N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo - 25 settembre 1995
N. 689 Ordinanza emessa il 9 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1995) dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, nel procedimento penale a carico di Cisse Ibra Reato in genere - Detenzione per vendita di musicassette abusivamente riprodotte - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pena identica per condotte disomogenee e di offensivita' sociale profondamente diverse - Lesione del principio di eguaglianza. (Legge 29 luglio 1981, n. 406, art. 1). (Cost., art. 3).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Cisse Ibra, imputato tra l'altro del reato di cui all'art. 1 legge n. 406/1981, per aver detenuto per la vendita n. 23 musicassette abusivamente riprodotte; Preso atto della questione di legittimita' costituzionale della norma sollevata dalla difesa dell'imputato; Ritenuto di dover condividere le motivazioni espresse dalla difesa, apparendo la questione di legittimita' rilevante e non manifestamente infondata; Considerato in particolare che la norma in oggetto sanziona con la medesima pena, sia pur contenuta nei limiti di un minimo e di un massimo edittale, condotte tra di loro estremamente disomogenee e in alcuni casi, come invero nel caso di specie, di offensivita' sociale estremamente ridotta e marginale; Considerato in particolare che nell'ipotesi a giudizio di questo pretore l'imputato, per il solo fatto di aver detenuto per la vendita appena 23 musicassette abusivamente riprodotte, e' passibile di essere assoggettato alla medesima pena di chi, a fini di lucro, in modo sistematico o addirittura su scala industriale organizza procedimenti di duplicazione e/o di riproduzione di dischi, nastri o supporti analoghi; Considerato pertanto che appare leso il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, e che pertanto appare necessario l'intervento del giudice delle leggi al fine di ricondurre la norma censurata in un sistema di diversa e piu' equa razionalita' punitiva;
P. Q. M. Dichiara rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981 n. 406 (Misure . . . ..) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Schio, addi' 9 marzo 1995 Il pretore: PICARDI 95C1293