N. 705 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1995

                                N. 705
 Ordinanza  emessa  il  23  giugno  1995  dal tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Liuzzi Livio ed altro
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad  essere  giudicato in tempo ragionevole
    sancito  dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848   -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost.,  artt.  2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848,
    art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87,
    art. 23).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Liuzzi Livio e Lecis Vindice, il quale  ha
 chiesto  che  il  processo  venga  sospeso  e  rinviato, essendo egli
 assolutamente  impedito  a  comparire   per   legittimo   impedimento
 discendente  dalla  sua  adesione  alla  astensione dalle udienze nei
 procedimenti a carico di  imputati  non  detenuti,  proclamata  dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Liuzzi Livio  e  Lecis  Vindice,  sono  stati  tratti  all'odierno
 dibattimento  con decreto 13 gennaio 1994 del giudice per le indagini
 preliminari presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui
 agli artt. 110 e 81 cpv., 595  del  c.p.,  art.  13  della  legge  n.
 47/1948.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 704/1995), salvo che per il nome degli imputati.
 95C1309