N. 727 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio - 29 settembre 1995

                                N. 727
 Ordinanza   emessa   il   10  febbraio  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 29 settembre  1995)  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento penale a carico di Malacarne Pietro ed altro
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento - Scarichi di insediamento
 produttivo  con  parametri  superiori  ai  limiti  di  accettabilita'
 previsti  dalle  tabelle  della  legge  n.  319/1976 - Modifica della
 disciplina degli scarichi recapitanti o meno in  pubbliche  fognature
 effettuata   con   decreto-legge  ripetutamente  reiterato  anche  di
 contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma  di  legiferazione
 per  la  mancanza  del  presupposto  della  "necessita' ed urgenza" -
 Conseguente  sottrazione  alle  assemblee  parlamentari  della   loro
 competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva
 di legge in materia penale.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).
 (Cost., artt. 25 e 77).
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale a
 carico di Malacarne Pietro e Cervelieri Patrizio, imputati del  reato
 p.  e  p.  dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 per avere, in
 qualita' di titolari della stazione di servizio di  via  Foro  Boario
 132,  effettuato  in fognatura uno scarico con parametri superiori ai
 limiti tabellari quanto a COD, oli minerali,  tensioattivi,  ferro  e
 piombo.
                                Osserva
   Che il p.m. d'udienza, dott. Anna Baroncini, ha richiesto pronuncia
 di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza
 e  rilevanza  della  questione  di  legittimita' costituzionale degli
 artt. 1 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt.  25  e  77
 della   Costituzione,   con   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.  Osserva il pretore che la  richiesta  e'  fondata  e
 ritiene  pertanto  di dover dichiarare rilevante e non manifestamente
 infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione,  la
 questione  di legittimita' costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995 n.
 9.
   Circa i  presupposti  di  diritto  in  ordine  alla  non  manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 726/1995).
 95C1334