N. 32 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 ottobre 1995

                                 N. 32
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12
 ottobre 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Bellezze  naturali  (tutela  delle)  -  Attribuzione del carattere di
    "definitivita'" ai provvedimenti emanati  dalla  regione  Sardegna
    nell'esercizio  di  funzioni  amministrative  delegate  in materia
    paesistica  -  Conseguente  impegno  della  giunta   regionale   a
    dismettere  la  "prassi"  di  comunicare  al  Ministro  per i beni
    culturali e ambientali i provvedimenti regionali  in  questione  -
    Asserito  riferimento  della deliberazione regionale denunciata al
    potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni regionali
    rilasciate ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.  1497/1939  -
    Strumentalita'   della   "prassi"   innovata  al  predetto  potere
    ministeriale di annullamento previsto dall'art.  82,  nono  comma,
    del  d.P.R.  n.   616/1977 - Lamentata violazione delle competenze
    statali in materia di tutela del paesaggio (legge n.  431/1985)  -
    Ritenute   norme   fondamentali  di  riforme  economico-sociali  -
    Applicabilita'  anche  alle   regioni   a   statuto   speciale   -
    Specificita'   dei  valori  costituzionali  connessi  alla  tutela
    ambientale - Richiamo alle sentenze nn. 151/1986 e 437/1991.
 (Deliberazione del Consiglio regionale della Sardegna del  27  luglio
    1995).
 (D.P.R.  19  giugno  1979,  n.  348, art. 57; legge 8 agosto 1985, n.
    431).
(GU n.48 del 22-11-1995 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  la  quale ha
 domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12,  contro  la  Regione
 Sardegna, in persona del suo presidente pro-tempore, per conflitto di
 attribuzioni  in  relazione  alla deliberazione adottata, in forma di
 ordine del giorno, dal  Consiglio  regionale  della  Sardegna  il  27
 luglio  1995,  comunicato alla rappresentanza del Governo il 4 agosto
 1995, con la quale  il  predetto  Consiglio  "decide  di  considerare
 definitivi  i  provvedimenti  emanati  nell'esercizio  delle funzioni
 amministrative delegate in materia paesistica" e "impegna  la  Giunta
 regionale  ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per
 i beni culturali e ambientali, mutando la prassi da ultimo  seguita",
 per  contrasto  con  lo statuto speciale, il d.P.R. 19 giugno 1979 n.
 348 (art. 57) e la legge 8 agosto 1985 n. 431.
   Il Consiglio regionale della Sardegna ha adottato le determinazioni
 indicate in epigrafe premettendo la seguente motivazione:
   "Considerato che la regione sarda ha recepito pienamente - ed anche
 in maniera piu' pregnante ed incisiva - i  principi  contenuti  nella
 legge  n.  431/1985,  dapprima  individuando con una serie di decreti
 dell'Assessore alla  pubblica  istruzione  (dicembre  1985)  le  zone
 sottoposte    a   vincolo   di   non   trasformabilita',   in   vista
 dell'approvazione  degli  strumenti  di  disciplina   paesistica   e,
 successivamente,  adottando  -  secondo  le previsioni della legge 22
 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni - i piani paesistici;
 considerato che nella concezione e nella disciplina  di  detti  piani
 l'aspetto  paesistico e' strettamente connesso con quello urbanistico
 e che in materia urbanistica  la  Regione  dispone  di  una  potesta'
 legislativa  esclusiva;  considerato che tale connessione costituisce
 una ragione  ulteriore  per  ritenere  definitive  le  determinazioni
 regionali  adottate  per  effetto delle deleghe statali; ritenuto che
 l'esercizio dei poteri ministeriali di cui alla  legge  n.  431/1985,
 interferendo notevolmente sull'azione regionale volta alla tutela del
 paesaggio    ed    all'attuazione   dei   menzionati   strumenti   di
 pianificazione urbanistica,  aggraverebbe  le  procedure  e  i  tempi
 necessari ad ottenere provvedimenti definitivi, con grave pregiudizio
 nei confronti dei cittadini che chiedono, invece, atti amministrativi
 certi e rapidi; riaffermato che la Regione deve considerare la tutela
 del  paesaggio  e  dell'ambiente  obiettivo  essenziale della propria
 azione politica ed amministrativa; riaffermato il  diritto  e  dovere
 della  Regione  di  esercitare  pienamente  i  poteri  previsti dallo
 Statuto e attribuiti dalle norme di attuazione".
   La posizione espressa dal Consiglio  regionale  si  riferisce,  con
 tutta  evidenza,  al  potere  del  Ministro  per  i  beni culturali e
 ambientali di annullare le autorizzazioni rilasciate dalle regioni ai
 sensi dell'art. 7 della legge n.  1497/1939  (nulla-osta  paesistico)
 istituito  dalla  legge  n. 431/1985 (nono comma aggiunto all'art. 82
 d.P.R. n.  616/1977). A tal fine e'  previsto  che  le  regioni  sono
 tenute   a   comunicare  le  autorizzazioni  al  Ministero  che  puo'
 annullarle nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
   Va osservato per inciso che la soggezione  al  predetto  potere  di
 annullamento  non  rappresenta  affatto una deroga al principio della
 definitivita' dei provvedimenti regionali; e' peraltro  evidente  che
 il  Consiglio  regionale  sardo  ha  usato il termine "definitivo" in
 senso non strettamente  tecnico-giuridico,  per  significare  la  non
 soggezione  dell'atto regionale a misure repressive di secondo grado,
 come   appunto   puo'   considerarsi    l'annullamento    (d'ufficio)
 ministeriale.
   La  deliberazione  consiliare 27 luglio 1995, oltre a contenere una
 inequivocabile dichiarazione negatoria  di  una  competenza  statale,
 possiede  anche  un  contenuto  dispositivo laddove vincola la Giunta
 regionale  ad  esercitare  le  funzioni  amministrative  delegate  in
 materia  paesistica  in  modo  conseguenziale a tale negazione, cioe'
 "mutando  la  prassi  da  ultimo  seguita".  Cio'  che  il  Consiglio
 regionale chiama "prassi" non e' altro che l'adempimento dell'obbligo
 di  comunicazione  al  Ministero  delle  autorizzazioni  paesistiche,
 premessa  indispensabile  per  l'esercizio del potere di annullamento
 ministeriale.
   D'altra  parte   il   deliberato   consiliare   non   richiede   un
 provvedimento  attuativo  della  Giunta,  bensi'  solo "comportamenti
 conseguenti"  cioe'  la   sistematica   ammissione   della   predetta
 comunicazione.
   Vi  e'  percio'  quanto basta per ravvisare nell'atto del Consiglio
 una portata lesiva e/o turbativa di una competenza statale.  Pertanto
 il  Consiglio  dei  Ministri,  nella seduta del 29 settembre 1995, ha
 deliberato l'elevazione del presente conflitto, che si  sorregge  sui
 seguenti
                              M O T I V I
   L'illegittimita'  della  posizione  assunta dal Consiglio regionale
 sardo risulta in modo evidente  a  causa  del  suo  contrasto  con  i
 principi  affermati  dalla  Corte  costituzionale  con le sentenze n.
 151/1986 e 437/1991 in tema di applicazione della legge  n.  431/1985
 con riguardo ai rapporti Stato-Regioni.
   La  sentenza n. 151/1986 ha riconosciuto nella legge n. 431/1985 il
 valore di  norme  fondamentali  di  riforme  economico-sociale.  Tale
 qualificazione  produce effetti particolarmente incisivi e vincolanti
 nei riguardi della Regione Sardegna dato che il suo statuto  speciale
 non  prevede  una  competenza  regionale (esclusiva o concorrente) in
 materia di paesaggio.
   D'altra parte e' quasi superfluo  ricordare  la  ferma  e  costante
 giurisprudenza  della  Corte,  nettamente  contraria  a  confusioni e
 riassorbimenti della tutela del paesaggio nell'urbanistica.
   Con la  successiva  sentenza  n.  437/1991  quanto  statuito  dalla
 sentenza n. 151/1986 ha trovato coerente applicazione nei riguardi di
 norme  legislative  della Regione Friuli V.G. (in posizione del tutto
 analoga alla Sardegna in tema di paesaggio)  che,  sulla  base  della
 avvenuta  pianificazione  prevista  dall'art.  19-bis  della legge n.
 431/1985, realizzano  un  sostanziale  trasferimento  all'urbanistica
 della  tutela  ambientale,  vanificando  gli  strumenti  rafforzati e
 predisposti   dalla   legge   predetta   a   presidio   del    valore
 paesistico-culturale costituzionalmente protetto.
   In  particolare  la Corte ha ribadito che per questa via (la stessa
 che ora la Regione Sardegna  vorrebbe  seguire)  non  possono  essere
 elusi i poteri e i controlli ministeriali che la legge n. 431/1985 ha
 previsto ad "estrema difesa" dei vincoli paesaggistici.
   La  Regione  Sardegna non ha quindi alcun titolo costituzionalmente
 valido per sottrarsi a tali controlli e poteri,  segnatamente  quello
 di  annullamento  delle  autorizzazioni  paesistiche rilasciate dalla
 regione.
   E pertanto si chiede che la Corte costituzionale,  in  accoglimento
 del  presente  ricorso: dichiari che non spetta alla Regione Sardegna
 omettere  la  comunicazione  al  Ministero  dei  beni   culturali   e
 ambientali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della
 legge  29 giugno 1939 n. 1497 con lo scopo e con l'effetto di negare,
 impedire  e  ostacolare  il  potere  ministeriale  di   annullamento;
 conseguenzialmente  annulli  l'atto  del  Consiglio  regionale  della
 Sardegna 27 luglio 1995.
     Roma, addi' 30 settembre 1995
               Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato
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