N. 693 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1995

                                N. 693
 Ordinanza  emessa  il  17  giugno  1995  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di Firenze nel  procedimento  penale  a
 carico di Ramadani Femi
 Reati  in  genere  -  Mendicita' - Lamentata omessa previsione, quale
    elemento  integrativo  del  reato,  della  mancanza  di  mezzi  di
    sostentamento  imputabile  a  propria  condotta dolosa o colposa -
    Mancato assolvimento  dei  compiti  istituzionali  dello  Stato  -
    Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della
    pena - Violazione del principio di eguaglianza.
 (C.P., art. 670, primo comma).
 (Cost., artt. 2, 3, e 27, terzo comma).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza di rigetto di richiesta di
 decreto penale (art.  459  c.p.p.)  ed  eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).
    Al  termine  delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo
 giudice la emissione di decreto penale a carico di Ramadani  Femi  in
 atti  generalizzato  per  il  reato di cui all'art. 670, primo comma,
 c.p.
    Dalla lettura degli atti non emerge che l'imputato abbia mendicato
 tenendo alcuna delle condotte previste dal  secondo  comma  dell'art.
 670 c.p. ovvero dall'art. 671 c.p .
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 692/1995).
 95C1297