N. 703 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1995
N. 703 Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Serra Giovanni Angelo Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Serra Giovanni Angelo, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Serra Giovanni Angelo, e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 21 gennaio 1995 del presidente per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 1, primo comma, seconda ipotesi, legge 7 agosto 1982, n. 516. In Sassari 31 maggio 1986. Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato. La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilita' assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato. Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi ne' in ordine alla comunicazione, che e' stata tempestivamente data, ne' alla legittimita' dell'impedimento, comunque si voglia definire l'atteggiamento della classe forense, posto che la suprema Corte ha piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita' assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso inteso dal p.m., datosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento. Cio' posto, e passando all'esame della questione di legittimita' costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata. Cio' perche' nei confronti di Serra Giovanni Angelo la funzione giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato. Da cio' consegue, inoltre, in modo irresolubile per il giudice, datosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non e' minimamente prevista dalla norma in esame, la materiale impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale. Tanto premesso ed osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati; rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove e' sancito che "ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata .. in un tempo ragionevole", diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; osservato che la stessa Corte costituzionale esaminando il dettato dell'articolo in oggetto ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso in esame, difetta totalmente. Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro; che cio' rende vieppiu' non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale; ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.
P. Q. M. Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 245 disp. att. e trans. c.p.p., ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata. Sassari, addi' 31 maggio 1995 Il presidente: (firma illeggibile) 95C1307