N. 441 ORDINANZA 18 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza  -  Indennita'  di  accompagnamento  -  Ratei
 pregressi   -   Interessi  e  rivalutazione  monetaria  -  Disciplina
 applicabile - Richiamo  alla  sentenza  n.  196/1993  della  Corte  -
 Parificazione   della  disciplina  delle  prestazioni  di  assistenza
 sociale  a  quella  delle  prestazioni  previdenziali  -  Difetto  di
 motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995
 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Maggi Lucia
 e  il  Ministero  dell'Interno,  iscritta  al  n.  235  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Lucia Maggi
 contro  il  Ministero  dell'Interno  per  ottenere il pagamento degli
 interessi e della rivalutazione monetaria sui  ratei  dell'indennita'
 di  accompagnamento  a lei corrisposti oltre il 121 giorno successivo
 alle  rispettive  date  di  decorrenza,  il  Pretore  di  Lecco,  con
 ordinanza  del 9 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art.
 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma
 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  "nella  parte  in  cui  non
 prevede che anche gli enti erogatori di mere prestazioni di carattere
 assistenziale possano portare in detrazione l'importo dovuto a titolo
 di  interessi  dalle  somme  eventualmente  spettanti  a  ristoro del
 maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore
 del suo credito";
      che, in relazione ai ratei dell'indennita' maturati dopo  il  31
 dicembre 1991, l'Amministrazione convenuta sostiene di essere tenuta,
 ai   sensi  della  norma  impugnata,  a  corrispondere  soltanto  gli
 interessi legali, essendo il saggio  in  vigore  superiore  al  tasso
 annuale di svalutazione monetaria;
      che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 16, comma 6, della
 legge  n.  412  del  1991, in quanto si riferisce esclusivamente agli
 enti gestori di  previdenza  obbligatoria,  non  e'  applicabile  nei
 rapporti  con gli enti che gestiscono unicamente forme di assistenza:
 e cio' in contrasto con la sentenza n. 196 del 1993 di questa  Corte,
 secondo  cui, quanto a rivalutazione e interessi, la disciplina delle
 prestazioni di assistenza sociale deve  essere  parificata  a  quella
 delle prestazioni previdenziali;
      che   nel   giudizio   davanti   alla  Corte  costituzionale  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato
 dall'Avvocatura   dello   Stato,   concludendo   per   la   manifesta
 inammissibilita' della questione;
    Considerato  che  dall'ordinanza  di  rimessione  risulta  che  la
 fattispecie  della  responsabilita'  per  ritardato adempimento si e'
 perfezionata prima della data di entrata in vigore della legge n. 412
 del 1991;
      che  in  questo  caso  presupposto  necessario  della  questione
 sollevata  dal  Pretore  di  Lecco e' l'interpretazione dell'art. 16,
 comma 6, nel senso che la norma  si  e'  limitata  a  innovare  nella
 disciplina  degli  effetti  del  ritardo,  senza  incidere  sul fatto
 generatore  e  sulla  natura  della  responsabilita',  donde  la  sua
 applicabilita'  anche  ai  rapporti  pendenti  alla data suddetta, in
 ordine alle rate della prestazione maturate posteriormente;
      che  il  giudice  a  quo  non  ha  esplicitato  e   tanto   meno
 giustificato l'adesione a tale interpretazione, mentre a questo onere
 argomentativo  non  poteva  sottrarsi,  atteso  che l'interpretazione
 contraria e' tuttora  sostenuta  dalla  giurisprudenza  maggioritaria
 della  Corte  di  cassazione,  alla  quale  si e' conformata la Corte
 costituzionale  nella  sentenza  n.  394  del  1992,  successivamente
 confermata  dalle  ordinanze nn. 410, 411, 424 del 1992, 74 e 161 del
 1993;
      che pertanto la questione deve essere dichiarata  manifestamente
 inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  comma 6, della legge 30
 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza  pubblica),
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
 di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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