N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo - 25 settembre 1995

                                N. 689
 Ordinanza emessa il 9 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il 25 settembre 1995) dal pretore di Vicenza, sezione  distaccata  di
 Schio, nel procedimento penale a carico di Cisse Ibra
 Reato in genere - Detenzione per vendita di musicassette abusivamente
    riprodotte  -  Trattamento  sanzionatorio - Misura - Previsione di
    pena identica per condotte disomogenee e di  offensivita'  sociale
    profondamente diverse - Lesione del principio di eguaglianza.
 (Legge 29 luglio 1981, n. 406, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale nei confronti di Cisse
 Ibra, imputato tra l'altro del reato  di  cui  all'art.  1  legge  n.
 406/1981,  per  aver  detenuto  per  la  vendita  n.  23 musicassette
 abusivamente riprodotte;
    Preso atto della questione di  legittimita'  costituzionale  della
 norma sollevata dalla difesa dell'imputato;
    Ritenuto  di  dover  condividere  le  motivazioni  espresse  dalla
 difesa, apparendo  la  questione  di  legittimita'  rilevante  e  non
 manifestamente infondata;
    Considerato in particolare che la norma in oggetto sanziona con la
 medesima  pena,  sia  pur  contenuta  nei limiti di un minimo e di un
 massimo edittale, condotte tra di loro estremamente disomogenee e  in
 alcuni  casi, come invero nel caso di specie, di offensivita' sociale
 estremamente ridotta e marginale;
    Considerato in particolare che nell'ipotesi a giudizio  di  questo
 pretore l'imputato, per il solo fatto di aver detenuto per la vendita
 appena  23  musicassette  abusivamente  riprodotte,  e'  passibile di
 essere assoggettato alla medesima pena di chi, a fini  di  lucro,  in
 modo   sistematico  o  addirittura  su  scala  industriale  organizza
 procedimenti di duplicazione e/o di riproduzione di dischi, nastri  o
 supporti analoghi;
    Considerato  pertanto  che appare leso il principio di eguaglianza
 di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,  e  che  pertanto   appare
 necessario l'intervento del giudice delle leggi al fine di ricondurre
 la  norma censurata in un sistema di diversa e piu' equa razionalita'
 punitiva;
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  ai  fini  del   presente   giudizio   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981 n. 406 (Misure . . .  ..)  per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
      Schio, addi' 9 marzo 1995
                          Il pretore: PICARDI
 
 95C1293