N. 681 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1995
N. 681 Ordinanza emessa il 14 luglio 1995 dal giudice di pace di Alghero nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Liquigas e Cossu Orsola Processo civile - Modifiche normative apportate con decreto-legge (nella specie elevazione da venti a quaranta giorni del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Ritenuta inidoneita' di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenze dei requisiti di necessita' ed urgenza. (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238). (Cost., art. 77).(GU n.43 del 18-10-1995 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza per la promozione di giudizio di legittimita' costituzionale, ex legge 11 marzo 1953, n. 87; Letto il ricorso che precede, assunto al n. 27/1995 del reg. gen., mediante il quale la Liquigas S.p.a;, con sede in Milano, via Tucidide 56, Torre n. 4, in persona del suo direttore amm/vo e finanziario rag. Aiazzone, elett.te dom.ta in Sassari, via Mazzini 2/D presso lo studio legale dell'avv. Giorgio Spanu, dal quale e' rappresentata e difesa, chiede all'intestato ufficio del giudice di pace di voler emettere decreto ingiuntivo contro la signora Cossu Orsola ( ex gestore Hotel ai Carrubi S.a.s.) res.te in Thiesi, via Orto Parrocchiale, per il pagamento di L. 518.794, oltre rivalutazione, interessi e spese di procedimento; Esaminati i documenti allegati; Ritenuta l'accoglibilita' della domanda, sussistendovi le condizioni di legge; Considerato che l'art. 64l c.p.c., in base al quale deve emettersi il conseguente motivato decreto ingiuntivo, risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1995, n. 144; Visto l'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede che "il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria", consentendosi a tale organo dello Stato l'adozione di provvedimenti provvisori, unicamente "in casi straordinari di necessita' e d'urgenza"; Ritenuto che il piu' sopra citato decreto-legge n. 238/1995 sia stato adottato ben al di la' dei surrichiamati limiti normativi, fissati dal legislatore costituzionale e, quindi, disattendendo gli stessi, non apparendo in alcun modo apodittiche le affermazioni contenute nella parte introduttiva del decreto stesso, ove genericamente si afferma "ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile ..", senza per altro specificare in concreto i presupposti di fatto e di diritto (si sono, infatti richiamati, ma genericamente, gli artt. 77 e 87 della Costituzione) ricorrenti nel caso e assunti a fondamento dell'emanato atto normativo, onde rendere verificabile la congruita' accertativa e valutativa, per quanto attiene l'iter del provvedimento in parola; Ritenuto altresi' che, per le su esposte considerazioni, il piu' delle volte citato decreto-legge n. 238/1995 debba considerarsi viziato da illegittimita' costituzionale, dato che la pluridecennale inerzia, nei riguardi del gia' menzionato art. 641 c.p.c. da parte dei vari Parlamenti della Repubblica via via avvicendatisi, se, da un lato, certamente avrebbe consentito al detto Organo legislativo di disporre del tempo necessario per intervenire direttamente in merito, apportando, ove e, se necessario, le opportune soluzioni legislative, ovvero, in alternativa, conferendo opportuna delegazione al Governo (cio' che starebbe evidentemente a dimostrare la pretestuosita' dell'invocata "straordinaria necessita' ed urgenza" da parte del Potere Esecutivo), dall'altro, evidenzia l'arbitrarieta' e, quindi, la censurabilita', sotto il profilo costituzionale dell'azione governativa, in quanto caratterizzata dal non essere supportata da una norma costituzionale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuto infine, tutto cio' premesso, che non possa procedersi ai successivi atti resi doverosi dalla domanda del ricorrente, indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimita' qui sopra sollevata, anche perche' le precitate modifiche incostituzionalmente apportate, nel rivelare i difetti di una frettolosa statuizione, frutto di evidenti spinte corporative, le quali, in quanto tali, mal rappresentano gli interessi dell'intera collettivita' - che solo il Parlamento della Repubblica avrebbe potuto, invece, istituzionalmente tutelare -, hanno di fatto privato il cittadino, che intendesse ristorare presso il giudice di pace le proprie esigenze di giusttzia attraverso il decreto ingiuntivo, dell'opportunita' di servirsi di tale agile strumento, dato che, con la piu' volte richiamata modifica governativa, lo stesso e' stato trasformato, da rapido - qual'era sempre stato rispetto al corrispondente procedimento di cognizione ordinario (che per tale autorita' giurisdizionale, come e' noto, prevede termini liberi non inferiori a gg 30, tra la data della notificazione della domanda attorea e quello della comparizione), - in altro notevolmente piu' lungo, poiche' gli iniziali gg 20 riferentisi al procedimento monitorio in discorso sono stati elevati a gg 40, rendendo quindi di fatto e paradossalmente piu' vantaggioso in quanto piu' rapido, il ricorso all'azione ordinaria rispetto a quella monitoria prevista dal riformato art. 641 c.p.c., con la conseguenza di stravolgere in tal modo un istituto giuridico di lunghissima e consolidata tradizione, la cui utilita' per gli utenti di giustizia non ha certo bisogno di dimostrazioni, per cui deve dichiararsi incostituzionale il decreto-legge n. 238/95.
P. Q. M. Ordina: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per gli adempimenti di competenza, in ordine alla soluzione della questione di legittimita' costituzionale rappresentata (dichiarazione di incostituzionalita' del d.-l. n. 238/1995); la sospensione degli ulteriori adempimenti conseguenti al ricorso presentato (art. 295 c.p.c.), fino al pronunciamento della Corte adita; che la cancelleria dell'intestato ufficio del giudice di pace provveda alla notifica e alla comunicazione della presente ordinanza: al ricorrente, all'on. Presidente del Consiglio dei Ministri, agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alghero, addi' 14 luglio 1995 Il giudice di pace: PINNA 95C1285