N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1994- 27 settembre 1995

                                N. 720
 Ordinanza  emessa  il  15  dicembre  1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  27  settembre  1995) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sul  ricorso  proposto  da
 Rizzo Angelo contro l'U.S.L. BR/4
 Sanita'  pubblica - Stato giuridico del personale medico delle unita'
    sanitarie locali - Esercizio di mansioni superiori a quelle  della
    qualifica di appartenenza (nella specie: coadiutore amministrativo
    svolgente  le  funzioni di assistente amministrativo) - Esclusione
    della corresponsione del trattamento economico corrispondente alle
    funzioni svolte - Incidenza  sul  principio  della  corrispondenza
    della  retribuzione  alla  quantita'  e qualita' delle prestazioni
    lavorative - Riferimenti alle sentenze della Corte  costituzionale
    nn. 57/1989, 296/1990 e 236/1992.
 (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).
 (Cost., art. 36).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 2539 del 1992
 proposto da Rizzo Angelo, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Cataldo
 Rizzo  e  domiciliato presso la segreteria del t.a.r. Puglia, sezione
 di Lecce, contro l'U.S.L. BR/4, di Brindisi, in  persona  del  legale
 rappresentante   pro-tempore,   rappresentata   e   difesa  dall'avv.
 Francesco Musci ed elettivamente domiciliata in  Lecce  alla  via  M.
 Basseo  n.  22,  presso  lo  studio dell'avv. Gaetano Della Noce; per
 l'annullamento del provvedimento di cui alla nota dell'amministratore
 straordinario della U.S.L. BR/4 con prot. n. 6975 - Ufficio personale
 del 26 maggio 1992, nonche' di ogni  altro  presupposto,  connesso  e
 conseguente;  nonche'  per la declaratoria del diritto del ricorrente
 di percepire le differenze  retributive  per  le  superiori  mansioni
 svolte, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. BR/4;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli  avv.ti
 C. Rizzo ed F. Musci;
                               F A T T O
    Con  ricorso  depositato  in  data  12  agosto 1992, il ricorrente
 impugnava  il  provvedimento  di  cui  in  epigrafe  e  ne   chiedeva
 l'annullamento,  in  una con la richiesta di declaratoria del proprio
 diritto di percepire  le  differenze  retributive  per  le  superiori
 mansioni  asseritamente  svolte,  oltre  a  interessi e rivalutazione
 monetaria.
    Il ricorrente, gia' dipendente dell'amministrazione provinciale di
 Brindisi, e' transitato alle dipendenze della
 U.S.L. BR/4 di Brindisi con qualifica di coadiutore amministrativo  a
 far  data dal 1 settembre 1985, cin concomitanza con il trasferimento
 alle uu.ss.ll. delle competenze in materia psichiatrica.
    Il ricorrente, vincitore di concorso per  un  posto  di  applicato
 presso  l'O.P.I.S.  di  Lecce  e  successivamente  trasferito  presso
 l'amministrazione provinciale di Brindisi ed  assegnato  in  servizio
 presso il Centro provinciale di salute mentale, assume di aver svolto
 mansioni    superiori    alla    propria    qualifica   gia'   presso
 l'amministrazione  di  provenienza;  assume  che  anche  dopo  essere
 transitato  alle dipendenze della U.S.L. BR/4 egli avrebbe continuato
 a svolgere le mansioni superiori gia' in precedenza svolte.  In  data
 24  settembre  1987  il  ricorrente  e'  stato trasferito all'Ufficio
 provveditorato ed economato; presso tale ufficio il ricorrente assume
 di  essersi   interessato   degli   acquisti   e   delle   forniture,
 predisponendo  i  provvedimenti  deliberativi e gli atti contrattuali
 (licitazioni private, appalto  concorso,  ecc.)  fino  alla  fase  di
 esecuzione della contrattazione; il ricorrente assume inoltre di aver
 svolto   mansioni   di   funzionario  verbalizzante,  coadiuvando  il
 presidente  della  U.S.L.  nell'espletamento  dei   procedimenti   di
 aggiudicazione delle gare.
    In  virtu'  di  quanto  sopra,  il  ricorrente - con istanza del 6
 maggio 1982  -  chiedeva  l'attribuzione  del  trattamento  economico
 corrispondente alla qualifica di assistente amministrativo a far data
 dal  1  settembre  1985;  tale  istanza  veniva tuttavia respinta con
 l'impugnato provvedimento.
    Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
      1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29  del  d.P.R.  n.
 761/1979  ed  eccesso  di  potere  sotto vari profili sintomatici, in
 relazione alla circostanza che - a dire del ricorrente - erroneamente
 l'amministrazione avrebbe  negato  quanto  richiesto  dal  ricorrente
 invocando la norma di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979; ritiene
 il   ricorrente   che   la  norma  succitata  non  escluda,  ma  anzi
 presupponga, la retribuibilita' delle superiori mansioni a  far  data
 dal 61 giorno dall'inizio delle stesse; il ricorrente in proposito si
 richiama  alla  nota  sentenza della Corte costituzionale n. 57/1989,
 supportando  la  propria  pretesa  direttamente  all'art.  36   della
 Costituzione   e   all'art.  2126  del  c.c.;  evidenzia  inoltre  il
 ricorrente  che  egli  non  avrebbe  potuto  comunque  rifiutare   la
 prestazione   richiestagli   dall'amministrazione   per  esigenze  di
 servizio e che l'esercizio delle mansioni superiori avrebbe  prodotto
 un ingiustificato arricchimento della amministrazione a suo danno;
      2)  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 2126 del c.c.,
 nonche' del d.P.R. n. 821/1984 ed eccesso di  potere  per  violazione
 dei    principi    di   buona   amministrazione,   per   illogicita',
 contraddittorieta'    ed    ingiustizia    manifesta;     l'impugnato
 provvedimento  si  supporta  inoltre  alla  rilevata  circostanza che
 presso il servizio provveditorato non esisterebbero in organico posti
 della qualifica di assistente amministrativo: assume in proposito  il
 ricorrente che le esigenze organizzative dei servizi e dell'attivita'
 della    pubblica    amministrazione    possono    evolversi    anche
 indipendentemente  dall'adeguamento  della  pianta  organica  e   che
 quest'ultima  pertanto  possa,  in  un  dato  momento,  risultare non
 adeguata rispetto ai fabbisogni dell'amministrazione;  il  ricorrente
 richiama  sul  punto  anche  atti deliberativi della U.S.L. BR/4 e in
 particolare la deliberazione n. 602 del 7  maggio  1983,  in  cui  la
 stessa    amministrazione    da'    atto    della   circostanza   che
 all'espletamento di varie mansioni si provvede utilizzando  personale
 di  qualifica  inferiore,  il  quale  comunque  -  grazie al bagaglio
 tecnico nel frattempo acquisito - assolve tali compiti  con  adeguata
 competenza    e    professionalita'    (tale    delibera,    tendente
 all'attribuzione del  superiore  inquadramento  in  favore  di  detto
 personale,  risulta  annullata  dall'organo  tutorio;  il  ricorrente
 contesta infine la  necessarieta'  di  un  formale  provvedimento  di
 conferimento delle superiori mansioni di assistente amministrativo ai
 sensi  del  d.P.R.  n.  821/1984, assumendo che viceversa proprio dal
 tenore  dell'art.  29  del  d.P.R.  n.  761/1979  si  evincerebbe  il
 principio  generale  dell'"affidabilita'"  delle  superiori mansioni;
 precisa infine il ricorrente che comunque  il  formale  provvedimento
 potrebbe ravvisarsi nell'ordine di servizio n. 25595 del 19 settembre
 1987.
    In  data  18  settembre  1992  si costituiva in giudizio la U.S.L.
 BR/4, che insisteva per la reiezione del ricorso.
    Con ordinanza n. 2191/1992 del 30 settembre 1992  veniva  disposta
 l'acquisizione  di  varia  documentazione  in  via  istruttoria; tale
 documentazione veniva depositata in atti in data l4 novembre 1992.
    In data 27 novembre 1992 la difesa del ricorrente depositava,  tra
 l'altro, una memoria difensiva.
    Con  ordinanza  n. 3165/1992 del 22 dicembre 1992 veniva richiesta
 ulteriore documentazione  in  via  istruttoria;  tale  documentazione
 veniva depositata in atti in date 16 febbraio 1993 e 5 marzo 1993.
    In  data  15  gennaio  1993  la  difesa  del ricorrente depositava
 ulteriore memoria e varia documentazione; in data 26 febbraio 1993 la
 difesa del ricorrente depositava note di udienza.
    Con  ordinanza  n.  261/1993  del 3 marzo 1993 veniva parzialmente
 accolta l'istanza cautelare  avanzata  dal  ricorrente  limitatamente
 alle   differenze   retributive  tra  il  trattamento  di  coadiutore
 amministrativo e quello di assistente amministrativo limitatamente al
 periodo successivo alla data del 24 ottobre 1987.
    In data 26 gennaio 1994 e in data 4 febbraio 1994  la  difesa  del
 ricorrente   e,   rispettivamente,   la   difesa  della  U.S.L.  BR/4
 depositavano in atti memorie difensive.
    Con sentenza interlocutoria  n.  304/1994  del  16  febbraio  1994
 veniva  richiesto  il  deposito  di  ulteriore  documentazione in via
 istruttoria; la richiesta documentazione veniva depositata in data 23
 maggio 1993.
    In data 24 novembre 1994 la difesa del  ricorrente  depositava  in
 atti  ulteriore  memoria  difensiva  e  varia  documentazione  a fini
 istruttori.
    All'udienza del 15 dicembre 1994 il ricorso veniva introitato  per
 la decisione.
                             D I R I T T O
    Ritiene  il  Collegio  preliminarmente che il ricorso in esame non
 possa essere deciso senza la previa risoluzione  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  33  del  d.P.R. n. 3/1957 in
 relazione all'art. 36 della Costituzione.
    La Corte costituzionale con sentenza del 19 giugno 1990,  n.  296,
 anche  sulla  base di quanto gia' statuito con la precedente sentenza
 del 23 febbraio  1989,  n.  57,  decidendo  -  fra  l'altro  -  della
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 29, commi secondo e terzo,
 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ha ritenuto che la  sostituzione
 vicaria del titolare di una posizione funzionale piu' elevata assente
 per  malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili,
 oppure non immediatamente disponibile in  caso  di  urgenza,  rientri
 "tra  gli  ordinari compiti della propria posizione funzionale" e non
 rappresenti pertanto un'ipotesi di esercizio di mansioni superiori ai
 sensi della norma succitata.
    Varie  norme  di  settore,  in  realta',  prevedono   ipotesi   di
 sostituzione  vicaria  del  titolare assente o nei casi di urgenza in
 relazione al personale  di  determinate  qualifiche  (art.  7,  commi
 quinto  e  settimo, d.P.R. n. 128/1969 per il personale medico; artt.
 2, 5, 8, 11, 14, 17, 31, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 55 e 56  del  d.P.R.
 n.  821/1984 per il personale non medico del S.S.N.); la sostituzione
 vicaria, pertanto, in tali ipotesi non integra esercizio di  mansioni
 superiori.
    Alla stregua dell'orientamento interpretativo espresso dalla Corte
 costituzionale, in particolare con la citata sentenza n. 296/1990, la
 sostituzione   vicaria  del  titolare  assente  non  comporta  alcuna
 variazione nel trattamento economico del dipendente se espletata  per
 un   periodo  non  superiore  a  sessanta  giorni  nell'anno  solare;
 viceversa la sostituzione vicaria che si protragga oltre  il  termine
 temporale  sopra  indicato  integra  un'ipotesi  sottratta all'ambito
 applicativo di cui al citato art. 29 del d.P.R.  n.  761/1979  e  che
 trova  la  propria  disciplina  normativa  direttamente  nell'art. 36
 Cost., con conseguente diritto del  dipendente  all'attribuzione  del
 trattamento  economico  corrispondente al diverso livello qualitativo
 delle mansioni espletate. In  tale  ipotesi  l'illegittimo  protrarsi
 dell'esercizio  delle  superiori  mansioni, addebitabile innanzitutto
 all'amministrazione,  non  esclude  il  diritto  del  dipendente alla
 giusta retribuzione ai sensi dell'art. 2126 del c.c.
    Con d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (artt. 55 e  121,  quest'ultimo
 limitatamente  al  personale  dell'area  medica) e' stata prevista la
 retribuibilita' (per differenza tra lo stipendio della  posizione  di
 appartenenza  e  lo  stipendio  base  della  posizione superiore) per
 l'ipotesi di mansioni superiori imputabili a  vacanza  del  posto  di
 qualifica superiore.
    E'  tuttavia  evidente come tale norma, con valore formale di atto
 amministrativo,  non  pregiudichi   l'azionabilita'   della   pretesa
 patrimoniale    alle    differenze    retributive    complessivamente
 considerate,  pretesa  qualificabile  come  diritto  soggettivo   del
 dipendente  ove  l'art.  36  della  Costituzione venga ritenuta norma
 precettiva e di immediata applicazione.  Tale  lettura  dell'art.  36
 Cost.,  posta  a  fondamento  della  pretesa azionata dal ricorrente,
 sembra tuttavia in contrasto con l'art.  33  del  d.P.R.  n.  3/1957;
 l'art.  83  del  d.P.R. n. 761/1979, al primo comma, prevede infatti:
 "per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto  si
 applicano,  per  la parte compatibile le disposizioni del decreto del
 Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
 modificazioni  e integrazioni"; conseguentemente l'art. 33 del d.P.R.
 n. 3/1957 risulta  in  tal  modo  applicabile  in  via  residuale  e,
 comunque,  ad  integrazione  della  specifica  disciplina di settore,
 anche al personale del Servizio sanitario nazionale.
    Tale norma del t.u. degli impiegati civili dello Stato,  al  primo
 comma,  sancisce  il  diritto  dell'impiegato  "allo stipendio e agli
 assegni per carichi di famiglia nella misura stabilita  dalla  legge,
 in  relazione  alla  quantita' e qualita' delle prestazioni rese"; la
 norma in esame presuppone pero' un costante ed implicito  riferimento
 all'ipotesi  fisiologica,  nella  quale  il dipendente sia chiamato a
 svolgere  mansioni  proprie  della  qualifica  rivestita,   dovendosi
 conseguentemente   escludere  che  detta  disposizione  abbia  voluto
 attribuire esclusiva ed  assorbente  rilevanza  allo  svolgimento  di
 mansioni  estranee  alla  qualifica di appartenenza, come peraltro si
 evince agevolmente dalla lettura della disposizione di  cui  all'art.
 31 del t.u. citato (primo, secondo, e terzo comma).
    Il dipendente ha pertanto il diritto di svolgere funzioni inerenti
 alla  sua  qualifica,  puo'  essere  destinato a svolgere anche altre
 funzioni "purche' corrispondenti alla qualifica  che  riveste  ed  al
 ruolo  cui  appartiene",  ha  diritto  di  percepire  la retribuzione
 corrispondente. Ritiene quindi il Collegio che detta  norma,  proprio
 perche'  esclude  la  retribuibilita'  per  differenza delle mansioni
 superiori alla qualifica rivestita, risulti - per un verso - ostativa
 all'accoglimento della pretesa azionata dal ricorrente e - per  altro
 verso e correlativamente - in contrasto con l'art. 36 Cost., ove tale
 norma  dovesse  intendersi  come  norma  immediatamente  applicabile.
 Poiche' nel caso di specie  il  ricorrente  rivendica  le  differenze
 retributive   in   relazione  al  complessivo  trattamento  economico
 previsto   per   la   qualifica   superiore,    la    questione    di
 costituzionalita'  nei  termini  sopra evidenziati appare al Collegio
 rilevante e non manifestamente infondata.
    E' necessario pertanto disporre la sospensione del giudizio  e  la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la definizione
 della questione di costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Il  t.a.r. per la Puglia, sezione II di Lecce, dichiara sospeso il
 giudizio sul ricorso  n.  2539/1992,  proposto  da  Rizzo  Angelo,  e
 dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituizionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 segreteria alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
    Cosi'  deciso  in  Lecce nella camera di consiglio del 15 dicembre
 1994.
                       Il presidente: CAVALLARI
                                                    L'estensore: PASCA
 95C1327