N. 688 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1995
N. 688 Ordinanza emessa il 26 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Duranti Elsa ed altri Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature munite di depuratore senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi - Lesione del diritto all'ambiente salubre. (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 1, 3, e 6, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Lette le richieste del p.m. per l'emissione di decreto penale di condanna nei procedimenti riuniti (n. 8658/1994 + 55 ulteriori iscrizioni) nei confronti di responsabili dell'impianto Acquarno, complesso fognario munito di depuratore a servizio degli scarichi civili e industriali del comune di S. Croce sull'Arno identificati in: Duranti Elsa, Fiaschi Claudio, Ferrari Giorgio, Capaccioli Mauro, Gronchi Attilio, Borrini Angelo, succedutisi nel tempo quali presidenti e direttori tecnici del suddetto impianto di depurazione e trattamento di acque provenienti da insediamenti sia civili che industriali in S. Croce sull'Arno; per i reati di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato scarichi della pubblica fognatura centralizzata del comune di S. Croce sull'Arno senza aver previamente richiesto la prescritta autorizzazione ed aver superato i limiti tabellari di legge, come accertato con numerosi prelievi fino al 30 maggio 1994. Letta la richiesta subordinata del p.m. (per il caso di ritenuta irrilevanza penale dei fatti contestati) di proposizione di questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 1, 3 e 6 d.-l. n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995, modificative degli artt. 14, 15 e 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui escludono dal regime generale sanzionatorio penale gli scarichi provenienti da pubbliche fognature (qualunque sia la natura delle acque ammesse alle fognature medesime), con irrazionale equiparazione degli scarichi suddetti agli scarichi da insediamenti civili. La questione proposta dal pubblico ministero appare rilevante per la decisione nel procedimento speciale e non manifestamente infondata. Non vi e' alcun dubbio sulla qualifica di scarico di pubblica fognatura attribuibile allo scarico richiamato nella richiesta di emissione decreto penale di condanna e sull'applicazione al caso concreto della nuova disciplina dettata per gli scarichi da pubblica fognatura. Una prima lettura del testo della legge n. 319/1976 come risultante dalle modifiche inserite dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, fa ritenere non accoglibile la richiesta di emissione di d.p. ed il g.i.p. dovrebbe quindi pronunziare sentenza a sensi art. 129 del c.p.p. Le novita' introdotte dagli artt. 1, 3 e 6 del decreto-legge citato agli artt. 14, 15 e 21 della legge n. 319/1976 eliminano la sanzione penale per i comportamenti di apertura di scarichi di pubblica fognatura senza richiesta di autorizzazione (art. 21, ultimo comma, nuovo testo legge n. 319) e di superamento dei limiti di accettabilita' degli scarichi stabiliti ex art. 14 legge n. 319/1976, colpendo tali comportamenti con sanzione amministrativa. I limiti regionali eliminano, a loro volta, la necessita' di rispettare i limiti tabellari imposti agli scarichi non da insediamento civile dalla normativa statale. Tale interpretazione, che sembra essere l'unica correttamente praticabile, rende la normativa censurabile sotto il profilo di palese violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, introducendo tale normativa un irrazionale trattamento di favore per gli scarichi provenienti da pubblica fognatura, con conseguente lesione del diritto alla salute protetto dall'art. 32 della Costituzione. La disciplina appare irrazionale sia nel sottrarre lo scarico finale delal fognatura ai limiti tabellari previsti in generale dalla legge per gli scarichi di insediamenti produttivi (assimilando sempre e comunque lo scarico ad uno scarico di insediamento civile, equiparando un carattere dello scarico di natura meramente formale ad una valutazione sostanziale), sia nella parte sanzionatoria, con l'eliminazione della tutela penale per il superamento dei limiti regionali e per la mancanza di richiesta di autorizzazione allo sversamento. E' ragionevole l'intento legislativo di sanzionare in via amministrativa gli scarichi da insediamenti civili (portatori sicuramente di minori carichi inquinanti) mentre non e' ragionevole presumere che lo scarico di fognatura pubblica, alla quale possono essere allacciati scarichi di ogni tipo, sia di per se' meno pericoloso di uno scarico da insediamento produttivo. Quanto sopra resta valido anche in presenza dei limiti di cui all'art. 12, primo comma, n. 2, legge n. 319/1976. L'ammissione di acque, il cui sversamento avrebbe rilevanza penale per superamento dei limiti tabellari in caso di scarico diretto, in una pubblica fognatura con impianto di depurazione centralizzato e' soggetta soltanto ai limiti fissati dagli enti di gestione della fognatura medesima. Tali limiti dovrebbero rendere possibile la depurazione delle acque, in modo da consentire il rispetto della disciplina regionale per lo scarico finale. Di fatto l'esperienza di alcuni mesi ha dimostrato come, per carenza di controlli o per ammissione di acque eccedenti le possibilita' di depurazione, lo scarico della fogna indicata in imputazione supera costantemente anche i parametri regionali gia' piu' favorevoli di quelli previsti dalla legge. Con la depenalizzazione del comportamento dei responsabili della pubblica fognatura e' di fatto sufficiente la costituzione di un consorzio fognario con depuratore per rendere esenti da serio controllo tutti gli operatori ammessi allo scarico. Rimane, infatti, soggetto a controllo penale soltanto il superamento dei limiti determinati per i singoli scarichi ammessi, dagli stessi enti gestori. Tali limiti sono stabiliti in modo sostanzialmente discrezionale, almeno fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale (art. 2, secondo comma, d.-l. n. 79/1995) sul pretrattamento delle acque industriali. La scelta e' del tutto irrazionale essendo ancora penalmente sanzionato ogni modestissimo superamento delle tabelle di legge per gli scarichi autonomi di insediamenti produttivi. Il legislatore ha quindi introdotto un'esenzione dal controllo penale non in rapporto alla (potenziale) pericolosita' degli scarichi ma alla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale. Il g.i.p. ritiene meritevole di verifica costituzionale le norme richiamate, per la loro contraddittorieta', eliminabile con la caducazione del regime differenziato stabilito per le pubbliche fognature in quanto tali e senza alcun riferimento alla potenziale dannosita' dello scarico (si vedano al proposito le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 271 del 1991).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel procedimento penale (n. 8658/1994 + 55 ulteriori iscrizioni) nei confronti di: Duranti Elsa, Fiaschi Claudio, Ferrari Giorgio, Capaccioli Mauro, Gronchi Attilio, Borrini Angelo, e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge n. 172 del 1995, nella parte in cui introducono un regime differenziato degli scarichi delle pubbliche fognature, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai presidenti delle Camere del Parlamento, al p.m. e agli imputati. Pisa, addi' 26 giugno 1995 Il giudice per le indagini preliminari: DELL'OMO 95C1292