N. 641 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1995
N. 641 Ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Semplicino Anna Maria e il Ministero dell'interno Previdenza e assistenza sociale - Assegno di invalidita' - Requisiti - Elevazione della misura della riduzione della capacita' lavorativa dai due terzi al settantaquattro per cento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di approvazione della relativa tabella (12 marzo 1992) - Applicabilita' della precedente normativa, a salvezza dei diritti acquisiti, ai soli soggetti che prima del 12 marzo 1992 abbiano ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte della competente commissione medica, e non anche a coloro che prima di detta data abbiano presentato domanda - Irrazionalita' - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Eccesso dei limiti della legge di delega - Lesione del diritto del cittadino inabile all'assistenza sociale. (D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, secondo comma). (Cost., artt. 3, 38, primo comma, e 76).(GU n.42 del 11-10-1995 )
IL PRETORE A scioglimento delle riserva ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile in materia di previdenza ed assistenza vertente tra Semplicino Anna Maria, ricorrente, ed il Ministero dell'interno, convenuto. F A T T O Semplicino Anna Maria, nata il 16 giugno 1939, elettivamente domiciliata a Chieti alla via F. Viaggi n. 15 presso lo studio dell'avv. Valter De Cesare che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo, con ricorso depositato in cancelleria in data 12 aprile 1994 ha tratto in giudizio il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore. Premetteva: di essere stata, con provvedimento trasmesso in data 15 aprile 1993 ed adottato nella seduta del 14 ottobre 1992, riconosciuta dalla competente commissione sanitaria invalida con riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura del 67%, con decorrenza dalla domanda (31 marzo 1990); di aver avanzato inutilmente ricorso amministrativo non avendo il Ministero proceduto alla costituzione e alla liquidazione deIl'assegno mensile di assistenza previsto per gli invalidi civili parziali dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118; di aver diritto all'assegno mensile di invalidita' in quanto aveva proposto domanda in data 31 marzo 1990 ed aveva ottenuto da tale data il riconoscimento del requisito sanitario mentre non era in discussione quello reddituale ed economico; di non doversi applicare nel caso in esame la nuova normativa che aveva elevato la soglia di riconoscimento del requisito sanitario alla misura del 74% entrata in vigore solo il 12 marzo 1994, successivamente quindi alla data di presentazione della domanda amministrativa e del riconoscimento del requisito sanitario; cio' premesso chiedeva la condanna alla costituzionee e liquidazione dell'assegno mensile di invalida civile parziale. Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero dell'interno rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato osservando che la domanda era stata disattesa essendo rilevante non la data della presentazione dell'istanza amministrativa bensi' quella dell'accertamento sanitario, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, primo e secondo comma, del d.-l. 23 novembre 1988, n. 509, a decorrere dalla data di entrata in vigore del prefato decreto del Ministero della sanita' la percentuale minima di invalidita' pensionabile viene elevata al 74%, mentre sono fatti salvi i diritti acquisiti da quei cittadini che alla data del 12 marzo 1992 gia' beneficiavano dell'assegno mensile di assistenza di che trattasi, o che avevano gia' ottenuto a tale data il riconoscimento del requisito sanitario da parte della competente commissione. Non avendo l'invalida alla data del 12 marzo 1992 ottenuto il riconoscimento del possesso del requisito sanitario, nessun diritto poteva vantare per la concessione dell'assegno di che trattasi. La ricorrente ha chiesto sollevarsi la questione di incostituzionalita' dell'art. 9, secondo comma, d.lgs. n. 509/1988 in relazione agli artt. 76, 38 e 3 Cost. Il Ministero convenuto ha insistito per il rigetto della domanda. D I R I T T O Osserva il pretore che la questione di legittimita' costituzionale posta in relazione agli artt 76, 38, primo comma, e 3, della Costituzione sia rilevante, dipendendo dalla sua soluzione l'accoglimento od il rigetto della domanda, e che non sia manifestamente infondata. Alla ricorrente e' stata negata la concessione dell'assegno di invalidita' civile ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 509/88 perche', pur avendo fatto domanda prima dell'entrata in vigore del d.m. 5 febbraio 1992 e pur essendo stata riconosciuta invalida con percentuale del 67% dalla data della domanda, e' stata visitata dalla commissione medica dopo l'entrata in vigore del d.m. stesso. La questione di costituzionalita' della norma citata, emanata dal Governo in attuazione della delega conferita con l'art. 2 della legge n. 291/88, e' sicuramente rilevante nel presente giudizio perche', se la norma denunciata fosse eliminata dall'ordinamento e quindi il momento decisivo per l'accertamento della sussistenza dei requisiti del diritto all'assegno fosse fissato alla data della domanda, come e' principio generale in materia previdenziale ed assistenziale, la ricorrente acquisterebbe il diritto all'assegno richiesto. La questione stessa e' altresi' non manifestamente infondata, sotto i seguenti profili. I. - Sembra sussistere violazione dell'art. 76 Cost. e di conseguenza eccesso di delega in quanto l'art. 2 della legge 26 giugno 1988, n. 291, che ha delegato il Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti di cui alle leggi nn. 381 e 382 del 1970, e 118/1971, nell'enunciare i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato era tenuto ad attenersi, non fa alcuna menzione di questioni di diritto intertemporale, limitandosi a prevedere una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti, una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidita' all'entita' delle minorazioni e delle malattie, una piu' idonea determinazione della riduzione della capacita' lavorativa ai fini del riconoscimento dei benefici di legge. Pertanto il Governo non sembra legittimato a stabilire regole di diritto transitorio e la norma denunciata si rivela ex se incostituzionale per eccesso di delega. Ne', per assurdo, la validita' della norma potrebbe essere salvata assumendosi che essa non ha contenuto innovativo ma e' semplicemente ricognitiva di norme di legge gia' esistenti. Difatti, in una materia - quale quella assistenziale e previdenziale - dominata dalla rierva di legge, le questioni di diritto transitorio, ove non regolate ad hoc, vanno risolte secondo il principio generale della domanda, con il quale la norma denunciata sicuramente contrasta (vd. infra, sub II). II. - Sembra altresi' sussistere violazione dell'art. 38, primo comma della Costituzione. Anche facendo salvo il potere del legislatore, sempre riconosciuto legittimo, di stabilire criteri di gradualita' nell'attuazione delle riforme assistenziali e previdenziali, la norma denunciata e' illegittima, in quanto i criteri medesimi devono sempre fare salvi i principi sanciti nell'art. 38 Cost. che stabilisce, con norma precettiva e quindi immediatamente operativa nell'ordinamento, il diritto soggettivo perfetto del cittadino inabile all'assistenza sociale. Il legislatore ordinario puo' quindi solo fissare i requisiti necessari per il godimento delle prestazioni assistenziali, ma senza snaturarne l'essenza. Pertanto, in materia di invalidita' civile il requisito sanitario e quello reddituale possono essere oggetto di mera attivita' di accertamento, da parte della p.a., erogatrice dei benefici, della titolarita' del diritto alle prestazioni, diritto che cioe' preesiste alle attivita' amministrative, ed e' subordinato alla sola domanda del cittadino. A proposito la legge n. 118/71 (artt. 12 e 13) e' chiarissima, laddove parla di accertamento medico-sanitario, e laddove fa decorrere i benefici dalla data della domanda. Richiamati detti principi generali in materia, a livello costituzionale e di legge ordinaria, una volta che il cittadino avanzi la domanda, eventuali ritardi nell'accertamento degli altri due requisiti non possono in alcun modo influire sulla titolarita' del diritto alla prestazione, che va verificata (in cio' si concreta un'attivita' di mero accertamento) con riferimento alla data della domanda. E per gli stessi motivi, cioe' in definitiva per la natura di diritto soggettivo perfetto da riconoscere alle situazioni dsciplinate dall'art. 38 Cost., una volta concessa la prestazione questa deve essere conservata dal cittadino, quale diritto quesito, con riferimento ai requisiti di legge vigenti al momento dell'attribuzione della prestazione (cioe' alla data della domanda) anche se la legge posteriore e' diversa. Applicando tali principi ai roblemi di diritto transitorio sollevati dalla disposizione denunciata, ne deriva che, allorquando vi siano riforme normative in itinere, la posizione di chi abbia gia fatto domanda va valutata dall'Amministrazione con riferimerito alle leggi vigenti a tale data. La norma denunciata invece, laddove fa dipendere l'applicabilita' della nuova o della previgente normativa sul requisito sanitario non dalla data della domanda, ma da quella dell'accertamento sanitario, subordina la titolarita' del diritto alla prestazione al momento dell'accertamento stesso, che diventa quindi, da mero accertamento, condizione per la nascita del diritto, ed e' quindi incostituzionale poiche' degrada il diritto soggettivo del cittadino all'assistenza, diritto perfetto e preesistente all'attivita' della p.a., ad una sorta di mero interesse dipendente dalla pure accidentalita' temporale dell'esercizio del potere amministrativo. III. - Sembra infine sussistere altresi' violazione dell'art. 3 della Costituzione la norma denunciata e viziata da irrazionalita', poiche' subordina l'attribuzione dei benefici richiesti dal cittadino non a parametri certi, ma al fatto, del tutto casuale e soprattutto indipendente dalle condizioni soggettive del richiedente la prestazione (minorazioni, reddito, eta'), dell'essere o meno stato visitato ad una certa data, in netto contrasto con il principio generale sopra menzionato dell'irrilevanza dei ritardi della p.a. sul diritto alla prestazione. Il che inoltre potrebbe aver favorito abusi ed arbitri della p.a., quasi legittimata - in base alla norma denunciata - a ritardare l'effettuazione delle visite in attesa dell'entrata in vigore del citato d.m. 5 febbraio 1992. Evidente contrasto con la norma vulnerata si avrebbe sotto il profilo dello stridente difforme trattamento di due soggetti riconosciuti invalidi civili con decorrenza dalla stessa data della presentazione della domanda amministrativa ma in differenti sedute della commissione medica per l'accertamento delle invalidita' civili, l'una prima e l'altra dopo il 12 marzo 1992. Il primo soggetto si vedrebbe riconoscere il diritto, l'altro no. Nel secondo caso la norma innovatrice avrebbe anche portata retroattiva, nel primo caso no. Trattasi di regolamentazione in evidente contrasto con il principio di razionalita' non ravvisandosi qualsivoglia criterio che possa spiegare siffatta contrastante regolamentazione di situazioni identiche.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 509/1988, nella parte in cui subordina il diritto alla prestazione assistenziale ivi prevista al momento di effettuazione della visita sanitaria e non a quella della domanda, per contrasto con gli artt. 76, 38, primo comma, e 3, della Costituzione; Ordina la sospensioue del giudizio in corso disponendo la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Chieti, addi' 12 giugno 1995 Il pretore: MARSELLA 95C1245