N. 32 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 ottobre 1995
N. 32 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 ottobre 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Bellezze naturali (tutela delle) - Attribuzione del carattere di "definitivita'" ai provvedimenti emanati dalla regione Sardegna nell'esercizio di funzioni amministrative delegate in materia paesistica - Conseguente impegno della giunta regionale a dismettere la "prassi" di comunicare al Ministro per i beni culturali e ambientali i provvedimenti regionali in questione - Asserito riferimento della deliberazione regionale denunciata al potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 - Strumentalita' della "prassi" innovata al predetto potere ministeriale di annullamento previsto dall'art. 82, nono comma, del d.P.R. n. 616/1977 - Lamentata violazione delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio (legge n. 431/1985) - Ritenute norme fondamentali di riforme economico-sociali - Applicabilita' anche alle regioni a statuto speciale - Specificita' dei valori costituzionali connessi alla tutela ambientale - Richiamo alle sentenze nn. 151/1986 e 437/1991. (Deliberazione del Consiglio regionale della Sardegna del 27 luglio 1995). (D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 57; legge 8 agosto 1985, n. 431).(GU n.48 del 22-11-1995 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Sardegna, in persona del suo presidente pro-tempore, per conflitto di attribuzioni in relazione alla deliberazione adottata, in forma di ordine del giorno, dal Consiglio regionale della Sardegna il 27 luglio 1995, comunicato alla rappresentanza del Governo il 4 agosto 1995, con la quale il predetto Consiglio "decide di considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica" e "impegna la Giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita", per contrasto con lo statuto speciale, il d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (art. 57) e la legge 8 agosto 1985 n. 431. Il Consiglio regionale della Sardegna ha adottato le determinazioni indicate in epigrafe premettendo la seguente motivazione: "Considerato che la regione sarda ha recepito pienamente - ed anche in maniera piu' pregnante ed incisiva - i principi contenuti nella legge n. 431/1985, dapprima individuando con una serie di decreti dell'Assessore alla pubblica istruzione (dicembre 1985) le zone sottoposte a vincolo di non trasformabilita', in vista dell'approvazione degli strumenti di disciplina paesistica e, successivamente, adottando - secondo le previsioni della legge 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni - i piani paesistici; considerato che nella concezione e nella disciplina di detti piani l'aspetto paesistico e' strettamente connesso con quello urbanistico e che in materia urbanistica la Regione dispone di una potesta' legislativa esclusiva; considerato che tale connessione costituisce una ragione ulteriore per ritenere definitive le determinazioni regionali adottate per effetto delle deleghe statali; ritenuto che l'esercizio dei poteri ministeriali di cui alla legge n. 431/1985, interferendo notevolmente sull'azione regionale volta alla tutela del paesaggio ed all'attuazione dei menzionati strumenti di pianificazione urbanistica, aggraverebbe le procedure e i tempi necessari ad ottenere provvedimenti definitivi, con grave pregiudizio nei confronti dei cittadini che chiedono, invece, atti amministrativi certi e rapidi; riaffermato che la Regione deve considerare la tutela del paesaggio e dell'ambiente obiettivo essenziale della propria azione politica ed amministrativa; riaffermato il diritto e dovere della Regione di esercitare pienamente i poteri previsti dallo Statuto e attribuiti dalle norme di attuazione". La posizione espressa dal Consiglio regionale si riferisce, con tutta evidenza, al potere del Ministro per i beni culturali e ambientali di annullare le autorizzazioni rilasciate dalle regioni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 (nulla-osta paesistico) istituito dalla legge n. 431/1985 (nono comma aggiunto all'art. 82 d.P.R. n. 616/1977). A tal fine e' previsto che le regioni sono tenute a comunicare le autorizzazioni al Ministero che puo' annullarle nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Va osservato per inciso che la soggezione al predetto potere di annullamento non rappresenta affatto una deroga al principio della definitivita' dei provvedimenti regionali; e' peraltro evidente che il Consiglio regionale sardo ha usato il termine "definitivo" in senso non strettamente tecnico-giuridico, per significare la non soggezione dell'atto regionale a misure repressive di secondo grado, come appunto puo' considerarsi l'annullamento (d'ufficio) ministeriale. La deliberazione consiliare 27 luglio 1995, oltre a contenere una inequivocabile dichiarazione negatoria di una competenza statale, possiede anche un contenuto dispositivo laddove vincola la Giunta regionale ad esercitare le funzioni amministrative delegate in materia paesistica in modo conseguenziale a tale negazione, cioe' "mutando la prassi da ultimo seguita". Cio' che il Consiglio regionale chiama "prassi" non e' altro che l'adempimento dell'obbligo di comunicazione al Ministero delle autorizzazioni paesistiche, premessa indispensabile per l'esercizio del potere di annullamento ministeriale. D'altra parte il deliberato consiliare non richiede un provvedimento attuativo della Giunta, bensi' solo "comportamenti conseguenti" cioe' la sistematica ammissione della predetta comunicazione. Vi e' percio' quanto basta per ravvisare nell'atto del Consiglio una portata lesiva e/o turbativa di una competenza statale. Pertanto il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 settembre 1995, ha deliberato l'elevazione del presente conflitto, che si sorregge sui seguenti M O T I V I L'illegittimita' della posizione assunta dal Consiglio regionale sardo risulta in modo evidente a causa del suo contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 151/1986 e 437/1991 in tema di applicazione della legge n. 431/1985 con riguardo ai rapporti Stato-Regioni. La sentenza n. 151/1986 ha riconosciuto nella legge n. 431/1985 il valore di norme fondamentali di riforme economico-sociale. Tale qualificazione produce effetti particolarmente incisivi e vincolanti nei riguardi della Regione Sardegna dato che il suo statuto speciale non prevede una competenza regionale (esclusiva o concorrente) in materia di paesaggio. D'altra parte e' quasi superfluo ricordare la ferma e costante giurisprudenza della Corte, nettamente contraria a confusioni e riassorbimenti della tutela del paesaggio nell'urbanistica. Con la successiva sentenza n. 437/1991 quanto statuito dalla sentenza n. 151/1986 ha trovato coerente applicazione nei riguardi di norme legislative della Regione Friuli V.G. (in posizione del tutto analoga alla Sardegna in tema di paesaggio) che, sulla base della avvenuta pianificazione prevista dall'art. 19-bis della legge n. 431/1985, realizzano un sostanziale trasferimento all'urbanistica della tutela ambientale, vanificando gli strumenti rafforzati e predisposti dalla legge predetta a presidio del valore paesistico-culturale costituzionalmente protetto. In particolare la Corte ha ribadito che per questa via (la stessa che ora la Regione Sardegna vorrebbe seguire) non possono essere elusi i poteri e i controlli ministeriali che la legge n. 431/1985 ha previsto ad "estrema difesa" dei vincoli paesaggistici. La Regione Sardegna non ha quindi alcun titolo costituzionalmente valido per sottrarsi a tali controlli e poteri, segnatamente quello di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla regione.
E pertanto si chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso: dichiari che non spetta alla Regione Sardegna omettere la comunicazione al Ministero dei beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 con lo scopo e con l'effetto di negare, impedire e ostacolare il potere ministeriale di annullamento; conseguenzialmente annulli l'atto del Consiglio regionale della Sardegna 27 luglio 1995. Roma, addi' 30 settembre 1995 Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato 95C1315