   La  prevista  fascia  di oscillazione fra il 3% ed il 6% del valore
 catastale - in relazione al reddito - non e' sufficiente a  garantire
 la   realizzazione   dei   fini   sociali   perseguiti  dall'edilizia
 residenziale pubblica.
   Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento in  questione  non
 attribuisce  alla  legislazione  regionale  spazi sufficienti per gli
 adeguamenti di canone che appaiono indispensabili per la salvaguardia
 dei fabbisogni abitativi  prioritari  delle  fasce  piu'  deboli.  La
 stessa Corte costituzionale ha, piu' volte, ribadito che gli I.A.C.P.
 sono  tenuti  ad  applicare canoni inferiori a quelli di mercato, non
 essendo  equiparabili  a  prestazioni  di  tipo  privatistico  (Corte
 costituzionale sentenza n. 59/1969, 193/1976 e 347/1993).
   2.  -  In  secondo  luogo,  il punto 8.7 del provvedimento in esame
 prevede che, in mancanza di provvedimenti  regionali  attuativi,  gli
 enti gestori procedano all'applicazione dei nuovi canoni, adottando i
 parametri  stabiliti  nello  stesso  paragrafo,  con  decorrenza  dal
 settimo mese successivo alla pubblicazione della delibera CIPE  sulla
 Gazzetta Ufficiale.
   In  sostanza,  il  provvedimento  oggetto  del  presente argomento,
 prevede un meccanismo sostitutivo rispetto ai  poteri  di  competenza
 dell'amministrazione   regionale,   in   palese   contrasto   con  le
 disposizioni costituzionali.
   Infatti  cosi'  come  strutturato  e  in  riferimento  agli  stessi
 contenuti    della    delibera   il   CIPE   invade   le   competenze
 costituzionalmente attribuite alle Regioni  dagli  artt.  117  e  118
 della  Costituzione,  in  materia  di  lavori  pubblici  di interesse
 regionale.
   Occorre inoltre sottolineare che le funzioni amministrative  e  per
 tale  materia  comprendente  le  opere  pubbliche di qualsiasi natura
 anche  di  edilizia  residenziale  pubblica,  che  si  eseguono   nel
 territorio  di una Regione, sono state oggetto ai sensi dell'art. 87,
 comma I, del d.P.R. n. 616/1977 di trasferimento e  non  di  semplice
 delega in capo alle Regioni.
   Per  i  motivi su citati la delibera in oggetto - cosi' formulata -
 appare lesiva dell'autonomia e delle competenze regionali in materia.
                              CONCLUSIONI
   Per quanto innanzi dedotto  che  ci  si  riserva  di  ulteriormente
 illustrare  con scritti difensivi e discussioni orali, voglia l'adita
 Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e  per  l'effetto
 dichiarare  la  competenza  delle  Regioni nella materia disciplinata
 dalla impugnata delibera CIPE con le conseguenze di legge.
     Campobasso, addi' 26 luglio 1995
                                               Avv. Vincenzo COLALILLO
 95C1206