N. 628 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1995

                                N. 628
 Ordinanza emessa il  2  giugno  1995  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale militare di Padova nel procedimento
 penale a carico di Oggiano Pietro
 Sciopero e serrata - Disciplina del diritto  di  sciopero  -  Mancata
    previsione  della  regolamentazione dell'astensione degli avvocati
    dalle attivita' necessarie al  funzionamento  dell'amministrazione
    della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che,
    pur  avendo  la finalita' di regolamentare lo sciopero nei servizi
    pubblici essenziali non ha previsto  l'applicazione  della  stessa
    agli  avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessita' -
    Lesione  del  diritto  di  difesa   -   Violazione   del   diritto
    fondamentale  dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e
    del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n.
    271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
 (Cost., artt. 2, 24 e 101).
(GU n.42 del 11-10-1995 )
                    IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
    All'odierna  udienza  preliminare  nella causa a carico di Oggiano
 Pietro (271/95 r.g.n.r.) e' intervenuto il p.m.
    Il difensore di fiducia ha dichiarato  di  astenersi  in  adesione
 alla  delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha
 deciso l'astensione dalle udienze civili,  penali,  amministrative  e
 tributarie.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 618/1995).
 95C1225