N. 693 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1995
N. 693 Ordinanza emessa il 17 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Ramadani Femi Reati in genere - Mendicita' - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza. (C.P., art. 670, primo comma). (Cost., artt. 2, 3, e 27, terzo comma).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale (art. 459 c.p.p.) ed eccezione di illegittimita' costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico di Ramadani Femi in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 670, primo comma, c.p. Dalla lettura degli atti non emerge che l'imputato abbia mendicato tenendo alcuna delle condotte previste dal secondo comma dell'art. 670 c.p. ovvero dall'art. 671 c.p .
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 692/1995). 95C1297