N. 699 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1995

                                N. 699
 Ordinanza emessa il 23 giugno  1995  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Pintus Natale ed altri
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito   dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955,  n.  848,
    art.  6),  101,  102  e  134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;
    d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Pintus  Natale,  Manca  Salvatore,  Abozzi
 Riccardo  Antonio,  Deniedda  Roberto,  il  quale  ha  chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Gli  imputati  sono  stati  tratti  all'odierno  dibattimento  con
 decreto 9 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui
 agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 605 del c.p.
    In agro di Castelsardo il 5 giugno 1987.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per i nomi degli  imputati  e  la
 mancanza,   in   dispositivo,  della  citazione  dell'art.  24  della
 Costituzione.
 95C1303