N. 698 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1995
N. 698 Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Ortu Francesco ed altro Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Ortu Francesco e Sanna Nicola, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Ortu Francesco e Sanna Nicola, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 9 marzo 1995 del presidente, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n. 1, ult. ip. del c.p. In Ittiri il 28 settembre 1986.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per i nomi degli imputati e la mancanza, in dispositivo, della citazione dell'art. 24 della Costituzione. 95C1302