N. 734 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio - 3 ottobre 1995
N. 734 Ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Poledrelli Riccardo ed altro Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza" - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 1, e segg.). (Cost., artt. 25 e 77).(GU n.46 del 8-11-1995 )
IL PRETORE Ne procedimento penale a carico di Poledrelli Riccardo e Verri Massimo, imputati del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 per avere, in qualita' di titolari della stazione di servizio di via Bologna n. 115, effettuato in fognatura uno scarico con parametri superiori ai limiti tabellari quanto a materiali sedimentabili, materiali in sospensione, COD, oli minerali, tensioattivi, solfuri, rame, ferro e zinco. O S S E R VA Che il p.m., d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 56 del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli articoli 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9. Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue: 1) Violazione degli articoli 25 e 77 della Costituzione. Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del parlamento e l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi e' connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 75 della Cost.), ora quale organo cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' e durevolezza attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 50 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella materia che ci occupa invece, con la reintegrazione di vari decreti-legge mai convertiti si e' realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale e' di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare. Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre di fatto, al parlamento la possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno deteminare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate. Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della "necessita' ed urgenza". Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del parlamento in via ordinaria. Il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 9/1995, non si puo' essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto-legge per violazione art. 77 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e ss. del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 19, concernente "Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature". Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 10 febbraio 1995 Il pretore: BARONCINI 95C1341