N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 1995
N. 725 Ordinanza emessa il 21 luglio 1995 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile tra Pertoll Peter Paul e la provincia autonoma di Bolzano Provincia di Bolzano - Sanzioni amministrative in materia di igiene e sanita' - Oblazione, in base a legge provinciale, mediante pagamento ridotto, quando il minimo edittale non sia previsto, nella sola misura di un terzo del massimo - Violazione del principio contenuto nella legge statale secondo cui l'oblazione e' possibile anche mediante il pagamento del doppio del minimo - Conseguente violazione dei limiti della competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1995. (Legge della provincia di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, art. 6, ultimo comma, come aggiunto dalla legge della provincia di Bolzano del 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, 9; legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 10 e 38, primo comma).(GU n.46 del 8-11-1995 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Rilevato che Pertoll Peter Paul, proponendo ricorso avverso ordinanza-ingiunzione del direttore della ripartizione sanita' della Provincia autonoma di Bolzano, intimantegli il pagamento di L. 742.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere assertamente omesso di apprestare le necessarie cure all'ordine ed alla pulizia del laboratorio di produzione della sua pasticceria, in violazione dell'art. 29 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, punibile ai sensi dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962 n. 283, ha documentato di aver provveduto in data 15 marzo 1993 ad effettuare il pagamento in forma ridotta, versando l'importo di L. 8.000, pari al doppio del minimo previsto in via generale per le sanzioni pecuniarie amministrative derivate da depenalizzazione di reati gia' puniti con l'ammenda, e chiesto, di conseguenza, l'annullamento della ordinanza-ingiunzione emessa successivamente dall'amministrazione provinciale, a fronte degli effetti pretesamente liberatori del pagamento; sostiene, all'uopo, l'illegittimita' dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge prov. 7 gennaio 1977 n. 9, aggiunto dall'art. 1 della legge prov. 29 ottobre 1991 n. 30, questo sul rilievo che nel prevedere che "qualora sia indicato solo il massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria, il suo pagamento in forma ridotta e' ammesso in misura pari ad un terzo del massimo stesso", la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e, di riverbero, con gli artt. 3 e 117 Cost. nonche' 2 e 9 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; Atteso che la Corte di cassazione in relazione alla disposizione di cui all'art. 16, primo comma, della legge statale, ha statuito che in assenza dei limiti minimo o massimo speciali o di entrambi valgono i limiti generali propri della specie di pena di cui si tratta, con la conseguenza che ove la sanzione sia prevista, come nel caso di specie, solo nel massimo edittale, l'interessato puo' corrispondere il doppio del minimo come indicato dall' art. 10 della stessa legge o, in applicazione dell'art. 38, primo comma, dall'art. 26 c.p. (Cass. 3 maggio 1988 n. 3303 e successive varie; da ultimo Cass. 5067 del 24 maggio 1994); Rilevato che la Corte costituzionale, in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha ritenuto fondata la questione di costituzionalita' dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo 19 luglio 1984 n. 47, in relazione all'art. 117 Cost., laddove non consente all'interessato di accedere al pagamento in forma ridotta, pagando il doppio del minimo edittale, nelle ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale (sentenza 4/8 maggio 1995 n. 152); Rilevato, in particolare, che nella summenzionata sentenza la Corte costituzionale ha affermato che al dettato di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante la disciplina in misura ridotta delle sanzioni amministrative, "per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale: e questo sia con riferimento alla previsione della possibilita' di un pagamento della sanzione in misura ridotta sia con riferimento alla determinazione di tale misura, che la stessa norma viene ad indicare nell'importo piu' favorevole al soggetto intimato, da individuare attraverso la scelta tra le misure rappresentate dal terzo del massimo e dal doppio del minimo della sanzione edittale"; Rilevato che in materia di "igiene e sanita'" la Provincia autonoma appare dotata di potesta' legislativa non "primaria" o esclusiva, ma "secondaria" o concorrente con quella statale, con conseguente vincolo a legiferare nel rispetto non solo, per quel che interessa, dei "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" (artt. 4 e 8 dello statuto d'autonomia risultante dal t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), ma anche dei "principi stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 9 n. 10 St. cit., in relazione al precedente art. 5); Ritenuto che la disciplina recata dall'art. 16, primo comma, cosiccome interpretato dal giudice di legittimita', perlomeno nell'impianto della legge in cui si trova inserita, possa considerarsi espressione di una scelta di principio operata dal legislatore statale, atta a segnare un limite impreteribile per il legislatore provinciale nell'esplicazione della sua potesta' meramente "secondaria", in virtu' dell'art. 9 dello statuto, nel suo riferimento al precedente art. 5 ("principi stabiliti dalle leggi dello Stato"); Ritenuto che ai fini del giudizio che occupa, concernente materia di competenza provinciale soltanto secondaria, non acquisti viceversa autonomo rilievo, e possa cosi' rimanere assorbito, l'ulteriore quesito se la facolta' di scelta codificata all'art. 16, primo comma, legge n. 689/1981 rifletta al contempo anche un principio generale dell'ordinamento giuridico nel suo insieme (agli effetti degli artt. 4 ed 8 dello Statuto) e piu' in particolare del sistema delle sanzioni pecuniarie approntate dal diritto pubblico in senso contrario deporrebbero, peraltro: 1) la diversa disciplina posta dagli artt. 162 e 162-bis c.p. che non ammettono alternative al versamento di somme commisurate sempre ed inderogabilmente al massimo dell'ammenda edittale, o, nel campo specifico del diritto penale amministrativo, l'art. 202, primo comma, del Nuovo Codice della Strada che prescrive in ogni caso il versamento di "una somma pari al minimo fissato dalle singole norme"; 2) sebbene in contrasto con quanto come sopra statuito dalla Cassazione, l'opinio iuris autorevolmente espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 1651/1986 del 27 agosto 1986, per cui a mente dello stesso art. 16, primo comma, in commento: "ove specifiche leggi prevedano solo il massimo della sanzione, e' solo con riferimento a tale massimo che puo' essere determinata la somma da pagare ... in quanto diversamente, si svuoterebbe di forza deterrente la norma che nello stabilire soltanto il massimo, ha inteso evidenziare la particolare gravita' della singola fattispecie"; 3) la circostanza che, come ricorda la cit. Cass. 3303/88, "la formulazione originaria dell'art. 16 - nel testo proposto dal disegno di legge governativo (Atto n. 1799/C della VII legislatura, art. 6) - consentiva soltanto il pagamento della terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, mentre la facolta' di pagare anche il doppio del minimo della sanzione edittale fu inserita in un secondo momento, nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge"; 4) la considerazione che la stessa Cass. n. 3303/88 riconosce che "sul piano della politica legislativa" "indubbiamente sussiste" la "esigenza di evitare che violazioni punite con elevati massimi edittali possano avere, come concreta conseguenza, il pagamento per colui che le commette, di sole L. 8.000", auspicando un nuovo intervento del legislatore; 5) la circostanza che l'art. 16 non sia ricompreso nella "Sezione I" del "Capo I" della legge n. 689/81, dedicata ai "Principi generali"; Considerato che, per quanto esposto in precedenza, non manifestamente infondato si dimostra, in ogni caso, il motivo di costituzionalita' relativo all'art. 6, ultimo comma, della legge prov. 7 gennaio 1977 n. 9, aggiunto dall'art. 1 della legge prov. 29 ottobre 1991 n. 30, nella parte in cui elimina la facolta' di scelta garantita, invece, dall'art. 16 della legge statale, anche con riferimento alle materie attribuite alla competenza solo secondaria della Provincia; Ritenuto pertanto di dover sollevare incidente di costituzionalita' nei termini specificati, dalla risoluzione della questione palesemente dipendendo l'esito del presente giudizio;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione al combinato disposto degli artt. 9 e 5 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977 n. 9 ("Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative"), aggiunto dall'art. 1 della legge della provincia autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991 n. 30, laddove preclude, anche con riferimento alle materie attribuite alla competenza solo secondaria della provincia (art. 9 in riferimento all'art. 5 dello statuto), la facolta' di oblare mediante corresponsione del doppio del minimo edittale ricavabile dagli artt. 10, primo comma, e rispettivaamente, con riferimento agli artt. 24 e 26 c.p., 38, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689; Dispone pertanto la sospensione del presente giudizio e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta provinciale nonche' la comunicazione al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano. Bolzano, addi' 21 luglio 1995 Il pretore: BONELL 95C1332