N. 437 SENTENZA 6 - 21 settembre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione stradale - Riscossione di somme a titolo di sanzione  da
 infrazione  stradale  - Opposizione avverso la cartella esattoriale -
 Potere del giudice di disporre la sospensione della esecutorieta' del
 ruolo - Preclusione - Richiamo alle sentenze nn. 255/1994 e  318/1995
 della  Corte  -  Riscossione  di  somme  di  natura diversa da quelle
 tributarie -  Tutela  giudiziaria  da  parte  del  giudice  ordinario
 assicurata    nella   sua   pienezza,   anche   in   sede   cautelare
 indipendentemente dall'esperimento del rimedio costituito dal ricorso
 amministrativo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 203, terzo comma, e 206; d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
 
(GU n.40 del 27-9-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
    GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 203, comma  3
 e  206  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
 della strada) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.
 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito),
 promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal Pretore di Lecce
 nel procedimento civile vertente tra  Brescia  Francesco  Giovanni  e
 Ministero  dell'interno - Prefettura di Lecce, iscritta al n. 111 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  12  luglio  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Il Pretore di Lecce, adito su ricorso in opposizione avverso
 una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme relative ad
 infrazioni al codice della strada,  solleva,  con  ordinanza  del  26
 gennaio  1995,  questione  di legittimita' costituzionale degli artt.
 203, comma 3 e 206 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
 (Nuovo codice della strada) nonche' degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29
 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
 sul   reddito),   in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  113  della
 Costituzione.
    Nell'ordinanza  di  rinvio  il  rimettente   espone   la   vicenda
 processuale  sottostante: a seguito di verbale della Polizia stradale
 per l'infrazione, era stata emessa  cartella  esattoriale  in  virtu'
 della  formazione  del  titolo  esecutivo per mancato esperimento del
 ricorso amministrativo al Prefetto avverso la  contestazione  nonche'
 per  mancata  effettuazione  del pagamento in misura ridotta. Avverso
 detta cartella l'interessato aveva proposto  opposizione  dinanzi  al
 Pretore     rimettente,     deducendo     la     mancata     notifica
 dell'ordinanza-ingiunzione  concernente  l'irrogazione  di   sanzioni
 amministrative,  nonche' la prescrizione del diritto alla riscossione
 delle somme, per decorso del termine quinquennale tra il giorno della
 commessa  violazione  e  il  giorno  della  notifica  della  cartella
 esattoriale,   chiedendo   altresi',  cautelarmente,  la  sospensione
 dell'esecutorieta' del ruolo. All'udienza, il  giudice  riservava  la
 decisione   sulla   richiesta   preliminare   di   sospensione  della
 riscossione.
    Cio'  esposto,  il  rimettente  osserva   in   primo   luogo   che
 l'opposizione  dell'interessato  e'  sicuramente  ammissibile, per le
 considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nelle sentenze  n.
 311 e n. 255 del 1994.
    Osserva, quindi, che tra la notifica del processo verbale relativo
 all'infrazione  stradale  e  la  notifica  della cartella esattoriale
 sembrerebbe "prima facie, e salvo quanto potrebbe emergere  in  corso
 di  causa"  essere decorso il quinquennio di prescrizione ex art. 209
 del nuovo codice stradale.
    In   questa    situazione,    la    richiesta    di    sospensione
 dell'esecutorieta'  del  ruolo  esattoriale  risulta,  ad  avviso del
 giudice a quo, sorretta dal fumus di fondatezza.
    Ma  e'  proprio  la  ritenuta  impossibilita'  di   accordare   la
 sospensione  dell'esecuzione  coattiva del pagamento della sanzione a
 mezzo ruoli, ai sensi degli artt. 203 e 206 del  codice  stradale,  a
 formare oggetto della censura di illegittimita' costituzionale.
    Rileva  infatti  il  Pretore  che,  a differenza di quanto avviene
 nell'ipotesi di emanazione di ordinanza-ingiunzione di pagamento,  in
 cui  e'  possibile  per il giudice sospendere l'esecuzione (art. 205,
 comma 3, del codice stradale in relazione all'art. 22, ultimo  comma,
 della  legge  n.  689  del  1981),  nell'ipotesi dedotta nel giudizio
 principale, in cui si forma il titolo esecutivo a norma dell'art. 203
 del codice e si procede alla riscossione coattiva tramite ruolo  dato
 in  carico  dall'intendente  di  finanza all'esattore (art. 206 dello
 stesso codice), trovano applicazione gli artt. 53 e 54 del d.P.R.  n.
 602  del 1973, i quali precludono all'autorita' giudiziaria ordinaria
 di sospendere l'esecuzione, anche in materia di entrate di natura non
 tributaria.
    Potrebbe - prosegue il  rimettente  -  ritenersi  che,  una  volta
 ammessa  l'opposizione  anche  in  caso  di  mancato  esperimento del
 ricorso al Prefetto in  base  alle  ricordate  sentenze  della  Corte
 costituzionale,    ne   dovrebbe   seguire   anche   l'applicabilita'
 dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge  n.  689  del  1981,  che,
 regolando  il  procedimento di opposizione, consente per l'appunto di
 sospendere l'esecuzione dell'atto opposto; ma una simile  conclusione
 e'  ostacolata,  ad  avviso  del  Pretore, dal disposto dei ricordati
 artt.  53  e  54  del  d.P.R.  n. 602 del 1973, dei quali pertanto il
 giudice a quo chiede la  verifica  di  costituzionalita',  unitamente
 agli  artt.  del codice stradale collegati, in riferimento agli artt.
 3, 24 e 113 della Costituzione: quanto agli ultimi due parametri, per
 compressione del diritto di agire in giudizio per far valere i propri
 diritti e del diritto di giovarsi della piu' ampia tutela giudiziale,
 ordinaria o amministrativa, dei propri diritti ed interessi di fronte
 a provvedimenti della pubblica amministrazione, senza limitazioni  di
 sorta;  quanto  al  parametro  dell'eguaglianza,  per  ingiustificata
 disparita' di trattamento di chi sia sottoposto ad esecuzione in base
 a semplice verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo  -  come
 si  verifica  nella  specie  -  rispetto  a  chi  sia  sottoposto  ad
 esecuzione in base ad ordinanza-ingiunzione.
    2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato.
    L'Avvocatura  rileva  che  la   questione   sollevata   muove   da
 presupposti   inesatti   quanto   all'ambito  di  operativita'  degli
 impugnati artt. 53 e 54 del d.P.R. n.  602  del  1973;  dette  norme,
 infatti,  non  sono  riferibili  che ai tributi veri e propri, mentre
 nessun divieto di sospensione della riscossione sussisterebbe per  le
 varie  entrate non tributarie che vengono riscosse tramite ruolo. Del
 resto, il rigore della censurata preclusione relativamente ai tributi
 e' "compensato" da  altre  previsioni,  specifiche  e  proprie  dello
 stesso  settore  tributario  (sospensione  dell'esecuzione  da  parte
 dell'intendente  di   finanza;   effetto   sospensivo   del   ricorso
 giurisdizionale),per cui risulterebbe abnorme estendere il divieto di
 sospensione  anche  alle altre entrate non tributarie e alle sanzioni
 amministrative, per le quali il divieto di sospensione  in  argomento
 diverrebbe  assoluto.  In definitiva, la generalizzazione del sistema
 dei ruoli come modo di riscossione  delle  entrate  (  ex  d.P.R.  28
 gennaio  1988,  n.  43)  non implica generalizzata applicazione delle
 specifiche norme degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n.  602  del  1973  a
 tutti i tipi di credito.
    D'altro  canto,  l'Avvocatura  erariale  reputa che l'ordinanza di
 rinvio sia errata anche sotto altro profilo, e conduca  percio'  alle
 conseguenze   censurate  dal  rimettente  a  causa  di  tale  erroneo
 presupposto: se infatti e' vero che l'art. 205  del  codice  stradale
 richiama,  nel  comma  3,  l'art.  22  della  legge  n.  689 del 1981
 relativamente all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto,
 e' anche vero che l'art. 206 impugnato fa  espressamente  salvo  (nel
 comma 1) l'ultimo comma dell'art. 22 citato, che appunto contempla la
 sospensione    della    riscossione   (recte:   dell'esecuzione   del
 provvedimento opposto) da  parte  del  Pretore,  indistintamente  per
 tutte  le somme dovute e non versate nei termini, siano esse dovute a
 seguito del solo verbale di accertamento non impugnato o siano dovute
 a  seguito  di  accertamento  e  applicazione  della   sanzione   con
 ordinanza-ingiunzione.  Per  un  verso, dunque, la questione riferita
 alle norme del codice stradale non dovrebbe neppure essere posta; per
 altro verso, non viene in giuoco la legittimita' degli artt. 53 e  54
 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto dette norme vanno riferite alla
 sola   riscossione   dei  tributi  in  senso  proprio.  Ne  segue  la
 conclusione  per  una  declaratoria  di  inammissibilita'  o  di  non
 fondatezza della questione da parte dell'interveniente.
                        Considerato in diritto
    1.  -  E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 203, comma 3, e 206 del decreto legislativo  n.  285  del
 1992  (Nuovo codice della strada) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
 sul  reddito).  Le  disposizioni  impugnate,  secondo  l'ordinanza di
 rinvio, non  consentirebbero  al  giudice,  in  sede  di  opposizione
 avverso  la cartella esattoriale emessa per la riscossione di somme a
 titolo di sanzione da infrazione stradale (contestata con verbale poi
 divenuto titolo esecutivo in ragione del mancato pagamento in  misura
 ridotta  e  del  mancato  esperimento  del  ricorso amministrativo al
 Prefetto,      cui      consegue       eventualmente       l'adozione
 dell'ordinanza-ingiunzione),     di     disporre    la    sospensione
 dell'esecutorieta' del ruolo. In tale impossibilita'  si  ravvisa  il
 contrasto:  a) con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, per lesione
 del diritto di azione e della tutela piena delle posizioni soggettive
 contro gli atti amministrativi; b) con l'art. 3  della  Costituzione,
 per  disparita'  di  trattamento  nel  raffronto con l'ipotesi in cui
 l'esecuzione    tramite    ruolo    sia    promossa    sulla     base
 dell'ordinanza-ingiunzione   (eventualmente   emessa  a  seguito  del
 ricorso in via amministrativa avverso il  verbale  di  accertamento),
 nel   qual   caso   e'   accordata  la  possibilita'  di  sospensione
 dell'esecuzione a norma dell'art. 22, ultimo comma,  della  legge  n.
 689 del 1981.
    2.  -  La  questione  non  e'  fondata  nei sensi che verranno ora
 precisati.
    Questa Corte, con la sentenza n.  255  del  1994,  ha  escluso  la
 necessita'  del previo esperimento del ricorso amministrativo ai fini
 della tutela giurisdizionale avverso il verbale  di  accertamento  di
 un'infrazione  stradale  che  diviene  titolo esecutivo per una somma
 maggiore a quella indicata nel verbale stesso  "qualora  nei  termini
 previsti  non  sia  stato  proposto  il ricorso e non sia avvenuto il
 pagamento in misura ridotta". Con tale interpretazione adeguatrice e'
 stato superato il dubbio di costituzionalita'  dal  quale  in  quella
 occasione  era  stato  mosso  il  giudice rimettente nel sollevare la
 questione che investiva disposizioni  (art.  142-bis  del  precedente
 codice  della strada, introdotto con la legge 24 marzo 1989, n. 122),
 di contenuto analogo a quello recato dagli artt. 203, comma 3, e  206
 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285),   oggetto  della  questione  ora  in  esame.  L'interpretazione
 adeguatrice circa la mera facoltativita' del previo  esperimento  del
 ricorso amministrativo, rimesso alla scelta dell'interessato che puo'
 quindi  rivolgersi  al  giudice  indipendentemente  da esso, e' stata
 ribadita nella sentenza n. 311 del 1994 e, da ultimo,  nell'ordinanza
 n.  315 del 1995 che, sullo specifico punto dei rimedi esperibili, ha
 precisato che  spetta  al  giudice,  dinanzi  al  quale  e'  proposta
 l'azione,  di  verificare  la  conformita'  alle  norme vigenti delle
 modalita' e dei termini osservati da chi  abbia  invocato  la  tutela
 giurisdizionale   senza   il   preventivo   esperimento  del  rimedio
 amministrativo.
    Va altresi' ricordato che nella  disciplina  vigente  relativa  ai
 rimedi  azionabili  in  materia  di infrazioni al codice stradale, e'
 espressamente previsto (art. 205 del nuovo codice della  strada)  che
 il  giudizio  di opposizione (a seconda dei casi dinanzi al pretore o
 al  giudice di pace) e' regolato dalle disposizioni di cui agli artt.
 22 e 23 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.  L'art.  22,  da  ultimo
 citato,  stabilisce, al settimo comma, che l'opposizione non sospende
 l'esecuzione del provvedimento, salvo che il  pretore  (ed  ora,  nei
 casi  di  sua  competenza,  il  giudice  di  pace), concorrendo gravi
 motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
    Ebbene, una volta che - in base alle richiamate pronunce di questa
 Corte - i dubbi di costituzionalita' prospettati  in  relazione  alle
 ipotesi  del  mancato  esperimento  del  ricorso  amministrativo  nei
 termini previsti sono stati superati, come si e' detto, interpretando
 la disciplina nel senso che anche in  tale  ipotesi  deve  intendersi
 garantita  la tutela giurisdizionale piena, nello stesso modo, cioe',
 di quella che  si  otterrebbe  se  fosse  previamente  proposto  quel
 ricorso,  deve ritenersi ammessa (in base al rinvio operato dal comma
 3 dell'art. 205  del  nuovo  codice  della  strada,  come  modificato
 dall'art.  107  del  decreto legislativo n. 360 del 1993, all'art. 22
 della legge n. 689 del 1981) anche la  possibilita'  di  ottenere  la
 sospensione  della  riscossione,  pretesa con la cartella esattoriale
 emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai  sensi  dell'art.
 203, comma 3, di detto nuovo codice.
    Con  questa ulteriore interpretazione adeguatrice, che costituisce
 naturale  corollario  di  quella  gia'   offerta   nelle   richiamate
 precedenti  decisioni,  vengono superati i dubbi di costituzionalita'
 prospettati nell'ordinanza di rimessione, in riferimento  a  tutti  i
 parametri   costituzionali   invocati   (artt.  3,  24  e  103  della
 Costituzione), in quanto in base ad essa  risulta  indifferente,  per
 ottenere   la   sospensione  della  riscossione  in  sede  di  azione
 giudiziaria,  l'essersi  o  meno  avvalsi  previamente  del   rimedio
 amministrativo  ai sensi degli artt. 203 e 204 del nuovo codice della
 strada.
    3. - Per completezza di indagine devesi ricordare che  l'art.  206
 citato  prevede  che,  se il pagamento delle somme dovute a titolo di
 sanzione amministrativa pecuniaria  non  e'  effettuato  nei  termini
 previsti,   la  loro  riscossione  avviene  mediante  notifica  della
 cartella esattoriale e relativa procedura  esecutiva.  Difatti  detto
 art.  206  stabilisce  che  la  riscossione  in  parola  e'  regolata
 dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, il quale, a sua  volta,  fa
 rinvio  alle  norme  previste  per la esazione delle imposte dirette,
 ossia al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale,  prevedendo,  ai
 fini  della  sospensione della riscossione, una particolare procedura
 amministrativa dinanzi all'intendente di finanza, fa ritenere esclusa
 la possibilita' di ottenerla dal giudice ordinario.
    Al riguardo devesi  ancora  ricordare  che  questa  Corte  con  la
 sentenza   n.   318   del   1995   ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1 della legge n. 3233 del 1928 - concernente
 la disciplina della riscossione  delle  entrate  a  favore  dell'Ente
 autonomo  per l'acquedotto pugliese - nella parte in cui, richiamando
 le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette (cioe' il
 d.P.R. n. 602 del  1973  cit.),  impediva  all'autorita'  giudiziaria
 ordinaria  di  sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi
 ad entrate di natura non tributaria.
    Orbene,  si deve osservare che, in detta recente sentenza, risulta
 affermato il principio, di  estrema  importanza  nella  questione  in
 esame,  secondo  cui, quando si verte in tema di riscossione di somme
 diverse da quelle  di  natura  tributaria  (rispetto  alle  quali  e'
 espressamente  previsto che la sospensione della cartella esattoriale
 possa essere disposta, come si e'  gia'  ricordato,  con  un  rimedio
 esperibile  dinanzi all'intendente di finanza) la tutela giudiziaria,
 per essere conforme ai precetti costituzionali, non puo' escludere la
 possibilita' di ottenere la sospensione della riscossione. Ma mentre,
 per ottenere tale risultato, nella questione definita con la sentenza
 in  parola  si  e'  dovuti  intervenire  con  la   dichiarazione   di
 incostituzionalita'  della  normativa  allora  denunziata,  in quanto
 essa, operando un mero rinvio  alla  disciplina  per  la  riscossione
 delle  entrate  tributarie,  escludeva la possibilita' di ottenere la
 tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario, nella questione ora in
 esame, invece, allo stesso risultato si  puo'  pervenire  sulla  base
 della  indicata  interpretazione  adeguatrice,  perche',  come  si e'
 visto, il rinvio al sistema previsto per detta riscossione e' operato
 in via indiretta attraverso il rinvio all'art. 22 (e 23) della  legge
 n.  689  del  1981  che,  a  sua volta, prevede la possibilita' della
 sospensione da parte del giudice ordinario. Una  possibilita'  questa
 che,  si  ripete,  non puo' ritenersi ammessa solo se si sia azionato
 preventivamente il ricorso amministrativo, una volta che in base alle
 gia' richiamate pronunzie di questa Corte e' stato escluso che il suo
 mancato esercizio condizioni o limiti la tutela giurisdizionale,  che
 deve  essere  assicurata  nella  sua pienezza, e quindi anche in sede
 cautelare, indipendentemente dall'esperimento di quel rimedio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 203, comma  terzo,  e  206
 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli
 artt.  53  e  54  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
 sulla  riscossione  delle  imposte   sul   reddito)   sollevata,   in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di
 Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
                 Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 settembre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1240