N. 648 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio - 7 settembre 1995

                                N. 648
 Ordinanza   emessa   il   9   febbraio  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 7  settembre  1995)  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento penale a carico di Canossa Sandro
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento - Scarichi di insediamento
    produttivo con parametri superiori  ai  limiti  di  accettabilita'
    previsti  dalle  tabelle  della legge n. 319/1976 - Modifica della
    disciplina  degli  scarichi  recapitanti  o  meno   in   pubbliche
    fognature  effettuata  con  decreto-legge  ripetutamente reiterato
    anche di contenuto diverso - Denunciato abuso  di  tale  forma  di
    legiferazione per la mancanza del presupposto della "necessita' ed
    urgenza"  -  Conseguente  sottrazione  alle assemblee parlamentari
    della loro competenza in materia penale - Violazione del principio
    della riserva di legge in materia penale.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e seg.).
 (Cost., artt. 25 e 77).
(GU n.42 del 11-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Canossa  Sandro,  imputato  del  reato  previsto e punito
 dall'art. 21, della  legge  n.  319/1976,  per  avere,  quale  legale
 rappresentante  dello stabilimento "Eridania" di Molinella effettuato
 uno  scarico  in  acque  superficiali  (fiume  Reno)  con   parametri
 superiori ai limiti consentiti quanto ad azoto nitroso.
                             O S S E R V A
    Che il p.m. d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia di
 questo  pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e
 rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli  artt.
 1  e  seguenti del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77
 della  Costituzione,  con  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
    Osserva  il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto
 di dover dichiarare rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per
 violazione  degli  artt.  25 e 77 della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.
    Circa  i  presupposti  di  diritto  in  ordine  alla non manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
    Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 646/1995).
 95C1252