N. 697 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1995
N. 697 Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Merli Alvaro Giovanni Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Merli Alvaro Giovanni, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Merli Alvaro Giovanni, e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 10 dicembre 1992 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale, per rispondere del delitto p.p. dall'art. 216, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 241; del reato di cui agli artt. 81 cpv., del c.p., 1, primo comma, seconda ipotesi, legge n. 516/1982; del reato di cui agli artt. 81 cpv., del c.p., 1, ultimo comma, legge n. 516/1982. Tutti accertati in Sassari il 28 aprile 1992.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per il nome dell'imputato e la mancanza, in dispositivo, della citazione relativa all'art. 245 disp. att. e trans. c.p.p. 95C1301