N. 683 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 agosto 1995
N. 683 Ordinanza emessa il 10 agosto 1995 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Nunnari Ubaldo e S.p.a. Ferrovie dello Stato Assistenza e beneficenza - Diritto del lavoratore genitore o familiare che assiste con continuita' un familiare o affine handicappato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio - Condizione - Convivenza con l'handicappato - Esclusione del diritto in questione ove non ricorra detta condizione al momento della domanda, ma il trasferimento si renda necessario ai fini dell'assistenza - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, quinto comma). (Cost., art. 3).(GU n.43 del 18-10-1995 )
IL PRETORE Premesso che le parti hanno concluso come da verbale e, in particolare che la difesa del ricorrente ha espressamente sollevato la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della norma di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992. O S S E R V A Non vi e' dubbio che il disposto di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992, invocato dal ricorrente, non sia, neanche a livello di fumus boni iuris applicabile alla fattispecie. In effetti la norma in questione prevede l'ipotesi del lavoratore, genitore o familiare che assista con continuita' un parente o affine handicappato, che sia con lui convivente: al lavoratore che si trovi in questa situazione viene riconosciuto il diritto di scegliere la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio, ove possibile; nel caso di specie il ricorrente, pur formalmente residente a Reggio Calabria, abita di fatto, a far epoca dal 1990, in Bibbona e non convive, pertanto, con il padre; e' evidente, infatti che, secondo la ratio della legge citata per convivenza deve intendersi una situazione di fatto che consenta l'assistenza e non una mera situazione di diritto, in termini astratti. Non solo ma l'applicazione della legge postula che la convivenza sia accompagnata, in atto, dalla assistenza; l'un concetto e', infatti, nell'ottica di questa normativa non disgiungibile dall'altro. Non sussistono, pertanto, alla luce di questa normativa, nell'unica interpretazione possibile, gli elementi per accogliere il ricorso. Circa la ventilata questione di costituzionalita' della normativa predetta, ritiene, invece il Pretore che essa non sia manifestamente infondata. La norma, in esame, infatti, sembra porre una irrazionale distinzione fra l'ipotesi in cui l'handicappato riceva gia' un'assistenza e quella non meno meritevole di tutela, a parere di questo giudice, nella quale l'handicappato diventi bisognoso di assistenza in un momento temporale in cui il lavoratore non sia con lui convivente di fatto ed insorga, pertanto, la necessita', per il lavoratore di essere trasferito, o avvicinato, proprio per poter assistere l'infermo. Tale irrazionale diverso trattamento di situazioni sostanzialmente simili puo' configurare un contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale. Per ovvi motivi il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione predetta.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa del ricorrente Nunnari Ubaldo, dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso; Dispone, a cura della cancelleria, le notifiche della presente ordinanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 104/1992. Livorno, addi' 10 agosto 1995 Il pretore g.l.: (firma illeggibile) 95C1287