N. 712 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1994- 27 settembre 1995
N. 712 Ordinanza emessa il 31 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Treggiari Emanuela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra. Istruzione pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale direttivo nella scuola elementare - Previsione della possibilita' di partecipazione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonche' dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto con d.m. pubblica istruzione 23 marzo 1992 - Mancata previsione della possibilita' di partecipazione altresi' dei candidati ammessi con riserva al precedente concorso bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparita' di trattamento di situazione omogenee ed incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.44 del 25-10-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Treggiari Emanuela, n. 3700/1991 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Colnago ed Ernani d'Agostino ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Ugo de Carolis n. 64, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e, nei confronti di Benanti Luigia, non costituita; per l'annullamento del decreto 5 luglio 1991, l'art. n. 2008, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha escluso la ricorrente dal concorso per esami e titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, indetto con d.m. 12 aprile 1990, nonche', per quanto di ragione, del d.m. 12 aprile 1990, citato, unitamente ad ogni altro atto presupposto, susseguente e/o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
D I R I T T O Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 710/1995). 95C1319