N. 708 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1995

                                N. 708
 Ordinanza  emessa  il  2  giugno  1995  dal  tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Faedda Salvatore
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad  essere  giudicato in tempo ragionevole
    sancito  dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848   -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost.,  artt.  2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848,
    art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Faedda Salvatore, il quale ha chiesto  che
 il  processo  venga  sospeso  e  rinviato, essendo egli assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Faedda  Salvatore  e'  stato  tratto  all'odierno dibattimento con
 decreto  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  questo
 tribunale  in  data  7 luglio 1994, per rispondere del delitto di cui
 all'art. 368 del c.p.
    In Padria il 21 settembre 1992.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg.  ord.  n.  696/1995),  salvo  che per il nome dell'imputato, in
 dispositivo, inoltre, non e' citato l'art. 24 della Costituzione.
 95C1312