N. 714 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 1995

                                N. 714
 Ordinanza   emessa  il  26  luglio  1995  dal  pretore  di  Bari  nel
 procedimento civile vertente tra s.p.a. La Lucente e l'I.N.P.S.
 Fiscalizzazione degli oneri sociali - Sgravi  di  oneri  sociali  nel
    Mezzogiorno  -  Previsione,  a  favore  di  aziende industriali ed
    artigiane di uno sgravio  contributivo  ulteriore  del  dieci  per
    cento  delle  retribuzioni pagate al personale assunto a decorrere
    dal 30 settembre 1968 e fino al 31 dicembre 1970 e del  venti  per
    cento  delle  retribuzioni  per il personale assunto dal 1 gennaio
    1971  -  Estensione   di   detto   beneficio,   da   parte   della
    giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione,  anche  alle imprese
    costituite successivamente alle date del 30 settembre 1968  e  del
    31  dicembre  1970  -  Conseguente  ingiustificato  trattamento di
    privilegio per le imprese di nuova costituzione in  considerazione
    del  mancato  raffronto  tra situazione occupazionale precedente e
    successiva  cosi'  come  richiesto  per le imprese gia' costituite
    alle date di riferimento - Incidenza sul principio della  liberta'
    di impresa.
 (Legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  art. 18, quarto comma; legge 4
    agosto 1971, n. 589).
 (Cost., artt. 3 e 41).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva:
    Oggetto della presente controversia non puo' essere considerata la
 richiesta  di  concessione   degli   sgravi   degli   oneri   sociali
 disciplinati  dall'art.  18,  sesto  comma della legge n. 1089/1968 e
 dalla legge n. 589/1971. E' pacifico, infatti, che  il  diritto  agli
 sgravi aggiuntivi e supplementari, riconosciuto da questo pretore con
 sentenza  n. 3539/1987, non puo' piu' essere riproposto atteso che il
 tribunale  di  Bari,  con  sentenza  n.  737/1988  aveva   dichiarato
 infondata  la  richiesta,  negando che la societa' ricorrente potesse
 essere considerata  un  nuovo  soggetto  giuridico,  con  conseguente
 possibilita'   di   invocare   l'applicazione  dei  benefici  innanzi
 specificati.
    Tutto cio' non toglie che possa valutarsi,  cosi'  come  richiesto
 sia   pure   in   via   subordinata  dalla  societa'  ricorrente,  la
 legittimita' costituzionale della normativa, esame che venne ritenuto
 implicitamente superfluo nel precedente giudizio,  in  considerazione
 dell'interpretazione  fornita  da  questo  giudicante  in ordine alla
 pretesa vantata.
    Come e' stato sottolineato in ricorso, la normativa relativa  agli
 sgravi    incentivanti,    aggiuntivo    e    supplementare,   appare
 ingiustificatamente  discriminatoria   nei   confronti   di   imprese
 esercitanti  la  medesima  attivita' e poste nello stesso territorio,
 differenza che e' collegata al fatto della loro costituzione in epoca
 precedente o successiva alle date di riferimento.  La  giurisprudenza
 del  Supremo Collegio ha esteso, infatti, l'applicazione degli sgravi
 incentivanti non soltanto in favore  delle  imprese  gia'  in  essere
 rispettivamente  alle  date  del  30 settembre 1968 e del 31 dicembre
 1970,  ma  lo  ha  esteso   anche   a   quelle   imprese   costituite
 successivamente.  Si  deve  ricordare,  in  proposito, che il Supremo
 Collegio ha esplicitamente affermato che "il  sistema  di  interventi
 della  legge  n.  1089/1968  non  fa  alcuna  distinzione tra imprese
 vecchie, nuove  o  ricostituite,  poiche'  era  ovvio  che  qualsiasi
 discriminazione  o  differenziazione  di  interventi,  con  eventuali
 effetti  sperequativi,  avrebbe  alterato,  addirittura  per   factum
 principis,  regole  economiche  fondamentali  in  un regime di libera
 economia e di libera concorrenza, quale e' quello in  cui  la  nostra
 Costituzione  ha  chiamato  gli  imprenditori  ad  operare" (Cass. 20
 dicembre 1980, n. 6580).
    Si deve sottolineare, altresi', che l'intervento in  favore  delle
 imprese operanti nel Mezzogiorno, sorte inizialmente con la natura di
 intervento   congiunturale,   si  e'  trasformata  nel  tempo  in  un
 intervento di natura strutturale, avente per oggetto sia l'incremento
 dell'occupazione sia il contenimento del costo del lavoro, cosi' come
 evidenziato dalla dottrina citata  dalla  ricorrente.  Inquadrata  in
 tale  ottica  la  normativa  in  esame,  rivisitata  ad oltre 25 anni
 dall'emanazione della legge  n.  1089/1968  mostra  le  lacune  e  le
 ingiustizie  che  scaturirebbero dall'applicazione dei principi fatti
 propri dal Tribunale di Bari nella sentenza innanzi richiamata. Se si
 tiene  presente  che  le  aziende  costituite  in epoca precedente ai
 termini di riferimento hanno avuto  la  necessita'  di  rinnovare  il
 proprio   personale   a   seguito   dei   pensionamenti,  dimissioni,
 trasferimenti, morti di dipendenti,  ecc.,  appare  evidente  che  la
 concessione  dei  benefici  degli sgravi incentivanti in favore delle
 imprese costituite successivamente appare un privilegio ingiusto,  in
 considerazione  del mancato confronto tra la situazione occupazionale
 precedente o successiva, cosi' come richiesto  per  le  imprese  gia'
 costituite  alle  date  di  riferimento.  Tale interpretazione appare
 rafforzata dal decreto ministeriale 5  agosto  1984,  che  prevede  a
 decorrere  dal  1  luglio 1984, uno sgravio con percentuale unificata
 per tutte le aziende destinatarie, senza operare  alcuna  distinzione
 tra imprese nuove e vecchie.
    Sulla  base  delle considerazioni che precedono appare evidente la
 violazione dei principi sanciti dall'art.  3  e  dall'art.  41  della
 Costituzione,  per  violazione  dei  principi  di uguaglianza e della
 liberta' di impresa. Appare  evidente,  infine,  la  rilevanza  della
 decisione del presente giudizio, che non potrebbe essere deciso senza
 la risoluzione della questione incidentale di legittimita'.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 18, quarto comma della legge n. 1089/1968  e
 della  legge  n.  589/1971, per contrasto con gli artt. 3 capoverso e
 dell'art. 41 della Costituzione.;
    Sospende  il  presente  giudizio  ed  ordina  che,  a  cura  della
 cancelleria,  gli  atti  siano  trasmessi  alla  Corte costituzionale
 assieme agli adempimenti in appresso indicati:
      notificazione a cura della cancelleria della presente  ordinanza
 alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
      comunicazione  dell'ordinanza  ai  Presidenti  della  Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Bari, addi' 26 luglio 1995
                         Il pretore: DE PEPPO
 
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