N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 1995

                                N. 725
 Ordinanza emessa il  21  luglio  1995  dal  pretore  di  Bolzano  nel
 procedimento civile tra Pertoll Peter Paul e la provincia autonoma di
 Bolzano
 Provincia di Bolzano - Sanzioni amministrative in materia di igiene e
 sanita'  - Oblazione, in base a legge provinciale, mediante pagamento
 ridotto, quando il minimo  edittale  non  sia  previsto,  nella  sola
 misura  di  un terzo del massimo - Violazione del principio contenuto
 nella legge  statale  secondo  cui  l'oblazione  e'  possibile  anche
 mediante  il pagamento del doppio del minimo - Conseguente violazione
 dei limiti della competenza provinciale - Riferimento  alla  sentenza
 della Corte costituzionale n. 152/1995.
 (Legge  della  provincia  di  Bolzano  7  gennaio 1977, n. 9, art. 6,
 ultimo comma, come aggiunto dalla legge della  provincia  di  Bolzano
 del 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1).
 (Statuto  Trentino-Alto Adige, artt. 5, 9; legge 24 novembre 1981, n.
 689, artt. 10 e 38, primo comma).
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva;
   Rilevato  che  Pertoll  Peter  Paul,  proponendo  ricorso   avverso
 ordinanza-ingiunzione  del direttore della ripartizione sanita' della
 Provincia autonoma  di  Bolzano,  intimantegli  il  pagamento  di  L.
 742.000  a  titolo  di sanzione amministrativa per avere assertamente
 omesso  di  apprestare  le necessarie cure all'ordine ed alla pulizia
 del laboratorio di produzione della sua  pasticceria,  in  violazione
 dell'art.  29  del  d.P.R.  26  marzo  1980 n. 327, punibile ai sensi
 dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962 n.  283,  ha  documentato  di
 aver  provveduto  in data 15 marzo 1993 ad effettuare il pagamento in
 forma ridotta, versando l'importo di L.   8.000, pari al  doppio  del
 minimo   previsto   in   via  generale  per  le  sanzioni  pecuniarie
 amministrative derivate da depenalizzazione di reati gia' puniti  con
 l'ammenda,   e   chiesto,   di   conseguenza,   l'annullamento  della
 ordinanza-ingiunzione  emessa  successivamente   dall'amministrazione
 provinciale,  a  fronte  degli  effetti  pretesamente  liberatori del
 pagamento; sostiene,  all'uopo,  l'illegittimita'  dell'ultimo  comma
 dell'art.    6  della  legge  prov.  7  gennaio  1977  n. 9, aggiunto
 dall'art. 1 della legge prov. 29  ottobre  1991  n.  30,  questo  sul
 rilievo  che  nel prevedere che "qualora sia indicato solo il massimo
 edittale della sanzione amministrativa pecuniaria, il  suo  pagamento
 in  forma  ridotta  e' ammesso in misura pari ad un terzo del massimo
 stesso", la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 16 della  legge
 24  novembre 1981 n. 689 e, di riverbero, con gli artt. 3 e 117 Cost.
 nonche' 2 e 9 dello  statuto  speciale  di  autonomia  della  regione
 Trentino-Alto Adige;
   Atteso che la Corte di cassazione in relazione alla disposizione di
 cui all'art. 16, primo comma, della legge statale, ha statuito che in
 assenza  dei limiti minimo o massimo speciali o di entrambi valgono i
 limiti generali propri della specie di pena di cui si tratta, con  la
 conseguenza  che  ove  la  sanzione  sia  prevista,  come nel caso di
 specie, solo nel massimo edittale, l'interessato  puo'  corrispondere
 il  doppio  del minimo come indicato dall' art. 10 della stessa legge
 o, in applicazione dell'art.  38,  primo  comma,  dall'art.  26  c.p.
 (Cass.    3  maggio  1988 n. 3303 e successive varie; da ultimo Cass.
 5067 del 24 maggio 1994);
   Rilevato che la Corte  costituzionale,  in  fattispecie  del  tutto
 analoga  a  quella  in  esame,  ha  ritenuto  fondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo 19 luglio 1984
 n.  47,  in  relazione  all'art.  117  Cost.,  laddove  non  consente
 all'interessato di accedere al pagamento in forma ridotta, pagando il
 doppio   del   minimo   edittale,   nelle   ipotesi   di   violazione
 amministrativa sanzionata nel solo  massimo  edittale  (sentenza  4/8
 maggio 1995 n. 152);
   Rilevato, in particolare, che nella summenzionata sentenza la Corte
 costituzionale  ha  affermato che al dettato di cui all'art. 16 della
 legge 24 novembre 1981  n.  689,  recante  la  disciplina  in  misura
 ridotta  delle  sanzioni  amministrative,  "per  il  suo  rilievo nel
 contesto  della  disciplina  generale  posta  in  tema  di   sanzioni
 amministrative,  va  riconosciuto il valore di principio suscettibile
 di vincolare il legislatore regionale: e questo sia  con  riferimento
 alla  previsione della possibilita' di un pagamento della sanzione in
 misura ridotta  sia  con  riferimento  alla  determinazione  di  tale
 misura,  che  la  stessa  norma  viene  ad indicare nell'importo piu'
 favorevole al soggetto intimato, da individuare attraverso la  scelta
 tra  le  misure  rappresentate dal terzo del massimo e dal doppio del
 minimo della sanzione edittale";
   Rilevato che in materia di "igiene e sanita'" la Provincia autonoma
 appare  dotata di potesta' legislativa non "primaria" o esclusiva, ma
 "secondaria"  o  concorrente  con  quella  statale,  con  conseguente
 vincolo  a  legiferare nel rispetto non solo, per quel che interessa,
 dei "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" (artt.  4  e  8
 dello  statuto  d'autonomia  risultante dal t.u. approvato con d.P.R.
 31 agosto 1972 n. 670), ma anche dei "principi stabiliti dalle  leggi
 dello  Stato" (art. 9 n. 10 St. cit., in relazione al precedente art.
 5);
   Ritenuto che  la  disciplina  recata  dall'art.  16,  primo  comma,
 cosiccome   interpretato   dal  giudice  di  legittimita',  perlomeno
 nell'impianto  della  legge  in  cui   si   trova   inserita,   possa
 considerarsi  espressione  di  una  scelta  di  principio operata dal
 legislatore statale, atta a segnare un limite  impreteribile  per  il
 legislatore   provinciale   nell'esplicazione   della   sua  potesta'
 meramente "secondaria", in virtu' dell'art. 9 dello statuto, nel  suo
 riferimento  al  precedente art.   5 ("principi stabiliti dalle leggi
 dello Stato");
   Ritenuto che ai fini del giudizio che occupa,  concernente  materia
 di competenza provinciale soltanto secondaria, non acquisti viceversa
 autonomo  rilievo,  e  possa  cosi'  rimanere  assorbito, l'ulteriore
 quesito se la facolta' di scelta codificata all'art. 16, primo comma,
 legge n. 689/1981 rifletta al contempo anche  un  principio  generale
 dell'ordinamento  giuridico nel suo insieme (agli effetti degli artt.
 4 ed 8 dello  Statuto)  e  piu'  in  particolare  del  sistema  delle
 sanzioni   pecuniarie   approntate  dal  diritto  pubblico  in  senso
 contrario deporrebbero, peraltro:
     1) la diversa disciplina posta dagli artt.  162  e  162-bis  c.p.
 che  non  ammettono  alternative  al  versamento di somme commisurate
 sempre ed inderogabilmente al massimo dell'ammenda edittale,  o,  nel
 campo  specifico del diritto penale amministrativo, l'art. 202, primo
 comma, del Nuovo Codice della Strada che prescrive in  ogni  caso  il
 versamento di "una somma pari al minimo fissato dalle singole norme";
     2)  sebbene  in  contrasto  con  quanto come sopra statuito dalla
 Cassazione, l'opinio iuris autorevolmente espressa dal  Consiglio  di
 Stato  nel  parere  n.  1651/1986 del 27 agosto 1986, per cui a mente
 dello stesso art. 16, primo comma, in commento: "ove specifiche leggi
 prevedano solo il massimo della sanzione, e' solo con  riferimento  a
 tale  massimo  che puo' essere determinata la somma da pagare ...  in
 quanto diversamente, si svuoterebbe di forza deterrente la norma  che
 nello  stabilire  soltanto  il  massimo,  ha  inteso  evidenziare  la
 particolare gravita' della singola fattispecie";
     3) la circostanza che, come ricorda la cit.  Cass.  3303/88,  "la
 formulazione originaria dell'art. 16 - nel testo proposto dal disegno
 di  legge governativo (Atto n. 1799/C della VII legislatura, art.  6)
 - consentiva soltanto il pagamento  della  terza  parte  del  massimo
 della  sanzione  prevista  per  la  violazione  commessa,  mentre  la
 facolta' di pagare anche il doppio del minimo della sanzione edittale
 fu inserita in un secondo momento, nel corso  dell'iter  parlamentare
 del disegno di legge";
     4) la considerazione che la stessa Cass. n. 3303/88 riconosce che
 "sul  piano  della  politica legislativa" "indubbiamente sussiste" la
 "esigenza di  evitare  che  violazioni  punite  con  elevati  massimi
 edittali  possano  avere, come concreta conseguenza, il pagamento per
 colui che le  commette,  di  sole  L.  8.000",  auspicando  un  nuovo
 intervento del legislatore;
     5) la circostanza che l'art. 16 non sia ricompreso nella "Sezione
 I"  del  "Capo  I"  della  legge  n.  689/81,  dedicata  ai "Principi
 generali";
   Considerato  che,   per   quanto   esposto   in   precedenza,   non
 manifestamente  infondato  si  dimostra,  in  ogni caso, il motivo di
 costituzionalita' relativo all'art.  6,  ultimo  comma,  della  legge
 prov.  7 gennaio 1977 n. 9, aggiunto dall'art. 1 della legge prov. 29
 ottobre 1991 n. 30, nella parte in cui elimina la facolta' di  scelta
 garantita,  invece,  dall'art.  16  della  legge  statale,  anche con
 riferimento alle materie attribuite alla competenza  solo  secondaria
 della Provincia;
   Ritenuto pertanto di dover sollevare incidente di costituzionalita'
 nei   termini   specificati,   dalla   risoluzione   della  questione
 palesemente dipendendo l'esito del presente giudizio;
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione  al
 combinato  disposto  degli  artt.  9 e 5 dello statuto speciale della
 regione   Trentino-Alto   Adige,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge della provincia
 autonoma  di  Bolzano  7  gennaio  1977 n. 9 ("Norme di procedura per
 l'applicazione delle sanzioni amministrative"), aggiunto dall'art.  1
 della  legge  della  provincia autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991 n.
 30, laddove preclude, anche con riferimento alle  materie  attribuite
 alla   competenza   solo   secondaria  della  provincia  (art.  9  in
 riferimento all'art. 5 dello statuto), la facolta' di oblare mediante
 corresponsione del doppio del minimo edittale ricavabile dagli  artt.
 10,  primo comma, e rispettivaamente, con riferimento agli artt. 24 e
 26 c.p., 38, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;
   Dispone pertanto la sospensione del presente giudizio e manda  alla
 cancelleria  per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
 e la notifica della presente ordinanza alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente  della  Giunta  provinciale  nonche'  la  comunicazione al
 Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano.
     Bolzano, addi' 21 luglio 1995
                          Il pretore: BONELL
 95C1332