N. 712 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1994- 27 settembre 1995

                                N. 712
 Ordinanza  emessa  il  31  ottobre   1994   (pervenuta   alla   Corte
    costituzionale  il 27 settembre 1995) dal tribunale amministrativo
    regionale del Lazio sul ricorso  proposto  da  Treggiari  Emanuela
    contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Concorsi  per  il  reclutamento di personale
    direttivo nella scuola elementare - Previsione della  possibilita'
    di  partecipazione  degli insegnanti di scuola materna in possesso
    dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonche' dei candidati
    ammessi  con  riserva  al  concorso  indetto  con  d.m.   pubblica
    istruzione  23  marzo 1992 - Mancata previsione della possibilita'
    di partecipazione altresi' dei candidati ammessi  con  riserva  al
    precedente  concorso  bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparita'
    di trattamento di situazione omogenee ed incidenza sui principi di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Treggiari  Emanuela, n. 3700/1991 rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Giorgio Colnago ed Ernani  d'Agostino  ed  elettivamente  domiciliata
 presso  i  medesimi  in  Roma,  via  Ugo  de Carolis n. 64, contro il
 Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona   del   Ministro
 pro-tempore, rappresentato
 e  difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato; e, nei confronti di
 Benanti Luigia, non costituita;  per  l'annullamento  del  decreto  5
 luglio  1991,  l'art.  n.  2008,  con cui il Ministero della pubblica
 istruzione ha escluso la ricorrente dal concorso per esami e titoli a
 posti di direttore didattico nelle  scuole  elementari,  indetto  con
 d.m.  12  aprile  1990,  nonche',  per quanto di ragione, del d.m. 12
 aprile 1990, citato,  unitamente  ad  ogni  altro  atto  presupposto,
 susseguente e/o conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del Ministero della
 pubblica istruzione;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 710/1995).
 95C1319