N. 721 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 1995

                                N. 721
 Ordinanza  emessa  il  21 luglio 1995 dal giudice di pace di Riva del
 Garda nel procedimento civile vertente  tra  Franzinelli  Fabrizio  e
 Piva Claudio ed altro
 Processo  civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in
 particolare, esclusione della competenza del giudice di pace  per  le
 cause  di  opposizione  alle  ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del
 termine  per  l'opposizione  a  decreto  ingiuntivo)   -   Disciplina
 transitoria   ritenuta   inadeguata   -   Lamentata  inidoneita'  del
 decreto-legge a modificare norme attinenti  all'organizzazione  della
 giustizia  -  Irrazionalita' - Carenza dei requisiti di necessita' ed
 urgenza.
 (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10).
 (Cost., artt. 1, secondo comma,  2,  3,  secondo  comma,  4,  secondo
 comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile promossa
 con ricorso in data 7 giugno  1995,  da  Franzinelli  Fabrizio,  res.
 Molina  di Ledro (TN), contro Piva Claudio, res. Molina di Ledro (TN)
 e  l'ufficio  del  registro  di  Riva  del  Garda  (TN),  in   punto:
 opposizione ordinanza-ingiunzione.
   Visto  il d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, poiche' lo stesso impedisce
 di fatto l'esercizio della  attivita'  giurisdizionale,  in  subiecta
 materia,  da  parte  del  giudice  di  pace,  ritiene che il d.-l. n.
 238/1995 recante  interventi  urgenti  sulla  disciplina  transitoria
 della  legge  26  novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile,
 sia costituzionalmente illegittimo in  violazione  degli  articoli  1
 (secondo comma), 2, 3 (secondo comma), 4 (secondo comma), 24, 25, 70,
 71, 76 e  77 della Costituzione.
   Infatti  la  legge  26  novembre  1990,  n.  353, ha operato alcune
 modifiche  del  codice  di  procedura  civile  che   e'   stato   poi
 ulteriormente  ridefinito e completato con la legge 21 novembre 1991,
 n. 374, istitutiva del giudice di pace.
   Trattasi di due leggi di rango costituzionale, che hanno - cioe'  -
 parzialmente  attuato  il  principio del diritto del cittadino ad una
 giustizia rapida  e  non  costosa  in  armonia  con  le  disposizioni
 internazionali e comunitarie sui "Diritti dell'Uomo".
   Queste  due  leggi  hanno  avuto  un regolare, anche se lungo, iter
 parlamentare, ma ci sono voluti cinque anni per concretizzare la loro
 entrata in vigore, brutalizzata da una serie  di  decreti  che  hanno
 determinato  l'impressione  che  il  giudice  di  pace  non avesse ad
 entrare in funzione  mai  piu'.  Tanto  che  le  amministrazioni  che
 avrebbero  dovuto  provvedere all'organizzazione degli uffici e delle
 strutture operative, non hanno  provveduto  che  parzialmente  e  con
 colpevolissimo  reato,  fatta  eccezione per la regione Trentino-Alto
 Adige dove le strutture sono di tutto rispetto.  Ebbene,  un  decreto
 ministeriale  (ancorche'  mascherato da decreto governativo) non puo'
 abrogare  norme  di  legge  regolari  e  di  rango  cosi'   pregnante
 nell'economia del processo e della giustizia.
   Anche  sotto il profilo dell'illogicita' e della contraddittorieta'
 il decreto Mancuso n. 238/1995 viola la Costituzione.
   Infatti la nuova figura del giudice di pace e' nata con l'obiettivo
 principale di togliere ai giudici togati le cause di piccola  portata
 ed in particolare le cause di opposizione alla irrogazione delle pene
 pecuniarie  conseguenti  alle  varie  depenalizzazioni.  Tanto che il
 nuovo codice della strada entrato in vigore  a  seguito  della  legge
 delega  13  giugno 1991, n. 190, e del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
 con il suo art. 205 espressamente  demanda  al  giudice  di  pace  la
 competenza per le opposizioni alle contravvenzioni punite con la sola
 pena  pecuniaria.    E  questa  competenza  specifica  deve ritenersi
 tuttora operante in capo al giudice di pace.
   Togliere la competenza in  materia  di  opposizione  alle  sanzioni
 pecuniarie  amministrative  equivale  a snaturare la legge istitutiva
 del giudice di pace; e non puo' percio' stesso essere  lasciata  agli
 umori   di   un  Ministro  spaventato  dalla  presa  di  posizione  -
 ingiustificata e ai limiti dell'incoscienza -  della  classe  forense
 aspramente  criticata  da  molti  avvocati  e  che  ha  portato  alle
 dimissioni  del  presidente  del  Cons.  nazionale  forense  (sia  da
 presidente che da membro del predetto Consiglio).
   La stessa intestazione del decreto (Interventi urgenti sul processo
 civile  e  sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
 n. 353, relativa al medesimo processo) non parla del giudice di  pace
 ne'  della  legge  istitutiva dello stesso, limitandosi a nominare il
 giudice di pace all'art. 1.
   Non vi e' cenno dei motivi che hanno fatto ritenere la  sussistenza
 di  una  "straordinaria  necessita' ed urgenza": mancando la quale il
 ricorso al decreto-legge  diventa  costituzionalmente  illegittimo  e
 percio' non sono obbligatorie le norme contenute nello stesso.
   Uno   "sciopero"   del  partito  degli  avvocati  non  puo'  essere
 ragionevolmente  ritenuto  causa  di  straordinaria   necessita'   ed
 urgenza.  Basti considerare che fin dal 1990 gli avvocati conoscevano
 le norme modificative del processo civile.
   E poi se ad ogni sciopero si dovessero cambiare le  leggi,  non  e'
 chi  non  veda  che  si  precipiterebbe in un caos ancor piu' nero di
 quello che permea attualmente il pianeta giustizia.
   In conclusione, un decreeto-legge non puo' essere emanato solo  per
 favorire  rivendicazioni  corporative,  e  deve contenere motivazioni
 profonde e convincenti (non solo strettamente politiche di equilibrio
 all'interno  di  una   compagine   governativa):   altrimenti   entra
 violentemente  in  collisione  con  gli  articoli 70, 71, 72, 76 e 77
 della Costituzione.  Anche la modifica (inserita quasi  di  nascosto)
 dell'art.  641  c.p.c.,  ancorche'  non  direttamente influente sulla
 continuazione del processo, e' del tutto ingiustificata  e  priva  di
 motivazione  oltre  che  illogica  e  peregrina  (quaranta giorni per
 l'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di 10.000 lire
 a fronte di "soli" trenta giorni per l'appello  contro  una  sentenza
 del valore di miliardi).
   La  disciplina  transitoria  non provvede sui giudizi pendenti alla
 data  dell'entrata  in  vigore   del   decreto,   creando   ulteriore
 confusione,  impedendo  il  funzionamento  dell'ufficio  per tutte le
 cause in corso.
                               P. Q. M.
   Ordina  la  sospensione  del  procedimento  n.  20/1995 promosso da
 Franzinelli Fabrizio contro Piva Claudio e l'uff.  registro  di  Riva
 del Garda;
   Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
 declaratoria di illegittimita' costituzionale  del  d.-l.  21  giugno
 1995,  n.  238  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 del 22 giugno 1995 ed entrato, quindi in vigore  lo  stesso  giorno),
 nella  sua  totalita'  ed  in particolare dell'art. 1 (competenza del
 giudice di pace), art. 3 (comparsa di risposta), art. 4  (udienza  di
 prima  comparizione e forma della trattazione), art. 5 (prima udienza
 di trattazione), art. 8 (termini nel procedimento di ingiunzione e di
 convalida), art. 9 (discliplina transitoria), art. 10 (organizzazione
 degli uffici nella fase transitoria);
   Ordina alla cancelleria di  notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei
 deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
     Riva del Garda, addi' 21 luglio 1995
                     Il giudice di pace: BERTOLINI
 95C1328