N. 721 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 1995
N. 721 Ordinanza emessa il 21 luglio 1995 dal giudice di pace di Riva del Garda nel procedimento civile vertente tra Franzinelli Fabrizio e Piva Claudio ed altro Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in particolare, esclusione della competenza del giudice di pace per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Disciplina transitoria ritenuta inadeguata - Lamentata inidoneita' del decreto-legge a modificare norme attinenti all'organizzazione della giustizia - Irrazionalita' - Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza. (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10). (Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).(GU n.46 del 8-11-1995 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con ricorso in data 7 giugno 1995, da Franzinelli Fabrizio, res. Molina di Ledro (TN), contro Piva Claudio, res. Molina di Ledro (TN) e l'ufficio del registro di Riva del Garda (TN), in punto: opposizione ordinanza-ingiunzione. Visto il d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, poiche' lo stesso impedisce di fatto l'esercizio della attivita' giurisdizionale, in subiecta materia, da parte del giudice di pace, ritiene che il d.-l. n. 238/1995 recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile, sia costituzionalmente illegittimo in violazione degli articoli 1 (secondo comma), 2, 3 (secondo comma), 4 (secondo comma), 24, 25, 70, 71, 76 e 77 della Costituzione. Infatti la legge 26 novembre 1990, n. 353, ha operato alcune modifiche del codice di procedura civile che e' stato poi ulteriormente ridefinito e completato con la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace. Trattasi di due leggi di rango costituzionale, che hanno - cioe' - parzialmente attuato il principio del diritto del cittadino ad una giustizia rapida e non costosa in armonia con le disposizioni internazionali e comunitarie sui "Diritti dell'Uomo". Queste due leggi hanno avuto un regolare, anche se lungo, iter parlamentare, ma ci sono voluti cinque anni per concretizzare la loro entrata in vigore, brutalizzata da una serie di decreti che hanno determinato l'impressione che il giudice di pace non avesse ad entrare in funzione mai piu'. Tanto che le amministrazioni che avrebbero dovuto provvedere all'organizzazione degli uffici e delle strutture operative, non hanno provveduto che parzialmente e con colpevolissimo reato, fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige dove le strutture sono di tutto rispetto. Ebbene, un decreto ministeriale (ancorche' mascherato da decreto governativo) non puo' abrogare norme di legge regolari e di rango cosi' pregnante nell'economia del processo e della giustizia. Anche sotto il profilo dell'illogicita' e della contraddittorieta' il decreto Mancuso n. 238/1995 viola la Costituzione. Infatti la nuova figura del giudice di pace e' nata con l'obiettivo principale di togliere ai giudici togati le cause di piccola portata ed in particolare le cause di opposizione alla irrogazione delle pene pecuniarie conseguenti alle varie depenalizzazioni. Tanto che il nuovo codice della strada entrato in vigore a seguito della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, e del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il suo art. 205 espressamente demanda al giudice di pace la competenza per le opposizioni alle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. E questa competenza specifica deve ritenersi tuttora operante in capo al giudice di pace. Togliere la competenza in materia di opposizione alle sanzioni pecuniarie amministrative equivale a snaturare la legge istitutiva del giudice di pace; e non puo' percio' stesso essere lasciata agli umori di un Ministro spaventato dalla presa di posizione - ingiustificata e ai limiti dell'incoscienza - della classe forense aspramente criticata da molti avvocati e che ha portato alle dimissioni del presidente del Cons. nazionale forense (sia da presidente che da membro del predetto Consiglio). La stessa intestazione del decreto (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) non parla del giudice di pace ne' della legge istitutiva dello stesso, limitandosi a nominare il giudice di pace all'art. 1. Non vi e' cenno dei motivi che hanno fatto ritenere la sussistenza di una "straordinaria necessita' ed urgenza": mancando la quale il ricorso al decreto-legge diventa costituzionalmente illegittimo e percio' non sono obbligatorie le norme contenute nello stesso. Uno "sciopero" del partito degli avvocati non puo' essere ragionevolmente ritenuto causa di straordinaria necessita' ed urgenza. Basti considerare che fin dal 1990 gli avvocati conoscevano le norme modificative del processo civile. E poi se ad ogni sciopero si dovessero cambiare le leggi, non e' chi non veda che si precipiterebbe in un caos ancor piu' nero di quello che permea attualmente il pianeta giustizia. In conclusione, un decreeto-legge non puo' essere emanato solo per favorire rivendicazioni corporative, e deve contenere motivazioni profonde e convincenti (non solo strettamente politiche di equilibrio all'interno di una compagine governativa): altrimenti entra violentemente in collisione con gli articoli 70, 71, 72, 76 e 77 della Costituzione. Anche la modifica (inserita quasi di nascosto) dell'art. 641 c.p.c., ancorche' non direttamente influente sulla continuazione del processo, e' del tutto ingiustificata e priva di motivazione oltre che illogica e peregrina (quaranta giorni per l'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di 10.000 lire a fronte di "soli" trenta giorni per l'appello contro una sentenza del valore di miliardi). La disciplina transitoria non provvede sui giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore del decreto, creando ulteriore confusione, impedendo il funzionamento dell'ufficio per tutte le cause in corso.
P. Q. M. Ordina la sospensione del procedimento n. 20/1995 promosso da Franzinelli Fabrizio contro Piva Claudio e l'uff. registro di Riva del Garda; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimita' costituzionale del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22 giugno 1995 ed entrato, quindi in vigore lo stesso giorno), nella sua totalita' ed in particolare dell'art. 1 (competenza del giudice di pace), art. 3 (comparsa di risposta), art. 4 (udienza di prima comparizione e forma della trattazione), art. 5 (prima udienza di trattazione), art. 8 (termini nel procedimento di ingiunzione e di convalida), art. 9 (discliplina transitoria), art. 10 (organizzazione degli uffici nella fase transitoria); Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Riva del Garda, addi' 21 luglio 1995 Il giudice di pace: BERTOLINI 95C1328