N. 738 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1994

                                N. 738
 Ordinanza emessa l'8 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il  6  ottobre) dalla Corte dei conti sezione terza a giurisdizionale
 sul ricorso proposto da Sanna Filippo contro l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale -  Assegno  vitalizio  dell'INADEL  -
 Corresponsione  ai  soli  dipendenti  cessati  dal  servizio  in eta'
 superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento
 organico oppure per sopraggiunta  inabilita'  assoluta  e  permanente
 comprovata  con  visita  medico-collegiale da richiedersi nel termine
 perentorio di un anno dalla  cessazione  -  Incidenza  sul  principio
 della  retribuzione  (anche  differita)  proporzionata  ed adeguata -
 Richiamo  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.   204/1972
 dichiarativa   di   illegittimita'  costituzionale  della  norma  che
 escludeva la concessione di detto assegno per il  dipendente  cessato
 dal  servizio  per  motivi  dipendenti  dalla  sua volonta' ovvero in
 godimento di pensione ad altro titolo.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 5, primo comma, lett. a)).
 (Cost., art. 36).
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente  decisione sul ricorso prodotto dalla
 sig.ra Filippa Sanna, nata il 20 novembre  1948  a  Florinas  (SS)  e
 domiciliata presso avv. Felice Assennato, via Carlo Poma n. 2, (00195
 )  Roma,  avverso  il  decreto  n.  100  in  data  12  febbraio  1976
 dell'INADEL.
   Uditi nella pubblica udienza dell'8 aprile 1994,  con  l'assistenza
 del  segretario dott. Ermete Francocci, il consigliere relatore dott.
 Silvio Pergameno, l'avv. Domenico Bonaiuti per  delega  dell'avv.  F.
 Assennato,  procuratore  speciale del ricorrente, non presente l'avv.
 Antonio Bova per l'INADEL;
   Visto il ricorso iscritto al n. 129968 del registro di segreteria;
   Visti gli atti e i documenti tutti della causa.
                               F a t t o
   Con la deliberazione impugnata l'INADEL ha negato  alla  ricorrente
 gia'  infermiera  professionale presso gli Ospedali civili riuniti di
 S. Martino - Genova, cessata dal servizio per  dimissioni  volontarie
 il  giorno  8  ottobre  1973,  dopo 4 anni e nove mesi di iscrizione,
 l'assegno vitalizio di cui alla legge  8  marzo  1968,  n.  152,  per
 assenze del requisito di cui all'art. 5 di tale legge.
   Avverso  tale deliberazione ha proposto ricorso l'interessata (dopo
 avere adito il giudice  del  lavoro  e  il  tribunale  amministrativo
 regionale,  dichiaratisi entrambi privi di giurisdizione); con l'atto
 introduttivo del giudizio e successiva memoria la sig. Sanna  insiste
 nella  sua  richiesta,  richiamandosi  in  particolare  alla sentenza
 costituzionale n. 204 del 1972,  colla  quale  era  stata  dichiarata
 l'illeggitimita'  costituzionale  dell'art.  11, primo e terzo comma,
 della precedente legge 13 marzo 1950, n.  120,  nella  parte  in  cui
 veniva   subordinata   la  concessione  dell'assegno  vitalizio  alla
 condizione che il collocamento a riposo del dipendente fosse avvenuto
 per motivi indipendenti dalla sua volonta' e  l'interessato  comunque
 non fruisse di pensione ad altro titolo.
   Nell'odierna  udienza  la  difesa della ricorrente ha insistito per
 l'accoglimento del ricorso, sottolineando  la  circostanza  che  alla
 determinazione   di  lasciare  il  lavoro  la  ricorrente  era  stata
 costretta  in  ragione  delle  sue  condizioni  di  salute;  in   via
 subordinata  la  difesa  ha  confermato  la richiesta di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
                             D i r i t t o
   Con  la  sentenza  costituzionale  n.   204/1972,   richiamata   in
 narrativa,   e'   stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 11, primo e terzo  comma,  della  legge  n.  120/1950  (che
 regolava  la  materia  degli assegni vitalizi dell'INADEL prima della
 legge n. 152/1968), nelle parti in cui veniva esclusa la  concessione
 del  detto  assegno  qualora il dipendente fosse cessato dal servizio
 per motivi dipendenti dalla sua volonta' ovvero fosse in godimento di
 pensione ad altro titolo.
   Quanto sopra per contrasto con l'art.  36  della  Costituzione,  in
 quanto  l'assegno  vitalizio era da ritenere parte della retribuzione
 differita e non poteva quindi essere negata al lavorataore, anche  in
 presenza  delle condizioni poste dalla legge, integrandosi altrimenti
 una violazione del principio della giusta retribuzione.
   Con l'impugnata delibera dell'INADEL l'assegno vitalizio  e'  stato
 negato alla ricorrente in applicazione del disposto dell'art. 5 lett.
 a)  della  legge  n.  152  del 1968, che limita il riconoscimento del
 diritto all'assegno in parola al caso che il dipendente  sia  cessato
 dopo il compimento dell'eta' di anni 60 (e di quella minore stabilita
 dal   regolamento  organico  dell'ente  di  appartenenza)  ovvero  si
 divenuto inabile al lavoro in modo assoluto e  permanente  (requisito
 da  accertare  con  visita  medico  collegiale da richiedere entro il
 termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio.
   Quanto sopra esposto, questo giudice rileva che la disposizione  da
 ultimo  ricordata  sembra in effetti trovarsi in contrasto con l'art.
 35 della Costituzione, per le stesse ragioni  che  motivarono  a  suo
 tempo  la  declaratoria  di illegittimita' costituzionale di cui alla
 ricordata sentenza n. 204/1972 della Corte verificatrice,  gia'  piu'
 volte  ricordata.  Pertanto,  considerata l'evidente rilevanza di una
 pronunzia della Corte costituzionale sulla questione  ai  fini  della
 definizione   del   presente   giudizio,   il  Collegio  ritiene  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  5, primo comma, lett. a) della legge 152/1968, nei termini
 dianzi delineati.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a) della
 legge  8  marzo  1968,  n.  152  nella  parte  in   cui   limita   il
 riconoscimento del diritto dell'assegno vitalizio dell'INADEL ai soli
 dipendenti  cessati  dal  servizio  in  eta' superiore ad anni 60 o a
 quella  minore  prevista  dal   regolamento   organico   oppure   per
 sopraggiunta  inabilita'  assoluta e permanente comprovata con visita
 medico collegiale da richiedersi nel termine perentorio  di  un  anno
 dalla  data di cessazione, il tutto per contrasto con l'art. 36 della
 Costituzione;
   Ordina la sospensione del presente procedimento;
   Dispone l'invio degli atti alla Corte  costituzionale  perche'  sia
 risolta   la   questione   di   legittimita'  costituzionale  innanzi
 formulata;
   Ordina la notifica  della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e alle parti del giudizio e la comunicazione
 della stessa ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato
 della Repubblica;
   Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
   Cosi'  pronunziato in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile
 1994.
 Il presidente estensore: Pergamene
 95C1352