N. 730 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 settembre 1995
N. 730 Ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Pietroluongo Antonio ed altri Processo penale - Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione - Prevista documentazione integrale, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, salvo "che non si svolga in udienza" - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento per situazioni omogenee. (C.P.P. 1988, artt. 127, decimo comma, e 141-bis). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 8-11-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza in sede di udienza camerale di convalida dell'arresto di Pietroluongo Antonio e Mei Riccardo; Premesso che e' necessario procedere all'interrogatorio degli arrestati con le modalita' di cui agli artt. 64 e seguenti c.p.p.; Considerato che l'art. 141-bis c.p.p., introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, prevede che, a pena d'inutilizzabilita', ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; Considerato ancora che espressamente il legislatore ha limitato l'applicabilita' della norma in questione alle ipotesi in cui l'interrogatorio si svolga fuori di udienza. Cosicche', l'arresto (o il fermato), pur rientrando nel novero dei soggetti posti in stato di detenzione ("a qualsiasi titolo"), e pur dovendo essere sottoposto a un'audizione che in nulla differisce dall'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 391, comma terzo in relazione all'art. 294 c.p.p.), non rientra tra i destinatari della previsione garantistica di cui alla disposizione citata (posto che, appunto, il suo interrogatorio si svolge formalmente in un'udienza in camera di consiglio). Donde la conseguenza che andrebbe verbalizzato, l'interrogatorio degli attuale indagati, secondo la diversa regola di cui all'art. 127 c.p.p.; Tanto premesso, reputa che la suddetta disciplina - nel suo complesso - sia generatrice di una situazione di dubbia costituzionalita', siccome determinante una irragionevole disparita' di trattamento tra posizioni omogenee nella sostanza, e dunque rilevante ex art. 3 Cost. Giova sottolineare che, per quel che si comprende dalla lettura dei lavori parlamentari, l'introduzione dell'art. 141-bis trova ragion d'essere nell'esigenza di documentare rigorosamente gli atti coinvolgenti il detenuto, destinati ad assumere efficacia probatoria nel processo di merito (indicativa in tal senso e' la sanzione di inutilizzabilita' dell'atto per il caso d'inosservanza), indipendentemente dalle scelte del giudice e dalle sue capacita' di vigilanza sulla genuina riproduzione delle dichiarazioni. Benche' in un contesto lessicale nebuloso, si impone ad ogni intelligenza la correlazione posta dalla norma tra la condizione personale dell'interrogato (detenuto "a qualsiasi titolo") e la natura giuridica dell'acquisizione da documentare ("ogni interrogatorio"). Sembra chiara altresi' la ratio. In un sistema in cui gli interrogatori della persona in stato di detenzione, lungi dall'esaurire la propria funzione del settore delle indagini preliminari, sono tali da proiettare i propri effetti nell'area di elaborazione della prova, tanto da resistere, se mediate dalle contestazioni dibattimentali, fino alle valutazioni conclusive in sede di giudizio; in un sistema siffatto, cioe', in cui la "memoria storica" delle prime dichiarazioni rimane pressoche' intatta, il legislatore ha ritenuto di optare per una disciplina che, quanto agli interrogatori della persona in stato detentivo, sottrae al giudice ogni valutazione discrezionale circa l'eventualita' di documentare l'atto in forma solo riassuntiva (art. 134, comma secondo e 140 c.p.p.). Con la conseguenza che, quello che per l'innanzi era in facolta' del giudice (verbalizzare integralmente l'atto, a' sensi dell'art. 134, comma primo e secondo, c.p.p.), diviene oggi dovuto ("ogni interrogatorio essre documentato ...") in virtu' della condizione personale del dichiarante ("detenuto", a qualsiasi titolo), giustificatrice della volonta' di porre fine alle inevitabili ambiguita' discendenti dalla previgente disciplina. Questa infatti autorizzava il giudice ad operare mediante redazione contestuale del verbale in forma solo riassuntiva, nei casi di "limitata rilevanza" (laconica espressione, che nulla in concreto significa) o in presenza di contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione (art. 140 c.p.p.). Rispetto ad un simile quadro, la situazione dell'arrestato (o del fermato), seppure identica quanto a condizione personale e processuale (oltre allo stato detentivo, anche qui viene in rilievo la polivalenza funzionale della dichiarazione), patisce un trattamento sicuramente deteriore discendente dall'irragionevole (perdurante) assoggettamento alla pregressa disciplina. Invero, l'interrogatorio dell'arrestato (o del fermato), svolgendosi in udienza, rimane potenzialmente assoggettabile a verbalizzazione riassuntiva senza che la stessa debba essere necessariamente accompagnata dalla riproduzione fonografica. Per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza 3 dicembre 1990 n. 529 della Corte costituzionale, la verbalizzazione in forma meramente riassuntiva, nel procedimento camerale, deve anzi avvenire "di regola" da sola, valendo nell'udienza la disciplina dettata dall'art. 127, comma dieci, c.p.p. Il giudice, quindi, puo' far si' che alla verbalizzazione riassuntiva si accompagni la riproduzione fonografica (non invece quella audiovisiva), ma "di regola" e' normativamente orientato a decidere che cio' non avverra'. Con la conseguenza, del tutto incongrua, che l'arrestato o il fermato si trova a scontare tutt'oggi quella valutazione legale di semplicita' dell'atto che e' implicita nel testo vigente degli artt. 125 e 391 c.p.p., diversamente dalla persona in stato di custodia cautelare e da qualsivoglia altro soggetto detenuto; e benche' la sua posizione di soggetto in stato di detenzione precautelare, assoggettato al suddetto regime senza ancora l'intervento giurisdizionale, sia tale da giustificare semmai un aumento (non certo una diminuzione) delle garanzie di verita' e di non ambiguita'. Tutto cio' - ad avviso del giudice - travalica i confini della logica piu' elementare e viola il principio di ragionevolezza. Ne' infatti la differenziazione del trattamento giuridico sembra giustificabile per il fatto di svolgersi l'interrogatorio dell'arrestato appunto in udienza. La scansione procedimentale di cui agli artt. 391 e 127 c.p.p. in nulla diversifica, nella sostanza, lo stato di fatto in cui si trova l'arrestato, e non toglie validita' alla considerazione di doversi ritenere inaccettabile la potenziale sottoposizione del soggetto in stato precautelare ad una modalita' di verbalizzazione delle sue difese che il legislatore - in situazioni omogenee - ha reputato tanto inaffidabile. Sia l'art. 127, comma dieci, c.p.p., allora, nella parte in cui comunque consente, "di regola", per l'arrestato, la verbalizzazione solo riassuntiva dell'interrogatorio, che l'art. 141-bis c.p.p., relativamente all'inciso "e che non si svolga in udienza", nella pare in cui non contempla l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato tra le ipotesi obbligatorie di verbalizzazione integrale, lasciano fondatamente il dubbio di una lesione del principio cardine di cui all'art. 3 Cost. Quanto riferito in premessa rende la presente questione rilevante nel caso di specie, con la cosenguente necessita' dell'intervento della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 127, comma dieci, e 141-bis del c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa estrazione di copie da conservarsi per il prosieguo delle indagini preliminari contro Pietroluongo Antonio e Mei Riccardo; Ordina che la presente ordinanza sia notificata ai prevenuti, ai loro difensori e al pubblico ministero, oltreche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; ed ancora, che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lucca, addi' 2 settembre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: TERRUSI 95C1337