N. 727 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio - 29 settembre 1995
N. 727 Ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Malacarne Pietro ed altro Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza" - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.). (Cost., artt. 25 e 77).(GU n.46 del 8-11-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Malacarne Pietro e Cervelieri Patrizio, imputati del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 per avere, in qualita' di titolari della stazione di servizio di via Foro Boario 132, effettuato in fognatura uno scarico con parametri superiori ai limiti tabellari quanto a COD, oli minerali, tensioattivi, ferro e piombo. Osserva Che il p.m. d'udienza, dott. Anna Baroncini, ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995 n. 9. Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 726/1995). 95C1334