N. 649 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 1995

                                N. 649
 Ordinanza emessa il  12  aprile  1995  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento penale a carico di Lunghini Franco
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Scarico  di  insediamento produttivo in
    pubblica  fognatura  con  parametri   superiori   ai   limiti   di
    accettabilita'  previsti dal regolamento comunale - Modifica della
    disciplina  degli  scarichi  recapitanti  o  meno   in   pubbliche
    fognature  effettuata  con  decreto-legge  ripetutamente reiterato
    anche di contenuto diverso - Denunciato abuso  di  tale  forma  di
    legiferazione per la mancanza del presupposto della "necessita' ed
    urgenza"  -  Conseguente  sottrazione  alle assemblee parlamentari
    della loro competenza in materia penale - Possibile disparita'  di
    trattamento  tra  cittadini giudicati per fattispecie identiche ma
    sotto  la  vigenza  di  diversi  decreti-legge  -  Violazione  del
    principio della riserva di legge in materia penale.
 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).
(GU n.42 del 11-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di  Lunghini  Franco,  nato  a  Ferrara  il  7  gennaio  1930,
 domiciliato presso l'autosalone Cavour S.a.s. in Ferrara, via Eridano
 1,  imputato  del  reato  p. e p. dagli art. 21, primo e terzo comma,
 della legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, nella  citata  qualita',
 effettuato  uno  scarico  in  pubblica  fognatura avente parametro di
 tensioattivi  superiore  ai  limiti  di  accettabilita'  di  cui   al
 regolamento comunale di fognatura.
    In Ferrara, acc. il 5 agosto 1992.
                             O S S E R V A
    Il  pretore  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 in ordine alla ipotesi di  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza
 della  questione  di  legittimita'  del  d.-l.  17  marzo 1995 n. 79,
 nell'intero suo testo, per violazione  degli  artt.  25  e  77  della
 Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    A  tale  proposito,  si  rileva  quanto  segue:  nella fattispecie
 concreta e' applicabile il d.-l. 17  marzo  1995  n.  79,  "Modifiche
 degli  scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
 che non recapitano in pubbliche fognature", pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 65 del 18 marzo  1995.  Esso  reitera,  nella  sostanza,
 precedenti  decreti-legge  non  convertiti,  l'ultimo dei quali e' il
 d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.
    L'art. 25  cpv.  della  Costituzione  fissa,  tra  gli  altri,  il
 principio della riserva di legge in materia penale.
    E'  implicito  in  tale  principio il fatto che tutte le scelte di
 politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, cio'  in
 quanto  la  rappresentativita'  del medesimo si impone quale garanzia
 contro la commissione di arbitrii. Il potere legislativo e,  infatti,
 un  centro  dialettico  della  maggioranza  e  delle  minoranze  e le
 decisioni prese si fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli
 critici.
    L'ammissibilita'   che   nuove   norme  di  diritto  penale  siano
 introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge e' connessa
 alla  circostanza  che,  in  entrambi  i  casi,  si  realizzi  e  sia
 assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata.
    Rispetto   ai   decreti   legislativi,   il  Parlamento  conserva,
 attraverso la delegazione, la prerogativa della  iniziativa  e  delle
 fondamentali    scelte   politiche,   con   controllo   della   Corte
 costituzionale anche sulla conformita'  di  tali  atti  normativi  ai
 criteri    della   delegazione.   I   decreti-legge   sono,   invece,
 provvedimenti provvisori, destinati, entro  il  termine  di  sessanta
 giorni  previsto  dall'art.  77,  ultimo comma della Costituzione, ad
 essere convertiti in legge o a perdere efficacia ex tunc.
    In  materia  penale  cio'  significa   che   ai   reati   commessi
 anteriormente  alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non
 convertito  si  applica  la  normativa  precedente,  in   quanto   un
 decreto-legge  non  convertito e privo di effetto fin dall'inizio. La
 Corte costituzionale, con sentenza  19  febbraio  1985,  n.  51,  ha,
 infatti,  dichiarato l'illegittimita' costituzionale, del quinto come
 dell'art. 2 del c.p., nella parte in  cui  rendeva  applicabili  alle
 ipotesi  da  esso previste (e cioe' al caso di mancata conversione di
 un decreto-legge  recante  norme  piu'  favorevoli)  le  disposizioni
 contenute  nel secondo e terzo comma di tale articolo. Tale questione
 rileva poiche'  il  decreto-legge  in  oggetto  potrebbe  non  essere
 convertito.
    Pertanto,  alla  luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge
 in materia penale oltre che  talora  inopportuno  in  relazione  alla
 complessita'  e  alla  delicatezza delle questioni trattate, presenta
 dei profili di incostituzionalita' per violazione del principio della
 riserva di legge, se e fatto al di fuori dei rigorosi e  straordinari
 estremi  della  necessita' ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in
 una posizione  precaria,  puo'  far  venir  meno  le  garanzie  della
 certezza del diritto.
    Si   osserva   che,   nella   materia   in  questione,  invece,  i
 decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono  reiterati
 a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto
 con  specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza
 dei requisiti della "necessita'  ed  urgenza".  Ora  se  puo'  essere
 opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo
 dei  decreti emanati in subiecta materia, certamente essi sono venuti
 meno ad un anno di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale  da
 consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.
    Inoltre,  con  la  continua  ed  ininterrotta reiterazione di vari
 decreti-legge  mai  convertiti  si  e'  realizzata,  di   fatto,   la
 sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza e dispone in
 materia    penale,    con   l'inammissibile   assunzione   da   parte
 dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di  valutazione
 degli  interessi  che,  in  materia penale, e di esclusiva competenza
 dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare.
    Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in  materia
 penale,  ha,  come  nella  specie,  la  conseguenza  di  sottrarre al
 Parlamento la possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, della
 Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti  sulla
 base dei decreti non convertiti".
    E'  evidente  che,  se  la  reiterazione  dei decreti nella stessa
 materia si protrae per  un  anno,  si  potranno  determinare  effetti
 definitivi  quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria,
 con la conseguente gravissima compressione dei diritti  dei  singoli,
 resa  ancora  piu'  incisiva  dalla  disparita'  di  trattamento  che
 potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma  commesse  e/o
 giudicate  sotto  la  vigenza  di  un  diverso decreto-legge, vengono
 diversamente giudicate.
    Dalle considerazioni esposte si desume che  il  presente  giudizio
 non  puo'  essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l.
 n. 79/1995 in esame, in modo  indipendente  dalla  risoluzione  della
 questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  del  d.-l.  17  marzo  1995,   n.   79,
 concernente "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature",  nell'intero  suo  testo,  in  particolare  in  relazione
 all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25,  secondo  comma,  e  77
 della Costituzione;
    Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata all'imputato, al difensore, al p.m., nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunicata al  Presidente  della  Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
      Ferrara, addi' 12 aprile 1995
                           Il pretore: CANU
 
 95C1253