N. 705 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1995
N. 705 Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Liuzzi Livio ed altro Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Liuzzi Livio e Lecis Vindice, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Liuzzi Livio e Lecis Vindice, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 13 gennaio 1994 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv., 595 del c.p., art. 13 della legge n. 47/1948.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 704/1995), salvo che per il nome degli imputati. 95C1309